CCNI SU MOBILITÀ: RESTANO LE PRECEDENZE DELL'ART.7

Secondo alcune voci circolate negli ultimi giorni pareva che le precedenze previste per i docenti soprannumerari e perdenti posto dovessero essere cancellate dal contratto. Ma così non è.

Dagli incontri tra Miur e sindacati, sulla messa a punto dell’ipotesi di contratto integrativo sulla mobilità 2014-2015, arriva la rassicurazione che l’art.7 sul sistema delle precedenze comuni e sull’esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto non subirà cancellazioni o modifiche significative.
Risultano dunque infondate - almeno per ora - le notizie, riportate da alcuni organi di stampa, sul fatto che si sarebbe potuta profilare una grande beffa per migliaia di docenti perdenti posto che, essendo andati in soprannumero negli ultimi anni ed avendo condizionato la loro domanda di trasferimento, avrebbero avuto cancellata la norma di precedenza per ottenere il reintegro nella scuola di precedente titolarità.
Tale precedenza è prevista, e continuerà ad essere presente, ai sensi del comma 1 punto II dell’art.7 del CCNI sulla mobilità.
Il contratto in vigore prevede, nella prima fase dei movimenti, che Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) abbia diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto.
Tale precedenza, bisogna ricordarlo, è , ad oggi, subordinata all’aver presentato domanda condizionata.
Ma c'è chi sostiene che tale forma di precedenza possa essere cancellata in quanto contrasterebbe con la legge-delega 15/2009 e con il decreto Brunetta 150/2009 che prevedono l’inderogabilità dei contratti sulle leggi.
Ma esiste davvero questo rischio ? Ascoltati i diretti interessati alle trattative sulla contrattazione, possiamo affermare che i soprannumerari non corrono alcun rischio e continueranno ad avere la precedenza di rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità.
A questo punto della trattativa sembra proprio che l’impianto dell’art.7 possa rimanere invariato anche perché nessun giudice del lavoro ha mai rilevato contraddizioni o contravvenzioni alla legge.
Secondo i sindacati, anzi, l’art.7 del CCNI non si contrappone ad alcuna legge, ma regola semplicemente e con buon senso alcune priorità e non prevede alcuna deroga a leggi dello Stato.

Fonte Tecnica della Scuola
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=49123&action=view