SOSTEGNOSCOLASTICO 450x272Continuano gli  incontri tra il Miur,organizzazioni sindacali e associazioni, in merito alla delega al governo prevista dalla legge 107 per: l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Riportiamo la proposta di legge  d'iniziativa dei deputati Fossati, Beni, Argentin, Binetti, Carnevali, Coccia, Coscia, Faraone, Malpezzi, Molea, titolo: "Norme per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali" presentata già il 10 giugno 2014.

Da una lettura della proposta riportiamo i punti più significativi dei quali si sente tanto parlare in questo periodo:

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L'articolo 4, in applicazione dell'articolo 14 della legge n. 104 del 1992, istituisce quattro specifici ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, ai quali si accede, per i primi due, con la laurea magistrale quinquennale e, per il terzo e il quarto, con la laurea triennale più la laurea magistrale biennale. Si accede direttamente all'anno di specializzazione senza passare per l'anno abilitante con il tirocinio formativo attivo, che comunque può essere volontariamente frequentato prima o dopo aver frequentato l'anno di specializzazione. Chi aspira a conseguire la specializzazione per il sostegno didattico con un successivo anno di studio di 60 crediti formativi universitari deve però conseguire durante i cinque anni 30 crediti formativi relativi alle didattiche inclusive che divengono insegnamenti obbligatori per tutti i futuri docenti curricolari. I nuovi ruoli di sostegno assicurano una scelta professionale univoca inquadrando tali docenti in appositi ruoli, dai quali si può uscire, non più con la normale mobilità come oggi avviene, ma solo con il passaggio di ruolo (mobilità professionale).

L'articolo 5, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, prevede l'obbligo di formazione iniziale per i docenti curricolari, per i dirigenti scolastici e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario operante con gli alunni con disabilità. Le modalità attuative della formazione in servizio saranno concordate tra il MIUR e i sindacati tramite la contrattazione collettiva. È introdotto anche per i docenti delle scuole secondarie l'obbligo di 2 ore di programmazione mensile, come già previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria, da svolgere nell'ambito dell'orario di servizio non di lezione

L'articolo 6 sulla continuità didattica prevede, in attesa della piena attuazione dei ruoli di sostegno, l'obbligo di permanenza decennale nel posto di sostegno e la facoltà di ulteriore permanenza sulla base di incentivazione concordata tra MIUR e sindacati; si prevede anche l'obbligo per i docenti precari che il loro incarico abbia una durata superiore a un anno per garantire la continuità con lo stesso alunno. Tutto a seguito di contrattazione collettiva.

La bozza completa in allegato.

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