TFASostegno2020Pubblicato finalmente il decreto con la ripartizione dei posti il prossimo TFA sostegno 2021 ed il calendario delle prove di accesso costituite da un test preliminare, da una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, predisposte dagli atenei secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto n. 92/2019. Di seguito pubblichiamo il decreto di indizione del TFA di sostegno e la ripartizione dei posti per regione destinati a ciascuna università per  i corsi di specializzazione per le attività di sostegno.

Nel corrente anno accademico 2020/2021, ogni Ateneo che ha validamente presentato la propria offerta formativa potenziale è autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all’allegata tabella rielaborata da PSN.
Ciascun percorso è relativo al rispettivo grado di istruzione.
Le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse sono disciplinate, ai sensi dell’articolo 3 comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, dai bandi emanati da ciascun Ateneo.

Date dei testi di ingresso
Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno nei giorni:

20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia;
23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria;
24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado;
30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado.


Tipologia e somministrazione dei test preliminari

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.
E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione

  1. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  2. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  3. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del DM Sostegno è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi.

In deroga a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di luglio 2022.

Esclusivamente per questo ciclo, in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta.

Sono ammessi direttamente alle prove di accesso – senza partecipare al test preselettivo – i docenti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.

Requisiti di ammissione e articolazione del percorso

Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

Scuola dell'infanzia e primaria

  • titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito ali'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

Scuola secondaria di primo e secondo grado

  •  il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione;

In sostanza i titoli da possedere sono i seguenti:  
Per i docenti laureati possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; 

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Per i docenti ITP possesso congiunto di: 
a) titolo di accesso alle classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

Solo dal 2024/25 in poi anche di:
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

La deroga per i docenti ITP era stata ampiamente confermata da PSN in questo articolo: TFA sostegno: Requisiti partecipazione ITP restano gli stessi fino al 2024/25. Nota Miur crea equivoco di interpretazione

Per la preparazione alle varie prove PSN consiglia il testo realizzato in collaborazione con Simone Editore 

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RIEPILOGO BANDI UNIVERSITA’ TFA SOSTEGNO 2020/21

Corso TFA Sostegno