Mobilità
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- Scritto da Ciro Agizza
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Riportiamo l’ipotesi di contratto integrativo siglata sulla mobilità annuale, per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria 2016/17 del personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato.
Il testo è sostanzialmente quello dello scorso anno, permette di esprimere le preferenze su scuola, comune, distretto, provincia, nel numero di 20 per l’infanzia e primaria e di 15 per la secondaria di 1° e 2° grado.
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- Scritto da Clelia di Maio
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Sono state comunicate le nuove date di pubblicazione dei movimenti.
Tutto rimandato di qualche giorno, rispetto alle date fissate precedentemente.
I docenti che attendono trasferimento interprovinciale dovranno aspettare ancora per conoscerne l'esito.
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- Scritto da Clelia di Maio
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Giungono in redazione molte segnalazioni di docenti che, rivoltisi al sindacato per compilare la domanda di mobilità, si sono visti consigliare l'inserimento nella domanda solo gli ambiti strettamente “preferiti” facendo intendere loro che sarebbe stato meglio inserire meno preferenze possibili e lasciare al sistema la compilazione automatica secondo il criterio di viciniorietà al primo ambito. Questo perché, secondo alcuni sindacalisti, i docenti che non verranno soddisfatti negli ambiti indicati, bensì in un ambito individuato dal sistema, sarebbero considerati assegnati d'ufficio all'ambito di destinazione, potendo per questo avere il vantaggio di accedere all'utilizzazione con precedenza rispetto alle operazioni di assegnazioni provvisorie. Insomma secondo quanto consigliano alcuni "illuminati" e "dotti" sindacalisti indicare meno preferenze possibili sugli ambiti darebbe una assegnazione di ambito d'ufficio che porterebbe una priorità per accedere alle utilizzazioni con precedenza assoluta sulle assegnazioni. Un consiglio, quello di esprimere meno ambiti possibili, che non solo non è supportato da alcun riscontro rispetto alla normativa vigente ma che potrebbe portare anche ad attribuire titolarità su ambiti poco graditi. Vediamo perchè:
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- Scritto da Orazio DI
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Mancano pochi giorni alla scadenza del 2 giugno, termine per la presentazione delle domande di mobilità, fasi B, C e D, eppure ancora tanti sono i dubbi dei docenti. Dubbi spesso alimentati da sindacalisti disinformati e che forse non hanno mai letto neppure l'ordinanza e il CCNI sulla mobilità 2016.
Tanti insegnanti hanno già provveduto a compilare e inoltrare la domanda mediante il servizio di “Istanze on line” presente sul sito del Ministero ma alcuni lettori ci fanno sapere di essere stati messi in confusione, da sindacalisti “di grido”, riguardo le modalità con cui verranno assegnate le cattedre ai docenti che parteciperanno alla fase B della mobilità.
Stando alle numerose segnalazioni, si affermerebbe, infatti, che le cattedre utili per i trasferimenti sarebbero SOLO quelle che residuano dalla fase A della mobilità (ricordiamo che i movimenti della fase “A” sono a carattere provinciale… quindi movimenti a somma zero !), sostenendo che non potrebbero essere utilizzate quelle che si liberano nella fase B.
Vi assicuriamo che non è uno scherzo. Il ragionamento è alquanto contorto, oltre che bislacco, e, per chiarire meglio, ricorriamo a un esempio.
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- Scritto da Redazione PSN
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Un’insegnante si vede decurtare, dalla sua istituzione scolastica, i 6 punti di ricongiungimento al marito, che lei aveva diligentemente inserito nella domanda per le graduatorie interne, utili a individuare i soprannumerari obbligati alla mobilità, perché (secondo la scuola) sarebbe deceduto già da diversi anni.
La docente si indigna e presenta ricorso sostenendo che comunque ogni giorno si ricongiunge al marito andando a fargli visita al cimitero e tenendone così “viva” la memoria. E proprio grazie a questa “memoria viva” ritiene di aver diritto a quei punti per i quali è decisa senza indugio a far ricorso .
La storia è vera, successa in una scuola superiore della provincia di Caserta, protagonista della vicenda una insegnante di italiano che insiste nel voler ottenere giustizia del "torto" subito dalla scuola dove presta servizio. Intenzionata ad andare fino in fondo alla vicenda, ammette candidamente che il marito è morto da anni ma allo stesso tempo sostiene di aver avuto quel punteggio, oggi negatole, fino allo scorso anno.
Una storia certamente triste se vogliamo credere alla buona fede della docente, ma che mette in luce quanto questo sia l’Italietta che va avanti tra ricorsi e carte bollate su tutto e per tutto (abbiamo un numero altissimo di contenziosi legati alla burocrazia, ma siamo anche il paese del Bengodi con fantasiose associazioni di tutela di chiunque, pronte a intraprendere ricorsi anche sulla sfumatura del rosso del semaforo).
Ma ancor più tristemente vero è quello che sta accadendo, sempre per quanto riguarda la mobilità docenti, con la dichiarazione dei servizi prestati da conteggiare come validi ai fini degli anni di preruolo. Come è noto il servizio può essere conteggiato solo se prestato per 180 gg o dal 1 febbraio agli scrutini e solo su scuola statale, fatta eccezione per la primaria, su cui è valido anche il servizio su scuola paritaria e parificata ma soltanto fino al 2008.
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- Scritto da Redazione PSN
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Manca poco alla scadenza del 2 giugno per la compilazione e l'invio della domanda di mobilità, un passo fondamentale nella carriera del docente, che spesso è visto come un ostacolo insuperabile per districarsi tra le pieghe della normativa. Sono ancora tanti i dubbi e le perplessità tra i docenti, nonostante la normativa varata (C.C.N.I. dell'8 aprile 2016, O.M. n. 244 dell'8 aprile 2016) sia a disposizione di tutti.
La redazione di PSN, con l’intento di fornire a tutti i docenti gli strumenti per poter compilare la domanda in piena autonomia e consapevolezza, aggiunge alle proprie pubblicazioni precedenti che troverete in calce, questa la guida rapida e completa, scaturita rispondendo sui social e sui forum a tutte le domande degli utenti e dei soci.
L'articolo che segue è diviso in quattro sezioni per le seguenti tematiche:
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- Scritto da Anna Chiara
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La mobilità territoriale nell’anno scolastico 2016 rappresenta un momento cruciale per tantissimi docenti. E non è facile districarsi all’interno della normativa vigente in materia.
Un punto molto importante è quello relativo alle precedenze, disciplinato dall’art. 13 del CCNI e parimenti nell’ordinanza relativa alla mobilità. Per cercare di semplificare questa materia complessa abbiamo predisposto due tabelle. La prima schematizza proprio l’art. 13 (al quale comunque rimandiamo per i singoli casi e gli approfondimenti), la seconda sintetizza il tipo di documentazione da presentare nel caso si voglia usufruire della precedenza stessa.
Le precedenze riportate nelle tabelle sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. Ricordiamo che in caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
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- Scritto da Vinicio D'Intino
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Probabilmente ispirato dal lodevole intento di garantire la continuità didattica agli alunni diversamente abili (e a loro soli, per non disturbare i progetti di centralizzazione all'acqua di rose di un governo apparentemente intenzionato a passare alla storia per gli stessi motivi per cui lo sono passati quelli precedenti), il C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 aveva stabilito, al comma 2 del suo articolo 7, che
"Il personale di ruolo nel sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente della dotazione organica di sostegno è assegnato, a domanda, in titolarità alla scuola di attuale servizio se disponibile in organico di diritto".
L'interrogativo che ci si è posti sin da subito è se in tale "personale di ruolo" dovessero essere inclusi o meno i docenti D.O.S. immessi in ruolo con decorrenza giuridica 01/09/2015. Come è stato tempestivamente indicato su questi schermi, "mentre in alcune regioni è stato espressamente indicato che tale richiesta non può essere presentata dai docenti neoassunti nel 2015/2016 in fase 0 e A (che dovranno invece al partecipare alle operazioni di mobilità), in altre regioni alcuni USP, interpretando estensivamente il silenzio dei rispettivi USR, hanno permesso di chiedere conferma della sede anche ai neoassunti".