Il momento degli scrutini di questo anomalo anno scolastico è arrivato. Proviamo a riepilogare tutti gli adempimenti previsti dalla O.M. n.11 del 16.05.2020 sulle “Modalità di valutazione nelle classi intermedie” e a mettere in luce i nodi problematici dell’ammissione nei casi di dispersione scolastica.
La prima novità riguarda l’arco temporale su cui viene esercitata la valutazione nell’anno del Covid-19: il Consiglio di Classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta durante tutto l’anno scolastico, quindi in modalità in presenza e a distanza. L’indicazione ministeriale circa il metro di valutazione da utilizzare è l’invito ad utilizzare l’intera scala di valutazione in decimi. Sono fugati, dunque, tutti i dubbi sulla necessità di assegnare il 6 politico o di attribuire solo valutazioni positive.
Per questa ragione, è opportuno che i Collegi dei docenti adottino e approvino una griglia di valutazione i cui indicatori e descrittori consentano di valutare le competenze acquisite dagli alunni nella globalità dell’attività didattica svolta durante l’intero anno scolastico.
L’ordinanza ministeriale è chiara in merito alle valutazioni che consentono l’ammissione alla classe successiva: gli alunni sono ammessi anche con votazioni tutte inferiori a 6 decimi, anche con insufficienze gravi e gravissime, in deroga sia al regime dei debiti formativi che a quello della frequenza di almeno tre quarti dell’orario curricolare. Per questa ragione, in fase di scrutinio non si riportano le assenze sul tabellone dei voti e scompare la dicitura “giudizio sospeso” anche in presenza di valutazioni al di sotto del 6. Sul piano sostanziale, gli alunni con insufficienze (presenti nel tabellone dei voti) sono ammessi ai sensi dell’art.4, c.3 dell’O.M. n.11 del 16.05.2020.
Quali sono le procedure richieste ai docenti, per gli alunni ammessi con insufficienze? Per ogni alunno che riporti voti inferiori al 6, il Consiglio di Classe predispone un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) in cui devono essere necessariamente indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le strategie per il raggiungimento degli stessi. Non esiste un modello unico: il PAI può essere redatto da ogni istituzione scolastica sulla base delle precise indicazioni fornite dall’ordinanza ministeriale e approvato dal Collegio dei docenti. A partire da questo piano, sarà possibile il prossimo anno monitorare l’effettiva acquisizione degli obiettivi non raggiunti da parte degli alunni ammessi con insufficienze.
Per gli alunni con disabilità certificata, con DSA e con BES non certificati, il Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il PEI o il PDP.
Veniamo, adesso, alla nota dolente, perché l’idea di ammettere un alunno all’anno successivo con insufficienze anche gravi e magari una frequenza discontinua prima e/o dopo la sospensione delle attività didattiche, ma senza la necessità che debba colmare a settembre i debiti formativi, è un aspetto molto delicato e che ha suscitato non poche perplessità nel corpo docente, anche a causa dei numerosi cambi di rotta manifestati negli annunci a mezzo stampa della Ministra Azzolina.
L’art.4, c.6, dell’O.M. n.11 del 16.05.2020, a questo proposito, è chiaro. La non ammissione all’anno successivo è possibile solo in uno specifico caso: il Consiglio di classe non deve essere in possesso di “alcun elemento valutativo relativo all’alunno” per tutto l’anno scolastico e deve aver già verbalizzato questa assoluta mancanza di valutazione (“per cause perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico”), dovuta a mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche. Solo se coesistono queste condizioni, tra l’altro non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche o alla connettività di rete, il Consiglio di classe può non ammettere l’alunno alla classe successiva, ma solo con motivazione espressa all’unanimità.
Oltre al Piano di Apprendimento Individualizzato, per gli alunni che hanno riportato insufficienze, i docenti hanno la possibilità di redigere anche un altro documento relativo, però, tutto il gruppo classe e che crea i presupposti da cui far partire le programmazioni all’inizio del prossimo anno scolastico.
In considerazione della sospensione delle attività didattiche in presenza e delle iniziative svolte in modalità a distanza, se necessario, il Consiglio di classe redige un Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) per ciascuna disciplina in cui non siano stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento programmati all’inizio dell’anno. Anche in quanto caso, non esiste un modello unico. Le attività previste nei due Piani costituiscono a tutti gli effetti attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020, integrano il primo quadrimestre e, se necessario, proseguono per l’intera durata dell’a.s. 2020 2021.