Non esisterà più il profilo dinamico funzionale e neppure la diagnosi funzionale, documenti necessari da sempre ai docenti per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato. Al Gruppo di inclusione territoriale, invece spetterà segnalare al MIUR le ore necessarie di sostegno per gli alunni diversabili.  Queste ed altre novità per alunni e docenti sono previste dallo “Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità” 

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Continuano gli approfondimenti di PSN sugli otto decreti legislativi applicativi della Legge 107,approvati dal Consiglio dei Ministri lo scorso 14 gennaio su cui si dovrà pronunciare la Commissione Cultura della Camera entro il prossimo 17 marzo. 
Oggi ci soffermiamo sul CAPO III “PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA” richiamando anche il IV  ed il V ad esso connessi.

Il nuovo documento di accertamento della patologia per gli alunni diversabili sarà “VALUTAZIONE DIAGNOSTICO FUNZIONALE” nella quale confluiranno la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale.

 art5: all'accertamenlo della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti diversabili, fa seguito una valutazione diagnostico.funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell 'inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEl)

I criteri, i contenuti e le modalità di redazione del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva, avverrà secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (lCD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; mentre i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della valutazione diagnostico - funzionale, si definiranno seguendo la Classificazione Intemazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) della stessa OMS.

Ma non è questa l'unica innovazione* del decreto attuativo riguardante le  procedure per l'inclusione scolastica
Analizziamole in dettaglio:

IL PROGETTO INDIVIDUALE (a cura degli Enti Locali)

Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale. Questo comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
IL PEI è PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO INDIVIDUALE

PIANO PER L'INCLUSIONE* (a cura del DS e del collegio docenti)

Il dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal MIUR elabora la proposta di Piano per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF

GIT (Gruppo per l'inclusione territoriale)
Per ciascuno degli Ambiti Territoriali istituiti dalla 107 è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT).
Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell 'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il
secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'USR o un suo delegato. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico funzionali, del progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l'assegnazione definitiva delle
predette risorse è effettuata dali 'USR nell 'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno

Nei prossimi giorni pubblicheremo i successivi approfondimenti su tale emendamento ed in particolare sugli aspetti riguardanti il reclutamento dei docenti sostegno .
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(*Già all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n° 328 si leggeva di "piano per l'inclusione" e "valutazione diagnostico funzionale" entrambi diversamente concepiti)

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