Mobilità

stazione centraleSi è svolta ieri la riunione tra sindacati e funzionari miur per un'informativa sulla prossima procedura di mobilità per il personale della scuola. Una procedura a cui tanti docenti sono interessati e che dalle indiscrezioni trapelate viene data per imminente tanto da indicare come data presunta l’11 marzo. Una data in linea con quella dello scorso anno quando i termini utili per produrre l’istanza furono quelli dall’11 marzo 2019 al 5 aprile 2019, ma che sembra non tenere in alcuna considerazione l'attuale situazione di emergenza da coronavirus.
Ricordiamo che La mobilità del personale docente, educativo ed ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola è regolata dal Contratto collettivo nazionale integrativo. Il CCNI per il triennio 2019-2022 è stato sottoscritto in via definitiva il 6 marzo 2019 e valido per gli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. ll MIUR e le OO.SS. si sono riservate, nel caso dovesse presentarsi la necessità, di riaprire il contratto su aspetti specifici (art. 1 c. 4). Durante l’incontro, la delegazione ministeriale ha illustrato a grandi linee il testo dell’ordinanza ministeriale nel quale si prevede il vincolo di permanenza per cinque anni sulla scuola per i docenti neo-immessi in ruolo nel 2019/2020 da graduatoria di merito del concorso DDG 85/18, compresi coloro individuati con DM 631/19. Queste le possibili operazioni che possono essere richieste con la procedura di mobilità:

assegnazioni provvSono tanti i docenti che ogni anno, con le operazioni di mobilità che annualmente precedono le immissioni in ruolo, tentano di cambiare sede di lavoro per avvicinarsi ai propri affetti o semplicemente per cambiare aria e trovare nuovi stimoli lavorativi presso una diversa istituzione scolastica. Una mobilità che non è permessa a tutti per una serie di vincoli e divieti dovuti alle varie norme che si sono stratificate nel tempo e che stanno creando notevole confusione tra chi intende presentare domanda di mobilità nei prossimi mesi. Di seguito chiariamo i requisiti e vincoli che bisogna aver superato per poter presentare la prossima domanda di mobilità.
La mobilità del personale docente, educativo ed ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola è regolata dal Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) per il triennio 2019-2022 è stato sottoscritto in via definitiva il 6 marzo 2019 e valido per gli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. ll MIUR e le OO.SS. si sono riservate, nel caso dovesse presentarsi la necessità, di riaprire il contratto su aspetti specifici (art. 1 c. 4). Le operazioni di mobilità, rimangono annuali e sono disposte dalla prevista ordinanza ministeriale che fisserà termini e modalità per la procedura di presentazione delle domande online.

Chi può produrre istanza per la mobilità?

Immagine articolo

Tanti docenti ci scrivono in redazione per avere chiarimenti su alcuni dubbi riguardanti la compilazione della domanda di assegnazione provvisoria. In merito  alle problematiche relative alle  assegnazioni provvisorie abbiamo fatto un approfondimento ulteriore in redazione, contattando proprio sindacalisti contrattisti che discutono ai tavoli col Miur per risolvere due nodi molto discussi. Il primo riguarda l’obbligo di inserire il codice sintetico del comune (o distretto subcomunale) prima di inserire altre scelte fuori dal comune di ricongiungimento (o fuori dal distretto subcomunale).

Al fine di chiarire meglio la vicenda è necessario un excursus storico sulla normativa. In  sostanza ci riferiscono che l'obbligo di inserire prima tutte le scuole del comune di ricongiungimento (o eventualmente il codice sintetico del comune) e poi quelle di altri comuni è sempre esistito (e ha una sua ratio, ovviamente visto che la priorità dovrebbe essere quella di assegnare più vicino possibile al familiare). In un primo tempo,  quando sono stati introdotti gli ambiti territoriali, era stata tolta la possibilità di esprimere il codice sintetico del Comune su IOL.

PSN Tabella punteggi Assegnazioni provvisorie 2019Nelle assegnazioni provvisorie, sono fonte di punteggio esclusivamente le esigenze di famiglia.

In generale, il punteggio spetta se la persona a cui si richiede il ricongiungimento ha la residenza in quel comune da almeno tre mesi, documentata con certificato anagrafico o con autocertificazione. Si prescinde da questo requisito nel caso in cui si tratti di ricongiungimento a coniuge o parte dell’unione civile trasferito/a per servizio nei tre mesi antecedenti la data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Se nel comune di residenza della persona a cui ci si ricongiunge non ci sono istituzione scolastiche richiedibili (ATTENZIONE, parla di SCUOLE RICHIEDIBILI e non di POSTI DISPONIBILI), il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune viciniore, secondo le tabelle  di viciniorietà, purché compreso tra le preferenze stesse.
Di seguito riportiamo le diverse esigenze di famiglia per cui è possibile attribuire punteggio e le modalità per certificare i requisiti:

AP chi può fare domanda

Si avvicina l'apertura della procedura sul portale Istanze on line per le domande di assegnazione provvisoria in base al CCNI pubblicato il 12 giugno 2019 e tanti docenti hanno ancora molte perplessità e dubbi interpretativi sulla possibilità di richiederla.

Professionisti Scuola Network ha preparato una scheda di chiarimento, per aiutare i docenti  a comprendere quando, come e se possono fare domanda.

Ricordiamo che le domande si presentano solo per via telematica su Istanze on Line seguendo il calendario proposto dalla nota ministeriale del 20 giugno 2019. Allegati agli articoli collegati al termine della scheda sono disponibili sia il testo del CCNI sia la nota.

PSN ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2019Professionisti Scuola Network, in vista della prossima apertura della funzione di Istanze online relativa alla presentazione delle domande di assegnazione provvisoria, propone una scheda di approfondimento relativa all'art 8 del CCNI 2019 relativo alle assegnazioni provvisorie, in particolare alla parte dove vengono specificate le precedenze .

Ricordiamo che i termini per la presentazione delle domande di AP sono, per tutti gli ordini di scuola, dal 9 al 20 luglio 2019

Ecco dunque come sono ordinate le precedenze previste dal CCNI per le assegnazioni provvisorie 2019:

 mobilità valigia#Mobilità2019

Pubblichiamo gli elenchi dei trasferimenti a seguito delle operazioni di mobilità per tutti gli ordini di scuola, Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado con  tutti i  trasferimenti avvenuti sia in fase provinciale che interprovinciale. Inoltre allegato a questo articolo anche il tabulato con il riepilogo nazionale dei movimenti ed i posti residui per ogni provincia sempre diviso per grado scolastico.
Chi non ritrova il suo nominativo  in questi file vuol dire che non ha avuto la domanda soddisfatta né in fase provinciale né interprovinciale.

Per email sono arrivate le notifiche dell'esito delle domande di trasferimento ai docenti sia nel caso di accoglimento che nel caso di esito sfavorevole.

assegnazioni provv

Possono richiedere assegnazione provvisoria tutti i docenti di ruolo che hanno necessità di:

1) Ricongiungimento ai figli (di qualsiasi età) o a minori affidati con provvedimento giudiziario

2) Ricongiungimento al coniuge (o alla parte dell’unione civile) o a un convivente, ivi compresi parenti o affini (ma anche persone senza alcun vincolo di parentela o affinità). Nel caso di conviventi (parenti, affini o altro) è necessaria la certificazione anagrafica della convivenza (= far parte dello stesso stato di famiglia).

3) Avvicinarsi ad un luogo per gravi esigenze di salute DEL RICHIEDENTE, comprovate da idonea certificazione sanitaria

4) Ricongiungimento al genitore (di  qualsiasi età e stato di salute)

Possono partecipare alle assegnazioni provvisorie tutti i docenti di ruolo assunti con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico 2019/2020, fatto salvo per i docenti assunti con DDG 85/2018 (i docenti immessi in ruolo al terzo anno FIT)