Normativa

FedeliIl Consiglio dei Ministri ha dato oggi il via libera a 8 decreti legislativi sui 9 previsti dalla Legge 107/2015, la Buona Scuola.

La Ministra Valeria Fedeli: “Sono la parte più innovativa della legge. Oggi primo passo: ora parte la fase di ascolto dei soggetti coinvolti. I testi finali saranno frutto della massima condivisione possibile”

Resta in sospeso solo la revisione del Testo Unico della Scuola, mentre i decreti approvati riguardano:

  • il sistema di formazione iniziale e di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado;
  • la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
  • la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale;
  • l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
  • il diritto allo studio;
  • la promozione e la diffusione della cultura umanistica;
  • il riordino della normativa in materia di scuole italiane all'estero;
  • l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e degli Esami di Stato.


corte costituzionale 2Comunicato MIUR

Le norme caratterizzanti, quelle che contengono i principi fondamentali della Buona Scuola, sono costituzionalmente legittime. Lo conferma la sentenza della Corte Costituzionale numero 284 del 22 novembre 2016 depositata ieri.

La Corte è intervenuta a seguito del ricorso da parte di due Regioni, Veneto e Puglia. Il ricorso presentato dal Veneto è stato rigettato. La Corte ha invece accolto 2 dei 14 punti sollevati dalla Puglia che riguardano il comma 153 (Scuole Innovative) e il comma 181 (la delega sullo 0-6) della Buona Scuola.

Sicurezza e sorveglianzaLa questione della sicurezza durante lo svolgimento delle lezioni è sempre un argomento molto dibattuto, che suscita preoccupazione con particolare riferimento all’obbligo di vigilanza che incombe sui docenti. Volendo riassumere la questione, andando a descrivere quali siano gli obblighi che discendono dalla funzione docente, occorre passare in rassegna alcune delle sentenze più significative della Corte di Cassazione su questo punto. Innanzitutto, a fronte di una eventuale richiesta di risarcimento danni per l’infortunio di un alunno, è l’amministrazione ad essere responsabile direttamente, salvo poi il diritto di rivalsa sul dipendente.
Ma anche in caso di condanna dell’amministrazione, il diritto del ministero a rivalersi sul dipendente non è affatto automatico, tanto che con la sentenza n. 5067 del 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto di rivalsa è limitato ad una responsabilità dell’insegnante solamente per dolo o colpa grave.

Nuova immagine 2Il Miur ha pubblicato all’interno del sito dedicato www.istruzione.it/alternanza una serie di faq sull’Organizzazione dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro. Le faq sono suddivise in 3 ambiti 

  1. Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro (12 FAQ)
  2. Funzione tutoriale (2 FAQ)
  3. Salute e sicurezza in alternanza scuola lavoro (3 FAQ).

Limite 36 mesiSono tanti i docenti precari alle prese con gli incarichi di supplenza che ancora non hanno chiaramente compreso quando e da quale data va conteggiato il limite di 36 mesi per le nomine a TD su posto vacante e disponibile. Ma tante segnalazioni in redazione evidenziavano addirittura casi di dirigenti scolastici e perfino di uffici periferici del Miur che, interpretando erroneamente la norma, avevano ritenuto che alla data indicata dalla legge andassero conteggiati anche i periodi di servizio precedentemente prestati, chiedendo autocertificazioni agli aspiranti. 
Tale limite, invece, introdotto dalla legge 107/15 al comma 131, chiaramente decorre dal 1 settembre 2016 e solo conteggiando i periodi di supplenza svolti su tipologia di posti vacanti e disponibili dunque su incarichi al 31 agosto su posti in organico dell'autonomia che siano posti di diritto o di potenziamento.

valutazionedsPubblicate sul sito del MIUR le Linee Guida per la valutazione dei dirigenti scolastici. Il documento rende operativa la direttiva firmata nei mesi scorsi dal Ministro Stefania Giannini.

Le Linee guida individuano la tempistica del processo, i documenti e le procedure che saranno utilizzati per valutare i dirigenti, le dimensioni professionali che avranno un peso nel giudizio formulato dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali attraverso la valutazione elaborata dai Nuclei preposti.

mela avvelenataCon un titolo da film horror della saga “non aprite quella porta”, UNICOBAS Scuola sta diffondendo un comunicato dai contenuti decisamente “fantasiosi”, ed in un momento poco favorevole a digerire le boutade del sindacato.

Nonostante le buoni intenzioni che sicuramente animano questa impetuosa “chiamata alle armi”, che il segretario D'Errico muove con tanta passione drammaturgica, l'articolo è pieno di inesattezze imbarazzanti. Cosa dice in sostanza UNICOBAS Scuola?

Dice che a seguito di due note emanate dal Ministeri ( 2805 dell'11-12-2015 e 2852 del 05-09-2016) si configurerebbe un organico dell’autonomia nel quale TUTTI perderebbero la TITOLARITÀ ed in particolare a seguito della formazione di “cattedre miste”. Nessun docente ante legem dovrebbe accettare quindi di cedere ore di posto comune ai colleghi neoassunti su “potenziamento”, in quanto le ore di potenziamento sarebbero responsabili della perdita della titolarità, in sintesi responsabili di una “contaminazione “ da parte della 107 a tutto “l'organismo” scuola.

Tale affermazione di D'Errico non trova però nessun riscontro né nella Legge 107/15 né nelle note a cui lui stesso fa riferimento, soprattutto in merito ad un mettere impropriamente in relazione il “potenziamento” (che infatti il segretario non sa più come chiamare) con la titolarità.

14045567 1117118311704690 4900811143277851800 nSono tanti i docenti che in queste ore ci scrivono in redazione per sapere come poter essere d'aiuto per i cittadini delle aree colpite dal terribile #terremoto che ha raso al suolo Amatrice e altri centri vicini. Per chi volesse prestare la propria opera di volontariato segnaliamo che esiste possibilità di richiedere e ottenere aspettativa retribuita per volontariato. Si tratta di un periodo di astensione dal lavoro finalizzato a prestare servizio di volontariato presso associazioni facenti parte dell'Agenzia di protezione civile.
In questo momento così difficile per il nostro Paese e per il Centro Italia in particolare, ci sembra opportuno rendere note le disposizioni legislative ex D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, che prevedono particolari tutele a favore dei lavoratori operanti nelle organizzazioni della protezione civile in qualità di volontari.

Coloro che aderiscono alle associazioni di volontariato inserite nell'apposito elenco esistente presso il Dipartimento della Protezione Civile, impiegati in attività di soccorso e di assistenza autorizzate dalle competenti autorità in occasione di pubblica calamità, hanno diritto a:

- mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

- mantenimento del trattamento economico e previdenziale;

   -copertura assicurativa.

Il datore di lavoro sarà tenuto a consentire ed a garantire i predetti benefici per: