PSN Valutazione esame di stato

Aggiornato con il testo del decreto attuativo
Di seguito riportiamo in sintesi punto per punto tutte le novità del decreto attuativo approvato relativo alla valutazione, certificazione delle competenze ed esami di stato (in allegato il testo scaricabile).

Con l'approvazione dei decreti attuativi della legge 107/2015,  dall’anno scolastico 2018/2019, cambia pelle l’esame di Stato quando lo svolgimento delle prove INVALSI e dell’alternanza scuola/lavoro saranno requisito di ammissione all’esame insieme alla votazione minima di sei decimi per ogni disciplina e condotta. Possibilità di ammissione con insufficienza in una disciplina con deliberazione motivata del consiglio di classe.
Ridotte a due le prove scritte: una prova sulla padronanza della lingua italiana ed una prova avente ad oggetto una o più discipline caratterizzanti. Esposizione nel colloquio dell’esperienza maturata nei percorsi di alternanza scuola/lavoro e la necessità di accertare il possesso delle competenze in “Cittadinanza e Costituzione”.
 Cambia anche l'esame conclusivo della secondaria di I grado con tre prove scritte riferite rispettivamente alla lingua italiana, alle competenze logico-matematiche e alle competenze in lingue straniere oltre al colloquio.Il presidente della Commissione sarà il dirigente scolastico della stessa istituzione. 
Prove invalsi necessarie per essere ammessi all’esame. Di seguito riportiamo in sintesi punto per punto tutte le novità del decreto attuativo approvato in materia di valutazione, certificazione delle competenze ed esami di stato.

Punti qualificanti

  • Il decreto legislativo modifica il modello di valutazione usato nella scuola del primo ciclo,senza stravolgimenti bensì nell’ottica di apportare i miglioramenti dei quali, negli anni, la comunità dei pedagogisti ha condiviso l’opportunità.
  • In questo quadro, nel primo ciclo di istruzione, la valutazione descrive le competenze raggiunte dagli alunni, fermo restando il modello dei voti in decimi.
  • Nella scuola secondaria di primo grado cambia l’esame di Stato, con una riduzione del numero di prove, finalizzato a una verifica semplificata e con una valutazione che tiene conto del percorso scolastico dell’alunna e dell’alunno.
  • Quanto al secondo ciclo, l’esito dell’esame di maturità viene agganciato in maniera più stretta al percorso di studi.
  • Lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro diventa requisito di ammissione all’esame di maturità, a testimonianza della necessità di un sapere sempre più connesso al “saper fare” e al saper relazionarsi con gli altri.
  • Le prove INVALSI escono caldallessa di Stato e saranno svolte anche sull'inglese, in convenzione con enti certificatori.

Valutazione nel primo ciclo di istruzione

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado è effettuata dai docenti di classe, mantenendo l’attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa.

La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali (articolo 1).

In tale ottica, il decreto legislativo dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno (articolo 2).

Il decreto introduce, quale misura di sistema valevole per tutto il primo ciclo, l’attivazione, da parte dell’istituzione scolastica, di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (articolo 2).

Il decreto rafforza l’importanza della valutazione delle attività svolte nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, mantenendo il carattere trasversale dell’insegnamento (articolo 2).

L’ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo funzionerà come segue:

  • per le alunne e gli alunni di scuola primaria, il decreto chiarisce la possibilità di essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma come prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali,de- liberata all'unanimità dai docenti contitolari (articolo 3);
  • per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l’ammissione alla classe successiva o all'esamedi Stato, è deliberata dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi (articolo 6). Questa modifica sostanziale accoglie le segnalazioni del mondo docente, secondo le quali la normativa vigente di fatto induce va ad attribuire voti in decimi non corrispondenti ai reali livelli di apprendimento.

    Circa la valutazione del comportamento:
  • viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (articolo 1, comma 3) superando il voto in condotta ed introducendo nella scuola secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico (articolo 2, comma 5).

Esame di Stato nella secondaria di primo grado

In merito all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si procede dall'anno scolastico 2017/2018 ad una importante semplificazione dell’esame di Stato del primo ciclo raccogliendo la voce unanime del mondo scolastico (associazioni, insegnanti, genitori, alunni).

L’esame risulta così strutturato:

  • tre prove scritte riferite rispettivamente alla lingua italiana, alle competenzelogico- matematiche e alle competenze in lingue straniere (quest’ultima articolata indue sezioni);
  • colloquio (articolo 8).

Viene assegnato un maggiore peso al percorso scolastico compiuto dall’alunna e dall’alunno nella determinazione della valutazione finale riguardante l’esito dell’esame (articolo 6, comma 5 e 8, comma 7). Infine, il presidente della Commissione sarà il dirigen- te scolastico della scuola, anziché quello di un’altra istituzione.

Prove INVALSI nella secondaria di primo grado

Circa la rilevazione degli apprendimenti effettuata da INVALSI, il decreto:

  • fa uscire la prova INVALSI dall’esame di Stato. Lo svolgimento della prova rimane necessario per essere ammessi all’esame;
  • introduce una prova per verificare l’apprendimento della lingua inglese (abilità di comprensione e uso della lingua) in aggiunta alle prove di italiano e matematica (articolo 4 e articolo 7);
  • prevede la restituzione individuale alle famiglie, attraverso un giudizio in forma descrittiva, del livello di apprendimento raggiunto in italiano,matematica e inglese (articolo 9).

Certificazione delle competenze nel primo ciclo
Il decreto legislativo, a seguito di una sperimentazione che ha avuto avvio nel 2014/15 e che ha coinvolto circa 3.000 istituzioni scolastiche del primo ciclo, relativa all’adozione di un modello in linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria e secondaria di primo grado e con le competenze chiave europee di cui alle Raccomandazioni del 2006, prevede un modello nazionale per l’attestazione delle competenze chiave e di cittadinanza da rilasciare al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

All’interno della certificazione delle competenze tra l’altro è prevista l’indicazione per gli alunni con disabilità dell’adattamento al piano educativo individualizzato (articolo 9).

Esame di Stato nella secondaria di secondo grado

Il decreto legislativo modifica, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, l’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di scuola secondaria di secondo grado.

Lo svolgimento delle prove INVALSI e dell’alternanza scuola/lavoro diviene requisito di ammissione all’esame (articolo 13).

Il decreto legislativo prevede l’ammissione all’esame per gli studenti che abbiano con- seguito una votazione pari a sei decimi in ogni disciplina e nel voto di comportamento. Si introduce la possibilità di essere ammessi nel caso si riporti un’insufficienza in una disciplina, previa deliberazione motivata del consiglio di classe (articolo 13).

L’esame di Stato cambia come segue:

  • riduzione a due prove scritte: una prova sulla padronanza della lingua italiana ed una prova avente ad oggetto una o più discipline caratterizzanti (articolo 17,commi 3 e 4);
  • esposizione nel colloquio dell’esperienza maturata nei percorsi di alternanza scuola/lavoro e la necessità di accertare il possesso delle competenze in “Cittadinanza e Costituzione” (articolo 17, comma 10);
  • maggiore peso al percorso dello studente nell’attribuzione del credito scolastico (articolo 15)

Nulla cambia per la composizione della commissione di esame.

Prove INVALSI nella secondaria di secondo grado

La partecipazione degli studenti delle classi quinte alle rilevazioni INVALSI è requisito per l’ammissione all’esame di Stato (articolo 13).

In analogia a quanto previsto per l’esame di Stato del primo ciclo, le prove riguarderanno le competenze d’italiano, matematica e, ora, anche di lingua inglese (articolo 19).

Decorrenze

Per il primo ciclo (ivi compreso l’esame di Stato della secondaria di primo grado) il decreto legislativo entra in vigore dall’a.s. 2017/2018; per il secondo ciclo entra in vigore dall’a.s. 2018/2019.