Ministero

Dopo colpi di scena e ritardi clamorosi, nel tardo pomeriggio di ieri è stato siglato al MIUR, il contratto annuale (in allegato) sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale scolastico, grazie alle quali le docenti e i docenti e gli Ata, possono chiedere, per un anno, una sede di lavoro più vicina al luogo di residenza per gravi e certificati motivi di salute, per dare assistenza a parenti conviventi con disabilità, per ricongiungersi al nucleo familiare.

Il contratto siglato oggi, in coerenza e continuità con il contratto sulla mobilità, rappresenta un altro passaggio fondamentale nelle tappe di avvicinamento al nuovo anno scolastico: il Ministero ha previsto quest’anno un cronoprogramma anticipato per garantire un avvio ordinato e con tutte le insegnanti e gli insegnanti in cattedra fin dal primo giorno di lezione.

L’accordo indica con chiarezza requisiti e priorità per l’accesso alle assegnazioni. E ha come obiettivo la tutela del diritto allo studio delle ragazze e dei ragazzi e della continuità didattica: sono previsti tempi certi per l’attribuzione di utilizzazioni e assegnazioni. Le operazioni dovranno essere concluse entro il 31 agosto per garantire un buon avvio dell’anno scolastico. Questo a differenza del 2016 quando le assegnazioni si conclusero ad anno scolastico già iniziato. Il contratto mette al centro anche i diritti di studentesse e studenti con disabilità: i posti di sostegno non potranno essere dati in assegnazione provvisoria a personale non specializzato.

 

Di seguito una Scheda UIL con le principali novità che interessano circa 20.000 docenti

SCADENZA DELLE DOMANDE

Le scadenze non sono state ancora stabilite. Verranno fissate dopo la registrazione del contratto integrativo.

CONDIZIONI PER POTER RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

È possibile richiedere assegnazione provvisoria per uno dei seguenti motivi:

a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).

Può essere inoltre richiesta dal docente che ha ottenuto trasferimento nella stessa provincia di titolarità ma per un comune diverso da quello in cui ha la precedenza prevista dall'art.13 del CCNI dell' 11 aprile 2017.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ L’assegnazione provvisoria all'interno della provincia in cui è ubicato l'ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado. L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER ALTRA PROVINCIA

Eliminato il blocco triennale per chi richiede assegnazione provvisoria per altra provincia. L'assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se: il docente ha presentato domanda di mobilità e non l’ha ottenuta o non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento. Il docente ha ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI dell’11 aprile 2017. L’assegnazione provvisoria potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati.

NUMERO PROVINCE E SCUOLE ESPRIMIBILI

È possibile richiedere una sola provincia. Si possono indicare fino a 20 preferenze per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

PRECEDENZE

Confermate tutte le tipologie di precedenza già presenti lo scorso anno. La novità riguarda la precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni: quest’ultima, precede l’assistenza all’unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave; in caso di adozioni e di affidi, i sei e i dodici anni del figlio si intendono dall’ingresso del minore in famiglia e non all’età anagrafica.

 

Commenti OO.SS:

Pino Turi, Segretario Generale Uil scuola, si dice soddisfatto. Un contratto che mette al centro la solidarietà. Non ci saranno blocchi triennali; (…) attraverso il negoziato, il contratto ha permesso di superare le rigidità della legge e dare tutela al personale. Strategica anche la definizione dei tempi che crea le condizioni per avviare regolarmente l’anno scolastico: le assegnazioni provvisorie saranno effettuate entro il 31 agosto. In questo modo si potrà evitare la girandola di personale che è avuta lo scorso anno. Posizione innovativa e coraggiosa quella che la Uil Scuola ha tenuto durante tutto il negoziato, completata con la rivendicazione dell’assegnazione delle supplenze ‘fino all’avente diritto’: un sistema, utilizzato in passato, che produce l’effetto di spostare le persone con effetto domino, senza dare certezze al personale a agli alunni in termini di continuità didattica. Il dettaglio dell’accordo di oggi:
- le assegnazioni provvisorie per altra provincia potranno essere richieste dai docenti di ogni ordine e grado che hanno presentato domanda di trasferimento e non l'hanno ottenuto o che non hanno presentato domanda, purché ricorrano i motivi di ricongiungimento ai figli, al coniuge, al genitore o per esigenze di salute del richiedente.
- l'assegnazione provvisoria può essere richiesta da coloro che nelle operazioni di mobilità hanno ottenuto il trasferimento in una provincia diversa da quella per la quale ricorrevano i motivi di avvicinamento o per la quale avevano richiesto di usufruire delle precedenze dal l'art. 13 del CCNI sulla mobilità.
- per sopraggiunti motivi l'assegnazione provvisoria può essere richiesta anche da quanti abbiano già ottenuto il trasferimento.

Maria Domenica Di Patre, vice coordinatrice della Gilda e capo della delegazione che ha partecipato a tutti gli incontri a viale Trastevere, spiega le ragioni del sì: “Grazie a una trattativa serrata con il Miur e al nostro pressing, siamo riusciti a conquistare terreno sufficiente per decidere di siglare l’accordo sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie”. (...) “Abbiamo ottenuto la deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità e i trasferimenti dei docenti saranno effettuati sulle scuole e non sugli ambiti territoriali, come invece prevede la legge 107/2015. Grazie all’accordo raggiunto con il ministero, almeno una parte degli insegnanti trasferiti a centinaia di chilometri dalle proprie famiglie possono sperare di riavvicinarsi a casa”.  È stata inoltre raggiunta un’intesa sull’opportunità di garantire una sede di servizio nel comune di residenza ai docenti con figli gravemente disabili.

Come ha spiegato lo Snals -Confsal, in apertura l’amministrazione ha presentato la bozza dell’art. 7  “ Assegnazioni provvisorie del personale docente”, riformulata su proposta pressante della delegazione Snals-Confsal unitamente alle altre sigle sindacali presenti. Ha infatti comunicato la volontà di recedere in merito al vincolo triennale di permanenza nella provincia di nomina, come richiesto con forza dallo Snals-Confsal e da tutti  gli altri sindacati nel precedente incontro del 13 giugno. La bozza riformulata presentava, comunque, delle restrizioni che riducevano notevolmente la platea dei docenti destinatari delle assegnazioni provvisorie. In particolare la delegazione Snals-Confsal e quelle  delle altre OO.SS.  hanno contestato  il secondo paragrafo dell’art. 7 in cui era scritto che la possibilità di fare domanda di Assegnazione provvisoria veniva  subordinata ai motivi previsti dal comma 1 : “qualora siano sopravvenuti, dopo la scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di mobilità i motivi di cui al punto 1”. E’ stato fatta , inoltre, ferma opposizione anche alla proposta dell'amministrazione che prevedeva la possibilità di chiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale soltanto per coloro che “nelle operazioni di mobilità abbiano ottenuto il trasferimento in una provincia diversa da quella per la quale avevano chiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI dell’11 aprile 2017”. Anche questa proposta riduceva notevolmente la platea dei docenti aventi titolo a fare domanda. La delegazione Snals-Confsal, inoltre, ha ribadito la richiesta del segretario generale, già rivolta in via ufficiosa al ministro, di spostare dal 31 agosto all’inizio delle lezioni i termini per concludere le operazioni relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.Inoltre ha rappresentato quanto segue:

·  pur esprimendo apprezzamento per l’apertura dell’amministrazione sullo sblocco del vincolo triennale di permanenza nella provincia di nomina, ha chiesto ed ottenuto  l'allargamento della platea dei docenti aventi diritto alle assegnazioni provvisorie sia in ambito provinciale che in ambito interprovinciale;

· ha chiesto e ottenuto che nell’art. 8 “Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria” alla lettera h) venisse scorporata in sequenza la precedenza di “solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore”;

· ha chiesto, inoltre, di contemplare le assegnazioni provvisorie anche in ambito comunale per le città metropolitane ove sono presenti numerose aree subcomunali; ma su questo punto l’amministrazione è rimasta ferma nel suo diniego;

·  sempre riguardo all’art. 8, la delegazione Snals-Confsal ha constatato con soddisfazione che sono state recepite le proprie richieste relative alla lettera l) che interessa: “ lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento”.

· La precedenza per gli “affini”, nel testo presentato, è stata posta per ultima, alla lettera m)

 

 

Ai fini della presentazione delle domande, presumibilmente previste per luglio, si dovrà attendere la circolare ministeriale.

 

Articolo in aggiornamento

 

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