registro elettronicoSta facendo velocemente il giro del web la notizia pubblicata dall'ANSA del maestro Andrea Scano, che si è rifiutato di utilizzare il registro elettronico. 

Il docente è stato sospeso dall'insegnamento per tre giorni, secondo il maestro oltre a non tutelare la privacy ci sono  questioni più pratiche: alle elementari per il maestro sarebbe più semplice usare la carta rispetto alla tastiera.

Già a  marzo Scano aveva  subito un procedimento disciplinare, conclusosi con la sanzione del 'richiamo scritto', per un'analoga vicenda che riguardava il non utilizzo degli scrutini on line.

 

Nel frattempo è già partita, firmata Cobas, una diffida ai dirigenti scolastici della Sardegna "sulla non obbligatorietà dell'utilizzo del registro elettronico e degli scrutini on line".

In realtà precisiamo che il registro (di classe e personale), essendo un atto pubblico (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010)deve essere compilato nel medesimo momento in cui il docente è in classe.

L’insegnante, infatti, in qualità di pubblico ufficiale deve registrare all’istante quanto avviene in sua presenza.

L’uso del registro elettronico pertanto, dovrebbe essere deliberato in collegio docenti  solo nei casi in cui la scuola sia dotata di infrastrutture e strumenti tali da mettere il docente in condizione di operare in classe, ovvero nei casi in cui ci sia un’efficiente connessione wirless e ci siano P.C. e/o tablet a disposizione dei docenti in ogni classe.