ferieUno degli ultimi adempimenti dell’anno scolastico, tra i più piacevoli osiamo dire, è la compilazione del modello per la richiesta delle ferieQuest’anno, però, con le nuove immissioni, i differimenti, le immissioni a dicembre, anche la compilazione del modello delle ferie ha rischiato (e rischia ancora) di creare problemi e situazioni di forte discriminazione, a seconda delle diverse interpretazioni delle segreterie, fra insegnante e insegnante.

Fino allo scorso anno, infatti, niente di più semplice: l’art 13 del CCNL dei docenti è al riguardo molto chiaro: 

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  1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

  2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

  3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

  4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

Nessun problema di calcolo nemmeno per i vecchi neoimessi perché il punto 6 dello stesso articolo 13 prevede che "..nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero."

Fino allo scorso anno dunque nessun problema: 32 giorni per chi ha almeno tre anni di servizio, 30 per chi non li ha, più 4 festività soppresse, previste dall’art. 14 sempre del CCNL (con eventuale riduzione proporzionale per chi fosse entrato di ruolo successivamente).

Il problema non si pone per chi è entrato in ruolo giuridico ed economico con presa di servizio immediata in fase B e C: per loro infatti si applica la fattispecie prevista dal punto 6 dell’art. 13 che propone il calcolo proporzionale.

Il nodo complesso invece riguarda chi ha differito, conservando solo lo status di ruolo giuridico e rimandando la presa di servizio anche economica al 1 luglio 2016.

In questo caso infatti molte segreterie, attenendosi a quanto scritto sul cedolino, hanno pensato di trattare i docenti come se fossero ancora a tempo determinato.

Questo ha creato una bel discrimine fra docenti, in quanto, come ben sanno i precari di lungo corso, il trattamento delle ferie dei precari è ben diverso da quello dei docenti di ruolo.

Infatti, la normativa sulla spending review, in particolare l’art art. 5 comma 8 del DL 6 luglio 2012 n. 95 prevedeva che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, (…)sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.”

Quindi per i docenti, che non potevano più usufruire della monetizzazione delle ferie (finita sotto la scure della spending review), si crea l’obbligo di usufruire per forza delle ferie, nei periodi di sospensione dell’attività scolastica, così come previsto dalla legge 228/2012, art 1 comma 54: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività' valutative”

Questo, come tutti i precari storici sanno bene, ha fatto sì che i docenti con contratto a TD al 30/06 fossero in qualche modo costretti a prendersi come ferie i giorni di sospensione dell’attività didattica (Natale, Pasqua, elezioni ecc), in quanto impossibilitati a fruire delle ferie nel periodo canonico di luglio e agosto e a farsi monetizzare gli eventuali giorni rimanenti (di solito si contavano sulle dita di una mano).

Memori di questa normativa, tante segreterie hanno cominciato a mettere in preallarme coloro che hanno differito la presa di servizio, affermando che alla loro domanda di ferie andavano sottratti i giorni già usufruiti durante le precedenti sospensioni delle attività didattiche.

In apparenza corretta, questa interpretazione non tiene conto della ratio della norma prevista dalla legge 228/2012: non è lo statuts di precari a dare origine alla decurtazione delle ferie (prova ne sia che chi ha contratto TD fino al 31/8 usufrisce delle ferie regolarmente come i docenti di ruolo),  ma il fatto che non è possibile usufruire delle ferie e, visto che si devono monetizzare il meno possibile, vanno sfruttati i giorni di sospensione dell’attività didattica tra il 1 settembre e il 30 giugno. Nel caso però dei docenti che hanno differito, questa ratio non sussiste, in quanto, perfezionando la nomina giuridica con la presa di servizio sulla sede provvisoria il 1 luglio, quando scatta la nomina economica e quindi la piena esecuzione del contratto di lavoro, i docenti stessi hanno la possibilità di usufruire delle ferie in luglio e agosto, come tutti gli altri docenti di ruolo.

Non esiste quindi alcuna ragione e, anzi, sarebbe fortemente discriminante, una disparità di trattamento tra docenti che hanno differito e docenti che hanno preso servizio direttamente sul ruolo. Per chi ha differito, vale quanto previsto dall’art 13 commi 1, 2, 3, 4 e per chi ha preso servizio successivamente al primo settembre, vale il disposto del comma 6 dello stesso articolo. Senza se e senza ma.

Buone, meritatissime ferie a tutti i docenti da PSN.