PSN Voti primariaIl 16 maggio scorso il Miur ha pubblicato insieme alle ordinanze sugli esami di Stato del primo ciclo e secondo ciclo, anche quella relativa alla valutazione degli alunni che punta a valorizzare al meglio il percorso degli studenti, tenendo conto della particolarità di questo anno scolastico e guardando anche al prossimo, con apposite misure di recupero degli apprendimenti. Molta attenzione viene posta agli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare a quelli con disabilità.

La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, in presenza e a distanza. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. Ma per chi è ammesso con insufficienze o, comunque, con livelli di apprendimento non pienamente raggiunti sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato per recuperare quanto non è stato appreso. L’integrazione degli apprendimenti partirà da settembre e potrà proseguire, se necessario, durante tutto l’anno scolastico 2020/2021. La possibilità di non ammettere all’anno successivo è prevista solo in casi molto specifici, individuati dall’Ordinanza. 

Vediamo quindi le direttive che l’ordinanza, scaricabile da qui, dà a proposito della valutazione degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti:

 

  • Progettazioni e criteri di valutazione: I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiorneranno o rimoduleranno le progettazioni definite ad inizio anno scolastico in riferimento agli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base della DAD, individuando , per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti dell’art.6 : (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) ,per gli  alunni che otterranno una valutazione inferiore a sei decimi è previsto  un piano di apprendimento individualizzato in cui siano indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti sarà trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.
  • Valutazione alunni primo ciclo: Il passaggio degli alunni alla classe successiva, terrà conto di quanto sia stato svolto durante il periodo didattico in presenza e quello a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con votazioni inferiori ai sei decimi, prevedendo per loro il su citato piano di apprendimento individualizzato. Diversamente sarà la posizione di quegli alunni che per cause da non imputare alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di scarsa presenza già nella prima fase delle attività didattiche in presenza e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere gli alunni alla classe successiva.
  • Valutazione alunni scuola secondaria: Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. Nel verbale di scrutinio finale saranno espresse per ciascuno alunno le eventuali valutazioni insufficienti per una o più discipline e per le quali sarà predisposto il piano di apprendimento individualizzato. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. Anche per la scuola secondaria di secondo grado è prevista la bocciatura di quegli alunni che non è possibile valutare per cause da non imputare alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, ma a situazioni già persistenti di scarsa presenza e impegno nella prima fase della didattica in presenza e prolungatasi durante la DAD. Per questi alunni, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterli alla classe successiva.
  • Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali: Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

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