Dopo l'emanazione delle recenti disposizioni che hanno introdotto l'obbligo dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto, il Ministero dell'Istruzione con specifica nota n. 1813 dell'8-10-2020, a firma del capo Dipartimento dr. Bruschi ha fornito precisazioni sull’uso delle mascherine nelle scuole.
La nota sostanzialmente conferma quanto già chiarito dalla ministra Azzolina nell'intervista al TG de La7 di Mentana in cui aveva spiegato che i rigidi protocolli anti-covid a scuola, a differenza di quanto avviene all'aperto ed in altri locali pubblici, consentono di rimuovere la mascherina in aula se in condizioni di staticità.
Questo quanto prcisato nella nota emanata:
L’articolo 1 del Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 prevede o che tra le misure dei prossimi dPCM ci potrà essere: “hh-bis) obbligo di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività- La notizia ha creato un po’ di confusione sulle misure da adottare nelle aule scolastiche in quanto potrebbero essere assimilate ai “luoghi al chiuso accessibili al pubblico”. La nota specifica che nell’ambito della scuola primaria la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro tra le “rime buccali” e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).
Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro tra le “rime buccali”, l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria”.
Si conferma l’esclusione dall’obbligo per i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti che svolgono attività sportiva, i soggetti con disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Richiamando i documenti tecnici si ricorda che nel caso di impossibilità a mantenere i distanziamento sociale previsto, come ad esempio la mancanza di banchi monoposto, si utilizza la mascherina e le misure igieniche di carattere generale previste dalle norme anticontagio.