Mobilità

Mobilità territoriale docente

Professionisti Scuola anche quest'anno ripropone il suo utilissimo servizio per i docenti alle prese con la prossima mobilità 2018: il calcolo del punteggio sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale.
Con la pubblicazione dell'ordinanza emessa a seguito di sottoscrizione di contratto collettivo nazionale integrativo tra MIUR e Sindacati Scuola sono state confermate le regole della mobilità dei docenti già valide lo scorso anno anche per l’anno scolastico 2017/2018 con la possibilità di esprimere fino a 5 istituzioni per la titolarità su scuola.
Parliamo di 
mobilità territoriale nel caso di trasferimento tra scuole, ambiti territoriali, comuni, province, anche di regioni diverse, fermo restando il grado di istruzione, il tipo posto e la classe di concorso. 
Il punteggio per mobilità territoriale cosiddetto "trasferimento" sarà definito dalla somma di tre distinte voci:

Mobilità stazione centrale PSNPubblicata l'Ordinanza Ministeriale per la mobilità 2018 che avvia le procedure per i trasferimenti territoriali e professionali per il personale docente, educativo e ATA. Ricordiamo le date per la presentazione delle istanze dal 3 al 26 aprile per il personale docente, dal 3 al 28 maggio per il personale educativo e dal 23 aprile al 14 maggio 2018 per il personale ATA. 

Le aliquote

Ai trasferimenti interprovinciali sarà destinato il 30% dei posti disponibili dopo i trasferimenti provinciali. Ai passaggi di cattedra e di ruolo il 10%.

Scelta sedi

Sarà possibile indicare scuole e ambiti territoriali, per cui la titolarità sarà su scuola per chi otterrà il trasferimento in una delle scuole indicate, su ambito se si otterrà il trasferimento su ambito.

PSN Assegnazione temporale triennaleSono tanti i docenti che ogni anno tentano senza successo di riavvicinarsi ai propri affetti con la procedura di mobilità o l'assegnazione provvisoria annuale. Ma oltre a queste procedure esiste una terza via, poco conosciuta dagli insegnanti: l’assegnazione temporanea,  un beneficio che può essere concesso ad un genitore pubblico dipendente (quindi anche docente), con figli minori di 3 anni, per essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a 3 anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Non si tratta di norma contrattuale ma di una norma legislativa che riguarda tutti i pubblici dipendenti a prescindere dal comparto di appartenenza, e che è dettata a tutela di valori costituzionalmente garantiti, in particolare la cura dei figli minori. Con questo articolo approfondiamo tutti i dettagli necessari per mettere in atto per la tutela dei diritti delle famiglie e dei figli dei docenti.

Assegnazione temporanea triennale del docente con figli di età inferiore a tre anni. Quando e come ottenerla.
Attualmente la presentazione delle domande di assegnazione temporanea rappresenta l’ “ultima spiaggia” per chi si è visto negare l’assegnazione provvisoria o il trasferimento nella sede prescelta o richiesta al fine di far fronte alle esigenze della propria famiglia.
Va precisato che l’assegnazione temporanea triennale si presenta come una possibilità in più, come un mezzo che si affianca, senza sostituirla, all’assegnazione provvisoria del personale docente.
E’ ormai noto ai più come le chance di accoglimento delle sopra menzionate istanze dei docenti siano di fatto pressoché nulle, considerato che il collocamento dei richiedenti l’assegnazione provvisoria e/o temporanea avviene nelle ultime posizioni dopo i beneficiari della legge 104/92. Tuttavia, il problema che va ad eliminare del tutto le possibilità del docente di essere trasferito è dato dall’atteggiamento immobilistico, omissivo, per non dire ostruzionistico della Pubblica Amministrazione che per negligenza, trascuratezza, eccessiva burocrazia non si attiva per rendere concretamente fruibile il beneficio previsto dalla legge. Attualmente sono numerosissimi i casi in cui gli insegnanti, nonostante la disponibilità di posti nelle scuole, non hanno potuto beneficiare dell’assegnazione temporanea, a causa del silenzio-rifiuto delle pubbliche amministrazioni.
Analizziamo, con ordine, la normativa di riferimento.

Mobilità stazione centrale PSNSiglata l'intesa per il rinnovo del contratto di mobilità del prossimo anno scolastico tra Miur e sindacati con un contratto che proroga integralmente, limitatamente all’anno scolastico 2018-19, la validità del vigente Contratto sulla mobilità del personale della scuola, in attesa di regolare pienamente la materia nell’ambito del prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale per il triennio 2016-2018. 
Una scelta dettata dalla necessità di assicurare un regolare inizio del prossimo anno scolastico senza affanni ad evitare trasferimenti e assegnazioni provvisorie ad anno scolastico iniziato come purtroppo è avvenuto negli ultimi anni. Un rinnovo del contratto di mobilità che farà da ponte, dunque, fino a quando non verrà definito il nuovo Contratto nazionale, il cui negoziato è appena iniziato, e alla cui conclusione si intenderà definire un contratto di mobilità con validità triennale (come prevede l’atto di indirizzo del Governo all’ARAN). Un rinnovo del contratto di mobilità per il 2018/19 che non apporta modifiche migliorative rispetto alle deroghe di legge acquisite lo scorso anno che avevano comunque eliminato diversi punti negativi della Legge 107/2015 ristabilendo la possibilità di trasferimento del personale sulle singole scuole e limitando in parte la tanto avversata chiamata diretta. 

PSN mobilità 104NELLA MOBILITà INTERPROVINCIALE VALE LA PRECEDENZA PER ASSISTENZA A FAMILIARE DISABILE (ART. 33, COMMA 5 l. 104/92): UN decisivo passo avanti PER I DOCENTI daI tribunalI di messina e cagliari.

Sono destinate a diventare una ‘pietra miliare’ per i diritti dei docenti che prestano assistenza al familiare disabile grave (genitore, parente o affine entro il terzo grado) le recenti ordinanze del Tribunale di Messina (n.62 del 31.08.2017) e di Cagliari (n.12060/17 del 07.09.17) che dichiarano la NULLITÀ dell’art.13 comma 4 del CCNI per la mobilità a.s. 2016/17 e 2017/18 che esclude il beneficio del diritto di precedenza nei trasferimenti extraprovinciali, attribuito, invece, solo nella fase successiva delle assegnazioni provvisorie.

Secondo i giudici, detta norma di rango secondario si pone in contrasto con quella imperativa ed inderogabile dell’art.33 comma 5 della legge n. 104/92 che riconosce al docente che assiste il familiare portatore di handicap il “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

L’articolo 33, comma 5 L.104/92 non può essere derogato dalla contrattazione collettiva in quanto rappresenta una disposizione attuativa dei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione italiana (artt. 2, 3, 30, 32 e 38) volti a favorire il benessere delle persone con disabilità grave.

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Non solo la famigerata chiamata diretta non è mai piaciuta a noi docenti, ma ormai a conti fatti, quella che sarebbe dovuta esser una “punta di diamante” della Buona Scuola, si sta rivelando un vero flop in quanto gli stessi dirigenti scolastici la “snobbano”.

PSN Sentenza su servzio paritarioINEDITA SENTENZA DI MERITO DEL TRIBUNALE DI MILANO FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL PARITARIO

Di particolare importanza, soprattutto a fronte dell’incertezza interpretativa nella giurisprudenza di merito sul riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto in scuole paritarie, è l’inedito orientamento del tribunale di Milano che, in controtendenza con le pronunce del medesimo foro, ha gettato le basi per un cambiamento di rotta che si spera sia in grado di smuovere la posizione cristallizzata assunta, fino ad oggi, sulla vexata quaestio.

La sentenza in commento, emessa dal giudice, dr.ssa Locati, il 06.09.2017, segna finalmente un’inversione di tendenza all’interno della magistratura milanese poco incline alle ragioni dei docenti lesi dal piano straordinario di immissione in ruolo della Legge 107/15.

La decisione del giudice di merito è motivata in modo adeguato e dettagliato sulla base del dato testuale della Legge n. 62/2000 e del D.L. n. 255/2001 le cui disposizioni di rango primario sono state violate dal CCNI dell’08.04.16 e dall’O.M.  n.241 dell’08.04.16 per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”.

PSN Assegnazioni provvisorie

Utilizzazioni e assegnazioni- Pubblicati i movimenti annuali della Scuola Secondaria I  e II Grado posto comune  AT Napoli