Fasi immissioniGiungono in redazione numerose richieste di chiarimento sulle procedure e sulle operazioni delle immissioni in ruolo previste dal piano straordinario di assunzioni. Intanto nei docenti precari regna sovrano il caos, complici le diverse indicazioni fuorvianti, quando non errate, da parte di sindacalisti e addirittura di funzionari degli Uffici Scolastici. Allo stato di incertezza si aggiungono infatti errate interpretazioni di alcuni Ambiti Territoriali o USR che, secondo segnalazioni in redazione, in maniera illegittima non attribuiranno in fase A i posti avanzati dalle immissioni su fase 0 dalle GM del 90 o 99 restituendoli al Miur per la fase B. Tali posti invece vanno prima attribuiti in fase 0 e A alle Gae e poi eventualmente se residuano ancora posti vanno ceduti alla fase B nazionale come chiarito nell'articolo presente riferimenti normativi alla mano.  
Allo stesso modo la nuova nota Miur sulla compensazione tra le aree del sostegno sul II grado, lascia nello sconforto chi stava facendo previsioni sui posti residui in fase B su ciascuna aree, rendendo ancora più un terno al lotto la domanda per le fasi nazionali.

Allo scopo di chiarire le idee a chi ancora fa fatica a muoversi in questo marasma di procedure, fasi, graduatorie e precedenze, riportiamo le procedure da seguirsi per le operazioni delle immissioni in ruolo secondo il piano straordinario delle assunzioni così come indicato nella legge n. 107 del 13 luglio 2015. La sezione sarà in continuo aggiornamento sulla base delle notizie che arriveranno dal Miur e dei decreti attuativi.

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FASI DELLE ASSUNZIONI

Ricordiamo che le fasi delle assunzioni sono 4 di cui la prima (fase 0) costituisce le assunzioni ordinarie, mentre le successive (A, B e C) riguardano il piano straordinario di immissioni in ruolo previsto per l’A.S. 2015/2016:

  • Fase 0: immissione in ruolo su aliquota. E' la normale procedura di immissioni in ruolo su i posti vacanti e disponibili in seguito al turn over e al decreto Carrozza. E’ su base provinciale per i docenti in GAE (regionale per quelli in GM). Al termine di questa fase decadono le GM precedenti al 2012 ma  i posti avanzati dalle immissioni su fase 0 dalle GM del 90 o 99 vanno attribuiti da Gae nella fase A e non restituiti già al Miur per la fase B in modo illegittimo secondo gli orientamenti errati di alcuni Uffici Scolastici. Infatti nella nota ministeriale del 22/07/15 relativa alle assunzioni in fase A è esplicitamente scritto "inoltre come è previsto dall'Art. 399 comma 2 del DLgs.vo 297/97, nel caso in cui una graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangono posti assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie ad esaurimento". In oltre nell'art 1 comma 98 lettera a) della legge 107 del 13 luglio 2015 si precisa infatti che le assunzioni in tale fase (fase A) vengono eseguite "secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni"
  • Fase A: immissione in ruolo su TUTTI i posti vacanti e disponibili. E’ su base provinciale per i docenti in GAE (regionale per quelli in GM). A questa fase non parteciperanno più i vincitori di concorso 1999 e 1990 e cui GM non sono state sostituite da quelle del 2012.
  • Fase B: immssione in ruolo su tutti in posti residui dalla fase precedete. E’ su tutto il territorio nazionale, sarà fatta solo per i docenti che produrranno domanda di assunzione. Qui un’analisi di PSN sulla stima del numero di posti disponibili in fase B.
  • Fase C: immissione in ruolo su posti in organico di potenziamento, il cui numero per regione è riportato nella tabella 1 allegata alla legge 107/15. E’ su tutto il territorio nazionale, sarà fatta solo per i docenti che produrranno domanda di assunzione.

Per la fase B e C si procede alle assunzioni in deroga al Testo Unico (comma 98) dando precedenza agli aspiranti presenti in GM 2012 (comma 100) 

DOMANDA DI ASSUNZIONE

Attraverso la domanda di assunzione, viene chiesto a tutti i docenti presenti in GAE e nelle GM (Graduatorie di Merito) del concorso 2012 interessati alle fasi B e C del piano di immissioni in ruolo di compilare una domanda di assunzione da presentare tramite istanze onlinestanze online) in cui:

  1. Chiedere l’immissione in ruolo per le fasi B e C;
  2. Indicare l’ordine di preferenza di TUTTE le provincie italiane in cui chiedere l’immissione in ruolo;
  3. Scegliere se essere trattati come idonei o vincitori di concorso o come aspiranti in GAE nel caso in cui si abbiano entrambi i requisiti (N.B. si può chiede l’una o l’altra possibilità, non entrambe).
  4. Comunicare se si preferisce dare priorità all’immissione in ruolo su sostegno o su posto comune, per chi possiede il titolo di specializzazione.

La domanda si dovrà presentare dal 28 luglio al 14 agosto, mediante l’applicazione del MIUR “istanze online”. Qui la guida per maggiori informazioni sulla compilazione.

La domanda non è obbligatoria ma facoltativa e nel caso si decida di non presentare la domanda non si partecipa alle fasi B e C delle assunzioni. In tale eventualità non si operano cancellazioni e si resta in GAE per incarichi a tempo determinato su organico di fatto (che non andrà a ruolo) e per le immissioni in ruolo dei prossimi anni al 50% col futuro concorso sulle disponibilità future del turn-over dovuto ai pensionamenti.

PROPOSTA DI ASSUNZIONE SU ALBO TERRITORIALE

Verrà fatta una proposta di assunzione per via telematica.

Il docente avrà 10 giorni di tempo per accettare la proposta.

Il docente che NON accetta la proposta di assunzione viene ESPUNTO da tutte le graduatorie.

I posti in fase B e C verranno assegnati prioritariamente a coloro che nella domanda hanno scelto di essere trattati per le Gm 2012

Per gli aspiranti in GM e GAE verrà considerata, prima la classe di concorso in cui figurano con punteggio più alto, a seguire le altre. Analogamente per chi avrà dato priorità sul sostegno. Si procede all’eventuale assunzione sulle tutte le provincie, seguendo l’ordine indicato nella domanda.

Sarà un sistema informatico ad assegnare la sede (provincia) secondo le indicazioni fornite dall’aspirante nella domanda di assunzione.

Per ciascuna graduatoria “la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell’ordine, le provincie secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata” (comma 101)

Una volta presentata la domanda il docente non potrà scegliere l’albo territoriale, ma potrà solo accettare (o meno) la proposta di assunzione che gli verrà fatta.

Nella proposta di assunzione sarà presumibilmente specificata la Classe di concorso e l’albo territoriale assegnato per l’A.S. 2015/2016, che per tale anno avrà l’estensione delle attuali province.

In fase B e C sarà assegnata una sede provvisoria.

La  decorrenza giuridica della nomina sarà dal 1 settembre 2015, mentre quella economica sarà dalla presa di servizio presso la sede assegnata. Le nomine effettuate entro il 15 settembre comportano l'immediata presa di servizio. Nel caso di nomine effettuate dopo il 15 settembre, qualora il docente non sia impegnato in una supplenza fino al 30/06 o al 31/08, l’assegnazione della sede avverrà al termine della relativa fase (comma 99). Per gli altri casi l’assegnazione della sede avverrà al termine della supplenza.

MOBILITA’ STRORDINARIA E ASSEGAZIONE ALBO TERRITORIALE DEFINITIVO

I docenti già di ruolo conservano la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Anche i docenti immessi in ruolo in fase 0 e A, avranno una sede di titolarità. Infatti secondo il comma 73, ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva.

I docenti assunti in fase B e C sia da GAE che da GM saranno invece assegnati agli ambiti territoriali. Tuttavia mentre ai docenti assunti in fase B e C da GM sarà assegnata una provincia definitiva (che poi nel 2016/2017 dovrà essere associata ad un ambito territoriale, qualora la provincia fosse suddivisa in più ambiti) al momento della nomina, quelli assunti da GAE per le medesime fasi avranno solo sede su provincia provvisoria per il 2015/2016 e sanno obbligati a fare domanda di mobilità territoriale nazionale nel 2016.
Resta da capire se i docenti assunti da GM in fase B e C avranno facoltà o meno di chiedere il trasferimento su altro albo territoriale.

Per il 2016/2017, infatti, è previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale che coinvolgerà sia i docenti neoimessi in ruolo da GAE in fase B e C, sia i docenti immessi in ruolo entro l’A.S. 2014/2015, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella stessa provincia. Pertanto il Contratto Collettivo Nazionale Mobilità (CCN mobilità) dovrà essere riscritto al fine di attuare le norme previste nella legge 107/2015, in quanto queste sono in contrasto con l'attuale normativa.

Secondo il comma 108, i docenti già di ruolo prima del 2015, che nel 2016 presenteranno domanda di trasferimento  (soprannumerari, docenti che chiedono un trasferimento di provincia o un trasferimento di sede, passaggio di ruolo ecc.) parteciperanno alla mobilità su tutto il territorio nazionale per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria per l’A.S. 2015/2016 ai docenti immessi da GAE in fase B e C e avranno la precedenza su questi ultimi. In tal modo saranno assegnati ad un albo territoriale, che per il 2016/2017 potrebbe avere estensione anche minore di una provincia (cioè una provincia potrebbe essere suddivisa in più albi territoriali).

Per questo la provincia/albo territoriale definitiva sarà assegnata solo in seguito alle operazioni di mobilità 2016, quindi i docenti immessi in ruolo da GAE in fase B e C potrebbero avere una provincia definitiva diversa da quella provvisoria e i loro movimenti sarno effettuati successivamente rispetto a quelli dei docenti di ruolo ante 2015.

Maggiori indicazioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di mobilità (come ad esempio se ci sarnno differenze tra il trasferimetno su posto in organico di diritto e organico di potenziamento) verranno formite al momento della deposisizione del CCN mobilità.

Ricordiamo anche che le attuali tabelle di valutazione titoli non sono le stesse di quelle utilizzate per calcolare il punteggio in GAE.

ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO TRIENNALE DAL 2016/2017: INDIVIDUAZIONE DEL DS

A questo punto a tutti i docenti che hanno ottenuto trasferimento su provincia/ambito territoriale definitivo (neoimmessi in ruolo nel 2015, docenti di ruolo soprannumerari, docenti di ruolo che chiedono il trasferimento su altra provincia o altra sede) dovranno essere individuati da un DS delle scuole appartenenti all’ambito territoriale assegnato, al fine di ottenere una sede di servizio per i successivi 3 anni (incarico triennale), che sarà confermato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa.

Sarà il DS a scegliere il docente tra quelli appartenenti all’albo territoriale di riferimento, tenendo anche conto delle candidature pervenute. Il docente può, quindi, presentare curriculum ai DS delle scuole a cui è interessato.

I DS delle scuole dell’albo, secondo il comma 79, “a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

Secondo il comma 80il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa”. I DS dovranno pubblicare sul sito internet della scuola i criteri di scelta, gli incarichi conferiti e i curricula dei docenti. Essi avranno anche la possibilità di svolgere dei colloqui con i docenti da individuare.

Secondo il comma 82 se un docente riceve più proposte opta tra quelle ricevute, se invece un docente non viene individuato da alcun DS (e di conseguenza alcuni DS non avranno coperto il posto disponibile) verrà assegnato d’ufficio ad una delle sedi vacanti dell’albo territoriale.

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