Riconversioni dei docenti in esubero illegittime senza preselezioni. Questo quanto si prospetta se dovessero essere ammessi ai corsi loro riservati i docenti in esubero senza alcuna preselezione.
Si avvicina infatti la scadenza del 10 dicembre, data entro la quale il M.I.U.R. riceverà da ogni Ambito Territoriale i numeri degli aspiranti partecipanti al corso di riconversione sul sostegno previsto per i docenti soprannumerari.
Il miur con recente circolare ha precisato che i corsi di riconversione sono riservati ad un numero limitato di partecipanti: circa 1.500 rispetto ad un totale di soprannumerari pari quasi a 8.000.   

In una circolare di chiarimento, il Miur ha indicato quali siano i criteri con cui individuare prioritariamente i docenti in esubero da avviare alla frequenza dei corsi di riconversione dando "qualche" criterio per stilare una "graduatoria":

  • Classe di concorso del soprannumerario (si darà precedenza ai docenti soprannumerari appartenenti alle cdc C999, C555, A075, A076);
  • Età (dal più giovane al più anziano).

Sorprende però il fatto che il ministero, prima nella nota 7591 del 10 ottobre 2012 e successivamente in quella prot n. 11235 del 22 ottobre 2013,  abbia “dimenticato” quanto stabilito nel decreto direttoriale di riconversione (n. 7 del 16 aprile 2012), in riferimento alle modalità di accesso ai corsi: le selezioni così come previsto dal DM 30 settembre 2011 a cui lo stesso decreto direttoriale n. 7 fa riferiemento e che sono esattamente le stesse che per i normali corsi in via di attivazione per i docenti precari (o di ruolo non in esubero), così come avevamo già anticipato in questo articolo.

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Stupisce come il Miur possa pensare, con la complicità dei sindacati silenti, di disattendere la norma con note e circolari che certamente non possono disapplicare un decreto ministeriale. E stupisce altrettanto il silenzio assordante delle associazioni dei disabili, visto che proprio il DM "specializzazione sul sotegno" del 30 settembre 2011 rassicurava i docenti precari circa la garanzia che i docenti in esubero avrebbero dovuto sostenere le stesse prove di ammissioni previste per i normali corsi di sostegno.

Tali selezioni rappresentano infatti (per tutte le persone coinvolte: alunni con bisogni speciali, soprannumerari e precari) una garanzia di "qualità" ma, a quanto pare, nessuno se ne ricorda più. 

Di seguito, in sintesi, quanto è stabilito nel decreto di riconversione per le modalità di accesso ai corsi da attuarsi secondo i dettami del DM 30-9-11:

  1. i corsi sono a numero programmato;
  2. l’accesso ai corsi, la valutazione e l’esame finale sono regolati dagli articoli 4,5,6,8 e 9 del “Decreto specializzazione sostegno”.

Tra gli altri, in particolare, l’articolo 6 di tale decreto sancisce:

  • comma 2: La prova di accesso e' predisposta da ciascuna università e si articola in:
  1. un test preliminare;
  2. una o più prove scritte ovvero pratiche;
  3. una prova orale.
  • Comma 3: “Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto (…)”.

  • Comma 4. “È ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2, lettera b) (quelle scritte o pratiche, nda), un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3 (i 60 quesiti, nda), pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi (…)”.

  • Comma 6: “Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova ovvero nelle prove di cui al comma 2, lettera b) una votazione non inferiore a 21/30 (…)”.

  • Comma 7: “La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30”.

  • Comma 10: “La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso e' attivato per un numero di studenti pari agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai corsi”.

  • Comma 11: “Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei (…)”

N.B.: il decreto di specializzazione sostegno chiarisce, inoltre, che “il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in NON MENO DI 8 MESI (…)”.

Ci auguriamo dunque che il Miur voglia far rispettare quanto prevede un suo stesso decreto, fonte normativa primaria, anche ad evitare contenziosi, nell’interesse di tutti gli attori coinvolti. 

Pertanto “via alle selezioni” (e non “via le selezioni”!).

In allegato le note, circolari e decreti citati