Confemate dal MIUR le indicazioni che PSN ha sempre ribadito a proposito della illegittima cancellazione dei docenti di ruolo dalle graduatorie di Istituto e da quelle del concorso da cui non si è stati immessi in ruolo.
Il Miur, infatti, con una nota del 9/10/2013 Prot. n. 10555 ha confermato le indicazioni che Professionisiti Scuola ha sempre dato al riguardo dell'applicazione che regola la cancellazione dei docenti immessi in ruolo.

La norma infatti, contenuta nel D.D.G. 11/03/10 varato dall'allora Minstro Gelmini, prescrive la cancellazione dei docenti di ruolo solamente da tutte le graduatorie in cui il docente è inserito nelle Gae ma nulla dispone circa la cancellazione dalle graduatorie del concorso e da quelle di istituto in cui si è inseriti in qualità di non abilitati, ovvero in seconda e terza fascia. 

La nota giunge quale importante chiarimento vista qualche libera interpretazione di Uffici scolasti provinciali, anche fuorviati da indicazioni errate fornite ai docenti da parte di sindacati, che facevano intendere una cancellazione dei docenti di ruolo anche dalle graduatorie del concorso in cui il docente fosse presente.
Con la nota si dispone infatti il reinserimento nelle Graduatorie di istituto di seconda e terza fascia ribadendo che cancellazioni sono disposte, ai sensi del D.D.G. 11 marzo 2010, solo per le Gae e conseguentemente per le posizioni in cui si è inseriti nelle corrispondenti graduatorie di istituto in prima fascia.

Qualsiasi cancellazione su altra graduatoria è del tutto illegittima
Allo stesso modo, il docente che fosse immesso in ruolo da una graduatoria del concorso del 2012 o precedenti, non può essere cancellato anche dalle altre graduatorie in cui fosse inserito in graduatoria di merito visto che nulla dispone in tal senso il citato D.D.G. del 11 marzo 2010.

A chi si stia chiedendo quale possa essere il motivo per cui un docente già di ruolo sia interessato a permanere ancora nelle graduatorie di istituto sulle CDC su cui non è abilitato ovvero in II o III fascia ricordiamo che è possibile accettare un incarico a tempo determinato per classe di concorso o posto di insegnamento (quindi anche grado) diverso nella quale si è già assunto a tempo indeterminato. Il riferimento normativo è l'art. 36 del CCNL

"ART. 36 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 26, il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali. "

Di seguito la nota riportata anche in allegato

 

Prot. AOODGPER n. 10555                                                             Roma, 9 ottobre2013

Uff. III

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Agli Ambiti Territoriali Provinciali

LORO SEDI


OGGETTO: Cancellazione personale docente di ruolo da graduatorie di istituto di 2^ e 3^ fascia .


Pervengono a questa Direzione generale quesiti in merito alla cancellazione dalle graduatorie di istituto di 2^ e 3^ fascia di personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali.

Considerato che il D.D.G. 11 marzo 2010 ha previsto, ai sensi dell’ art. 1 - c. 4/quinquies - della legge 167/2009, il depennamento di tale personale esclusivamente dalle graduatorie ad esaurimento e, conseguentemente, dalle graduatorie di istituto di 1^ fascia, si ritiene che il personale docente di ruolo non possa essere cancellato dalle graduatorie di seconda e terza fascia di istituto.