Salvatore – La contatto per chiedere una consulenza sindacale relativamente all’astensione anticipata per gravidanza a rischio di cui l’art 17 comma 2 (a) del DLg 151/2001. Mia moglie ,docente abilitata appartenente alle graduatorie permanenti e di istituto, nell’anno scolastico 2012/2013 ha lavorato con contratto a tempo determinato (8 ore settimanali) con scadenza 30 giugno 2013 (termine attività). Ciò premesso volevo chiedere: 1) una gestante che si trova in astensione anticipata (art 17 comma 2a DLg 151/2001) ha gli stessi diritti, doveri e trattamenti economici di una gestante in maternità (art 16 comma 1a DLg 151/2001) ? 2) Mia moglie potrebbe trovarsi nella condizione dettata dall’art. 17 comma 2 (a) DLg 151/2001; attualmente riceve l’indennità ordinaria di disoccupazione, potrebbe godere dell’indennità giornaliera di maternità (intesa come astensione anticipata) annullando quella di disoccupazione? - Per godere di tale indennità c’è bisogno che lo stato di gravidanza a rischio dettato da complicanze della gravidanza sia accertato entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto? - Ai sensi dell’art 24 comma 4 potrebbero anche essere superati i 60 giorni? 3) la retribuzione sarebbe dell’80% rispetto all’ultimo stipendio pervenuto? 4) Nel caso in cui quale sarebbe la procedura per annullare l’indennità ordinaria di disoccupazione e poi attivare quella giornaliera di maternità (intesa come astensione anticipata)?  - Si ha diritto all’indennità giornaliera a partire dalla scadenza del vecchio contratto? 5) Nel caso in cui si ha la chiamata per un nuovo contratto bisogna procedere semplicemente con l’invio del decreto anche alla nuova scuola?

 

Paolo Pizzo – Gentilissimo Salvatore,

queste le risposte in base ai punti segnalati nel quesito.

1

La risposta è affermativa. Ai sensi della C.M. n. 2 del 4/1/1973 e degli artt. 16 e 17 D. Lgs. n. 151/2001 l’interdizione dal lavoro è equiparata, a tutti gli effetti, al congedo di maternità (già astensione obbligatoria).

L’ARAN ha avuto modo di precisare che il periodo di astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza a rischio (c.d. periodo di interdizione) è regolato dall’art. 17 del D.Lgs. n. 151 del 26.3.2001. Tale periodo viene equiparato, a tutti gli effetti, ai periodi di astensione obbligatoria e, infatti, viene ricompreso nell’ambito dei “congedi di maternità” di cui al capo III del citato D.Lgs. n. 151. Per i citati congedi, infatti, l’art. 24 dello stesso decreto prevede una particolare tutela, anche nei confronti del personale a tempo determinato. Infatti, tale ultimo articolo stabilisce che alle lavoratrici a tempo determinato, sia in caso di astensione anticipata che di astensione obbligatoria, ex art. 16 e 17 del citato decreto legislativo debba essere corrisposto il trattamento economico maturato al momento della interruzione delle prestazioni lavorative, anche qualora tali periodi abbiano inizio entro un arco temporale di sessanta giorni dalla scadenza del rapporto di lavoro a termine.

2, 3 e 4

Il Consiglio di Stato con il parere n. 460/2003 ha affermato che:

Nei casi previsti dall’ art. 17, comma 2, lettera a) del Testo Unico sulla maternità (gravi complicanze della gravidanza), il prolungamento dell’interdizione anticipata e della conseguente indennità economica potrà essere concesso anche in comprovata carenza di un sottostante rapporto di lavoro.

Sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.

L’indennità fuori nomina è all’80% dell’ultimo stipendio ricevuto.

La pratica dell’indennità fuori nomina è sempre a carico dell’ultima scuola in cui il personale ha prestato servizio. Pertanto, non bisognerà rivolgersi all’INPS/INPDAP ma solo all’ultima scuola di servizio avendo cura di inviare la documentazione che attesti le gravi complicanze o l’inizio del congedo di maternità.

Una volta che la scuola inserirà a sistema l’indennità fuori nomina, il personale avrà diritto a percepire tale l’indennità che sostituirà l’eventuale assegno di disoccupazione in godimento il quale risulterà temporaneamente sospeso.

5.

Il personale docente, educativo ed ATA di ogni ordine e grado a tempo determinato, che alla data dell’assunzione in servizio si trovasse in interdizione per gravi complicanze della gestazione o congedo di maternità/paternità, ha diritto, dalla data di stipula del contratto, allo stesso trattamento economico previsto per il personale con contratto a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro si perfeziona con la sola accettazione del contratto (non importa con quali modalità sia avvenuta la proposta di supplenza e la conseguente accettazione della nomina: convocazione dell’Ufficio Scolastico, per fonogramma, pec, ecc.) e la scuola non potrà pretendere l’assunzione in servizio per avere diritto alla retribuzione.

Dovrai ovviamente avere cura di inviare tutta la documentazione alla scuola.

In questa guida potrai trovare tutto ciò che riguarda la maternità e i relativi congedi, procedure e trattamenti economici.

 

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/08/20/materita-e-indennita-fuori-nomina-criteri-e-retribuzione/