firmaSi avvicina la scadenza del 20 novembre, termine ultimo per l'accettazione della proposta di assunzione in fase C ricevuta dai docenti partecipanti al piano straordinario della riforma, ma ancora tanti sono i dubbi di cui ci siamo occupati e che mettono ansia ai docenti riguardanti l'accettazione, il posticipo della presa di servizio e la possibilità di ottenere aspettativa per lavoro nel privato o come personale ATA. Nel presente articolo ci occupiamo però di un altra richiesta di chiarimento, tra le più insistenti arrivate in redazione, quale la possibilità di lasciare la supplenza e prendere subito servizio nella sede di immissione in ruolo.  

Al riguardo, per i docenti destinatari di proposta in fase C che siano già impegnati in una supplenza al 30 giugno o 31 agosto, la legge 107/2015 al comma 99 afferma:

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Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l’assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

La possibilità contenuta nella legge è quella di offrire al docente destinatario di nomina nella fase C la possibilità della decorrenza non solo giuridica ma anche economica del contratto a partire dalla presa di servizio che, diversamente dagli altri anni, avviene ad anno scolastico iniziato.

L’unica deroga prevista (supponendo ovviamente una accettazione della proposta di nomina da parte del docente) è quella di poter rimandare la decorrenza economica qualora il docente sia destinatario di contratti diversi da quelli per supplenze brevi e saltuari (quindi almeno fino al 30/6). In questo infatti la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

Riteniamo in questi caso sia comunque possibile (dalla lettura della norma non si evince assolutamente il contrario) che il docente già destinatario di supplenza al 30/6 o 31/8 e successivamente di proposta di assunzione in ruolo in fase C possa lasciare l’incarico a tempo determinato per l’assunzione in ruolo.
Il Miur il 5 agosto aveva formulato la faq 21 con la quale, specificava la possibilità di restare sulla supplenza ma non negava che la si possa lasciare per prendere servizio sul posto assegnato in fase C:
21. Se ho accettato una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche prima che mi venga proposto l’incarico a tempo indeterminato, dovrò lasciare la supplenza per poter accettare la proposta ?
"No, si potrà proseguire il contratto di supplenza sino al suo termine naturale e, contemporaneamente, accettare la proposta di incarico a tempo indeterminato. La legge prevede, in questo caso, che la nomina a tempo indeterminato sia giuridica a decorrere dal primo settembre 2015, mentre la presa di servizio sul posto a tempo indeterminato dovrà avvenire solo al termine del contratto di supplenza in essere."
Sull'argomento va detto che il Miur, in notevole ritardo, ha previsto di affrontare ufficialmente il tema in un incontro coi sindacati il prossimo 18 novembre ma in una risposta ad uno specifico quesito di un docente ammetteva la possibilità di lasciare la supplenza per prendere servizio immediatamente sul posto assegnato in fase C. In attesa di una posizione ufficiale del Miur, va precisato che l'abbandono della supplenza, per impedire il differimento del termine della presa di servizio dell'immissione in ruolo, è giuridicamente praticabile. Tant'è che diversi uffici scolastici hanno reso nota tale facoltà già in sede di emanazione dei provvedimenti relativi alla fase B come ad esempio l'USR Campania in questa nota dove ammetteva che fosse possibile lasciare la supplenza già accettata per assumere servizio nella sede assegnata.
In ogni caso, qualora l'orientamento del miur fosse di diverso avviso, PSN ha indicato già da qualche tempo una possibilità da utilizzare per chi volesse prendere servizio sul posto avuto in fase C pur avendo una supplenza al 30/6 o 31 agosto. A tal fine è possibile prendere servizio dando prima le dimissioni dall'incarico in corso (nel regolamento delle supplenze viene indicato come "abbandono di servizio" che può essere o meno motivato). Quando scriviamo "prima" ci riferiamo al momento dell'accettazione non al momento dell'arrivo della proposta di fase C. In sostanza se il 10 novembre arriva proposta in fase C tecnicamente posso dare le dimissioni dalla supplenza fino al termine della scadenza dell'accettazione in modo da risultare "libero" e poter fare presa di servizio senza alcun problemi.

Infatti il regolamento delle supplenze in caso di dimissioni prevede come unica "sanzione" l'impossibilità di avere altre supplenze nell'anno in corso sia da Gae che GI per tutte le cdc in cui si è inseriti (ma assolutamente non si accenna a ruolo che quindi può invece essere accettato).
Questa è una "exit strategy" che propone PSN e che abbiamo anche scritto nelle nostre faq qui per poter essere in grado di fare presa di servizio sul posto in fase C qualora il miur non lo consentirà esplicitamente senza dimettersi, con una apposita nota.