Professionisti Scuola, pone all'attenzione dei suoi utenti, una utile guida in cui fornisce alcuni chiarimenti in merito agli obblighi o forse meglio dire dis(obblighi) dei docenti durante le Assemblee di istituto.

Il Codice civile Art. 1256 afferma che:"L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile aldebitore,la prestazione diventa impossibile"..Il Codice Civile Art. 2048 afferma che:"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabilidel danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza."

 

Nel caso particolare dell'Assemblea di Istituto si verifica un'interruzione dell'attività di insegnamento, non imputabile alla volontà dei docenti; ma semmai imposta loro dal datore di lavoro; ciò estingue qualunque obbligo contrattuale di prestazione di insegnamento da parte dei docenti, ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile; dunque, durante l'assemblea di Istituto, i docenti non insegnano; inoltre sono espressamente esonerati, per legge, da qualunque obbligo di assistenza e di presenza all'assemblea; inoltre la legge non attribuisce loro alcun potere di intervento. Si deduce che, durante l'assemblea di Istituto, gli studenti (ai sensi dell'art. 2048 codice civile) non sono oggettivamente sotto la vigilanza dei docenti.

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Numerose note ministeriali confermano:

Nota 3 maggio 1979, n. 565:

"il Preside e i docenti che lo desiderino possono (e non devono) assistere alle assemblee studentesche. E' evidente, quindi, che la legge, non avendo previsto un obbligo specifico di partecipazione per il preside e per i docenti ha voluto che tale attività assembleare fosse autogestita dagli studenti. Per tale motivo questo Ministero, tra l'altro, ha più volte ribadito che il preside e i docenti non hanno il diritto di partecipare attivamente alle assemblee studentesche e diprendere la parola durante il loro svolgimento, ma solo di assistervi"

"Ai docenti, di conseguenza, anche se assistono all'assemblea, non può essere assegnata alcuna forma di vigilanza, né addossata alcuna responsabilità per "culpa in vigilando". "

Nota 18 luglio 1979, n. 2317:

"si ribadisce che è facoltativa la presenza dei docenti alle assemblee studentesche"

Circolare Ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312:

"L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco (se costituito) o dal presidente eletto dall'assemblea stessa"

"L'intervento del preside durante lo svolgimento dell'assemblea devetuttavia essere attuato soltanto quando i normali organi prepostiall'ordinato svolgimento dell'assemblea (presidente, o comitato studentesco)non siano manifestatamente in grado di provvedere in proposito"

"In relazione al previsto obbligo di preavvisare le famiglie circa la data ei locali dell'assemblea (v. paragrafo, III della presente circolare) sichiarisce che non sussiste obbligo per gli insegnanti di accompagnare glistudenti"

Nota 30 gennaio 1981, n. 79

"Si comunica che, come stabilito nell'ultimo comma del par. XI della C.M. n.312/1979, allorché le assemblee studentesche si svolgano al di fuori deilocali scolastici, i docenti non hanno l'obbligo di accompagnare gli alunniin tali locali. Ciò perché le assemblee studentesche interrompono la normaleattività didattica"

Nota n. 866 dell'11 giugno 1981

"Le norme su citate, che sanciscono e disciplinano il diritto di assemblea,però non stabiliscono che la partecipazione alle predette assemblee èobbligatoria. Gli studenti che non vogliono parteciparvi, pertanto nondevono recarsi a scuola allorché l'assemblea mensile d'Istituto sia stata,ad esempio, convocata per l'intera durata delle ore di lezione dellagiornata, dal momento che l'assemblea, regolarmente convocata, interrompe inogni caso la normale attività didattica. Parimenti gli studenti che nonvogliono prendere parte all'assemblea devono uscire in anticipo, rispetto alnormale orario, allorché l'assemblea sia stata indetta nelle ore terminalidelle lezioni. "

Nota Prot. n. 5208 del 1993

"in occasione delle assemblee studentesche tenute durante lo svolgimentodelle lezioni, gli insegnanti, privi di impegni deliberati dal collegio deidocenti nell'ambito delle attività non di insegnamento, possono non recarsi a scuola in quanto ogni attività didattica è sospesa"