Si conclude con l'ultima provincia, quella di Bologna, la pubblicazione da parte di tutti gli Ambiti Territoriali delle graduatorie ad esaurimento 2014-17 provvisorie, e si conferma definitivamente l'orientamento generale che PSN aveva anticipato in merito alla mancata attribuzione del bonus di 6 punti per abilitazione conseguita tramite SSIS, SFP e assimilati. Dalle numerose segnalazioni che giungono in redazione da tutta Italia, gli Ambiti Territoriali non hanno attribuito il bonus di 6 punti ai docenti abilitati e quindi non ottemperato alla richiesta dei docenti aventi diritto che avevano inviato la diffida preparata dallo staff di PSN.   
Alcune segnalazioni indicano, in alcuni Ambiti Territoriali, l'attribuzione del punteggio aggiuntivo ai soli docenti diretti interessati delle sentenze del Consiglio di Stato.
Si confermano dunque le indiscrezioni che PSN aveva pubblicato in merito alla mancata volontà di estendere la sentenza del CDS anche a tutti gli altri docenti abilitati SSIS, SFP e assimilati con discriminazione tra docenti con pari requisiti e grave lesione del diritto di cui dovranno ripondere in giudizio al pari del Miur per la mancata attribuzione di ruolo o incarichi annuali ai docenti interessati.
Giudizio di ottemperanza dunque che resta unica strada, nonstante l'inoltro della diffida preparata da PSN che ha visto Miur e AT ignorare le istanze dei docenti aventi diritto. 

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PSN a seguito delle numerose richieste dei docenti abilitati SSIS, SFP e assimilati che si sono visti negati la richiesta di estensione delle sentenze del CDS, riapre i termini per il ricorso per l'ottenimento del bonus 6 punti per i soli soci PSN con scadenza 31 agosto.
Di seguito i chiarimenti per aderire al ricorso. 

Tipologia di ricorso :

Il ricorso che proporranno i legali di PSN si basa su giudizio di ottemperanza su cui è caduta la scelta essendo il modo più rapido per ottenere risposte.  Il giudizio che si andrà ad intraprendere servirà ad ottenere l’ottemperanza e l’esecuzione delle sentenze TAR così come confermate dalle sentenze del Consiglio di Stato.
Si possono ipotizzare due possibili percorsi legali:  

  • Ricorso ad advandium: In linea generale possono chiedere il giudizio di ottemperanza le parti che hanno partecipato al giudizio originario (di cognizione). Quindi è possibile intervenire nel giudizio originario che ha portato alle sentenze del Tar con l'intervento ad adiuvandum, la cui finalità è sostenere le ragioni del ricorrente, in quanto nuovo ricorrente interveniente nel giudizio quale titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall'accoglimento del ricorso.

  • Ricorso autonomo: Secondo alcune interpretazioni giurisprudenziali sono legittimati a proporre il ricorso per ottemperanza, ancorchè non intimati né intervenuti in giudizio, purchè si tratti di un giudicato che abbia annullato un provvedimento amministrativo, dunque favorevole all’originario ricorrente. 
    E' possibile ricorrere ad un autonomo ricorso per l’ottemperanza, ritenendo che il provvedimento annullato dalle sentenze TAR sia di portata generale estensibile a tutti i possessori di quei requisiti. Il ricorso che sarà proposto è quello autonomo, in ogni caso i legali si riservano di optare per quello in advandium se lo ritenessero opportuno al momento della presentazione del ricorso. 

La competenza per il giudizio di ottemperanza è ripartita tra TAR e Consiglio di Stato. Nel caso specifico dovendo chiedere l’ottemperanza di una sentenza del Tar Lazio confermata dal Consiglio di Stato va incardinato il giudizio (secondo le normative del codice del processo amministrativo) presso il TAR Lazio.

La richiesta per motivi di opportunità sarà per l’ottenimento dell’aggiunta dei sei punti ai titolari del diritto. Non è comunque da escludere la possibilità che il giudice possa decidere invece di condannare il miur all'ottemperanza togliendo invece ai docenti non abilitati con procedure siss e assimilate i sei punti. Anche perché la sentenza del CDS, come spiegato in questo articolo non ha posto vincoli e annullando in toto il punto A.5 può essere ottemperata anche in questo senso.

Riguardo l'appunto che la competenza atterrebbe aGiudice del Lavoro è nel caso specifico priva di pregio. Se è vero che dal 2010 la competenza della materia è stata attribuita al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro è anche vero che nel caso di specie la richiesta di ottemperanza va fatta al TAR e non al Giudice del Lavoro. Altra vicenda è la possibilità di adire il Tribunale Ordinario per ottenere, indipendentemente dal giudizio di ottemperanza, il punteggio aggiuntivo di sei punti, ma è fortemente sconsigliabile per due motivi. Il primo per la lungaggine dei tempi giudiziari ordinari, ricorrendo al Giudice del Lavoro non sarebbe stato infatti possibile la fissazione dell'udienza prima di tre mesi. Inoltre la seconda è che in questi anni il Giudice del Lavoro ha rigettate tutte le richieste dei ricorrenti con le motivazioni più disparate.
In assoluto, quindi, il giudizio più rapido allo stato attuale della vicenda è il giudizio di ottemperanza. 


Costi e Spese per adesione:
 

E' possibile aderire al ricorso solo se associati a PSN (scopri come associarti qui) ad un costo 80 euro comprensivo di tutte le spese per notifiche, eventuale contributo unificato, bolli. Nessun altro onere sarà chiesto successivamente per ulteriori spese né dai legali né dall'associazione PSN. Va detto, come per tutti i giudizi vi è la possibilità che la richiesta venga rigettata nel merito o che il ricorso venga considerato inammissibile con una pronuncia di rito e che ci sia una eventuale condanna alle spese che generalmente è in solido tra i vari ricorrenti.

PSN chiede l'adesione al ricorso associandosi a PSN  per garantire l'assicurazione e assistenza legale della copertura delle spese in caso di condanna al pagamento. 
Per aderire al ricorso bisogna effettuare il versamento di 80 euro con una delle seguenti modalità: 

bonifico bancario intestato  "Associazione Professionisti Scuola Network" IBAN:   IT 95 M 07601 15200 001020808398 causale "Ricorso bonus 6 punti Siss"
oppure
bollettino di c/c postale n. 1020808398 intestato "Associazione Professionisti Scuola Network", causale "Ricorso bonus 6 punti Siss"

Per coloro che non siano ancora soci PSN è possibile iscriversi ed effettuare contestualmente un unico pagamento di 100 euro con la seguente causale "Ricorso bonus 6 punti Ssis + quota iscrizione 2014"

Scadenza 31 Agosto
Come abbiamo sempre detto anche in questo articolo non esiste scadenza per ricorrere, i tempi di prescrizione sono 10 anni. Ovviamente non ha senso attendere se si ha intenzione di costringere il Miur a riconoscere il diritto al bonus specie se si ha il rischio che non si abbia ruolo o incarico. Essendo il ricorso collettivo raccoglieremo le adesioni per questa seconda tranche al massimo fino al giorno 31 Agosto per poter partire con le prime iscrizioni a ruolo del ricorso. Dopo sarà ancora possibile aderire ma chi aderisce in seguito non può avere la certezza che venga emanato provvedimento in tempo per difendere i propri interessi. 


Istruzioni operative

Inviare mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. a cui andrà allegata una scansione del pagamento effettuato, il modulo di raccolta dati e modulo di iscrizione per i nuovi associati. A seguito di tale adesione lo Staff di PSN invierà mail con istruzioni sulla documentazione da rispedire: mandato firmato, informativa firmata, copia del titolo di abilitazione siss o assimilati (o anche autocertificazione) e una copia del documento di identità. I documenti dovranno essere spediti all'indirizzo dello studio legale che sarà indicato alla mail successiva a quella di conferma del versamento di adesione.
In caso siano necessari ulteriori chiarimenti, è possibile avere i riferimenti per contattare lo studio legale capofila del team di legali scrivendo una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.