Arriva il chiarimento da parte del MIUR per i tanti che sono in attesa del riconoscimento delle abilitazioni conseguite in Bulgaria.
Come noto, la Direttiva 2013/55/UE disciplina il riconoscimento delle professioni. A tal fine è obbligatoria l’attestazione di conformità da parte del Paese di provenienza, il quale deve certificare che la formazione conseguita nel medesimo Paese è regolamentata ed il relativo livello della qualifica.
L’articolo 13, comma 2, della suddetta Direttiva regolamenta anche i casi dei Paesi in cui la professione e la formazione non sono regolamentate, stabilendo che “l’accesso alla professione e il suo esercizio sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno”.
A tal proposito, si informano gli utenti interessati al riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Bulgaria, che l’autorità competente bulgara NACID ha chiarito, attraverso la nota n° 99-00-52 del 3 aprile 2018 ricevuta in data 9 aprile 2018 prot. n.6173, che “una successiva formazione professionale diversa dal diploma di Laurea Biennale (Bachelor’s) o Laurea Triennale (Master’s), che conduce al rilascio del Certificato di qualifica professionale (Свидетелство за професионална квалификация), è considerata FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA.
Pertanto, tutte le istanze dei cittadini abilitati all’insegnamento in Bulgaria, che documentano la suddetta tipologia di formazione professionale non regolamentata, non verranno prese in considerazione se prive dell’anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni.
ISO Riconoscimento professione docente Avviso formazione professionale conseguita in Bulgaria.pdf | ||
Nota Bulgaria.pdf |
Articoli correlati:
Abilitazioni estere: è davvero così facile? I chiarimenti del Miur e le procedure di riconoscimento
Abilitazioni in Spagna: le Faq del MIUR