PSN Chiariamo dubbi MobilitàSono tantissimi i docenti alle prese con la compilazione della domanda di trasferimento su Istanze on line che ci stanno scrivendo in redazione avendo molti dubbi su diverse novità previste dal nuovo contratto triennale di mobilità. Tra le diverse novità della mobilità docenti di quest’anno vi è la reintroduzione dei distretti e del vincolo triennale di permanenza che scatta nel caso di trasferimento ottenuto sulla scuola espressa con preferenza analitica ma che come spieghiamo in questo articolo può scattare anche in altri casi con espressione di preferenza sintetica.

Tanti docenti peraltro lamentano che presso i sindacati, a cui si rivolgono per essere aiutati a compilare la domanda, hanno ottenuto risposte discordanti in merito alle questioni qui affrontate mostrando le idee un po' confuse sull'argomento. Urge quindi un chiarimento, alla luce di quanto scritto nel nuovo CCNI mobilità su vincolo triennale e sulla convenienza o meno di esprimere preferenze analitiche e/o sintetiche.

Partiamo dal vincolo triennale.

Il vincolo triennale per chi ottiene mobilità su una scuola espressamente indicata nella domanda di trasferimento o di passaggio scaturisce dall’art. 22 comma 4 punto A1) del CCNL  2018.

 

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In tale comma infatti si stabilisce che ““(….)al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria (di mobilità, n.d.r.) non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente”. Da qui scaturisce quanto presente nel CCNI mobilità 2018 (valido per tre anni), all’art. 2, che così recita: “(…)il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”

Analizziamo la norma punto per punto.

  • Si ha vincolo sia nel caso di mobilità territoriale sia nel caso di mobilità professionale (passaggio di ruolo/passaggio di cattedra). E solo se la mobilità è una scelta e non un obbligo (quindi non si genera in caso di domanda condizionata o trasferimenti d'ufficio)
  • Si ha vincolo solo in caso di scelta analitica. La scelta analitica è sia la scelta della singola scuola ( per tutte le tre fasi della mobilità – comunale, provinciale, interprovinciale), sia la scelta di un distretto SUBCOMUNALE per la mobilità di fase 1 (comunale). Qui occorre una precisazione: i distretti possono essere suddivisioni della provincia (e quindi contengono scuole di diversi comuni), oppure suddivisioni del comune (parliamo di città metropolitane o comunque di grandi dimensioni). Se viene indicato un distretto SUBCOMUNALE (ovvero che contiene tutte scuole di un determinato comune) come preferenza da un docente TITOLARE NELLO STESSO COMUNE, si considera tale scelta una scelta ANALITICA e quindi soggetta a vincolo triennale: “Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni”

Da notare inoltre un particolare, emerso da Istanze on Line e non espressamente scritto nel CCNI. Un docente titolare di un comune NON può inserire come preferenza sintetica il comune di titolarità (nel tentativo forse di aggirare il vincolo triennale per muoversi in fase 1). Istanze infatti non lo permette e presenta questo messaggio “Non è possibile richiedere la propria scuola di titolarità o un codice sintetico che la contiene per il solo tipo posto di titolarità.” Quindi, in caso di mobilità territoriale in fase 1 non si può inserire la preferenza sintetica del comune (salvo il caso di trasferimento da posto di sostegno a posto comune e viceversa). Diverso invece il caso della mobilità professionale, dove invece la preferenza sintetica per il comune di titolarità è regolarmente esprimibile. Per concludere, il comma successivo dell'art. 2 precisa che i docenti titolari di una precedenza di cui all'art. 13 del CCNI non sono soggetti a vincolo triennale se accontentati in una scuola che si trova al di fuori del comune dove si applica la precedenza.

Il secondo grande dubbio che ogni anno si presenta puntuale riguarda le scelte, analitiche o sintetiche appunto, perché ci si sforza di capire quale possa essere la più “conveniente”.

In realtà, non esiste un termine di paragone perché le due scelte sono praticamente sullo stesso livello. Quello che conta davvero per avere “successo” nella domanda di mobilità è il punteggio. Perché (una volta esaurito il capitolo “docenti con precedenza” che vengono accontentati prima di tutti gli altri, anche a punteggio zero) di fatto il principio è semplice: chi ha punteggio più alto, qualsiasi scelta abbia fatto (analitica o sintetica) viene accontentato prima di chi ha punteggio più basso.

C’è un unico caso in cui la scelta analitica “sembra” più conveniente. Se ci sono due docenti (minimo) , il primo che indica comune e il secondo scuola, e ci sono più scuole disponibili in quel comune, a parità di punteggio al secondo va la scuola che ha scelto e al primo una delle rimanenti. SOLO IN QUESTO CASO. In tutti gli altri casi, a parità di punteggio e di precedenze prevale l'anzianità anagrafica. Da considerare però che in quel caso il docente che va su scuola avrà vincolo triennale, mentre l’altro no.

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