di Dino Caudullo

In ordine alla problematica questione relativa ai docenti tecnico pratici (Itp) che si trovano in esubero rispetto ai posti disponibili in organico, nel 2011 è intervenuto l'art.4 comma 81 della legge 183 prevedendo un accantonamento in loro favore di altrettanti posti di assistente tecnico
Nonostante la chiarezza della citata disposizione, e delle relative circolari applicative che specificavano che gli Itp in soprannumero avrebbero prestato servizio, sempre in qualità di docente, sui posti di At nella medesima istituzione scolastica dell'anno precedente, presso alcuni Uffici territoriali si sono riscontrati dubbi interpretativi ed altrettante errate applicazioni delle norme in materia, essendosi riscontrato che in alcuni casi il personale Itp è stato assegnato ai posti di Assistente tecnico in maniera palesemente illegittima.


Abbiamo avuto notizia infatti dall'avvocato catanese Fabio Rossi, di un recente intervento in materia del Tribunale del lavoro di Catania.
Il ricorrente infatti, docente tecnico pratico, nell'a.s. 2012/2013 era stato destinato, per provvedimento dell'Ufficio Ambito Territoriale, alle ben diverse ed indubbiamente sottordinate mansioni di assistente tecnico.
L'assegnazione su posto ed a mansioni di Assistente tecnico era stato giustificato dall'Amministrazione dalla condizione di soprannumerarietà del docente, senza però che alcuna norma dell'ordinamento consenta, per tale ipotesi, un così radicale mutamento di mansioni.
Tale assegnazione, secondo il ricorrente, si poneva infatti in contrasto sia con la normativa generale sul divieto di demansionamento (art.2103 c.c.; art.52 comma 1 D.Lgs. 156/01) che con le specifiche disposizioni del settore scuola (in particolare, il Ccni concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata per l'a.s. 2012/2013 e l'art.14, comma 17, del D.L. del 6.7.2012 n. 95) che, anche recentissimamente, hanno previsto l'utilizzazione del docente soprannumerario in tutta una serie di attività (supplenze, progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, incarichi su cattedre di fatto, ecc.) pur sempre afferenti alla funzione docente.
A fronte di quanto sopra, il ricorrente lamentava quindi di essere stato assegnato a mansioni inferiori rispetto quelle proprie di docente per le quali era stato assunto.
Invero, come giustamente evidenziato, la peculiarità del profilo professionale del docente è evidente ove si consideri che lo stesso per lo svolgimento della propria funzione deve essere in possesso di specifiche competenze sia disciplinari che psicopedagogiche; tali competenze ovviamente oltre a rappresentare il frutto di uno specifico percorso di studi, maturano parallelamente all'esperienza didattica acquisita nel corso degli anni di insegnamento.
Di contro, per il profilo professionale dell'assistente tecnico, rientrante nell'area del personale Ata della scuola, il Ccnl prevede che debba assistere il docente tecnico pratico (l'Itp appunto), nel senso di consentire l'utilizzo degli ausili di carattere tecnico necessari per lo svolgimento della didattica; lo stesso si trova, quindi, in posizione strumentale rispetto al docente.
Il Giudice del lavoro di Catania con ordinanza dell'11 luglio scorso ha quindi accolto in pieno le doglianze del docente, in quanto ha ritenuto che, nel caso di specie, si sia verificato un vero e proprio demansionamento, ossia che il docente sia stato assegnato, in maniera illegittima, a mansioni inferiori rispetto a quelle di propria competenza, anche a fronte della circostanza che la legge 183/2011 prevede solo l'accantonamento dei posti di assistente tecnico in favore degli Itp in esubero, ma non pure che questi ultimi debbano svolgere le mansioni - inferiori - di assistente tecnico.

Fonte:http://www.tecnicadellascuola.it/index.php id=48980&action=view