Mobilità Dirigenti Scolastici 2026-27: PER CHI SUONA LA CAMPANIA
Un decreto di diciannove nomi, pubblicato alle 18:46 del 15 luglio, ha portato sei Uffici Scolastici Regionali a rettificare i propri in quarantotto ore. Dieci dirigenti che la piattaforma dava trasferiti non compaiono nel decreto; otto che dalla piattaforma non risultavano sì. La ragione della sostituzione non è negli atti pubblicati. Che cosa dicono i documenti, e che cosa si può chiedere — ai giudici e all’Amministrazione.
di Nazario Malandrino — Comitato Dirigenti Scolastici Fuori Regione (DSFR)
Alle 18:46 del 15 luglio 2026 l’USR Campania ha protocollato l’Allegato B della mobilità interregionale: diciannove nomi, in una regione che di dirigenti ne ha ottocentotrenta. Nelle quarantotto ore successive, sei Uffici Scolastici Regionali hanno adottato una rettifica dei propri decreti indicandolo espressamente in premessa come causa.
Il Lazio, fin dal titolo del provvedimento: «Rettifica dei movimenti dei Dirigenti Scolastici in conseguenza delle ridefinizioni operate dall’USR Campania in data 15.07.2026». La Calabria: «RITENUTO necessario, in relazione alle ulteriori disponibilità di sedi derivanti dal predetto D.D.G. dell’USR per la Campania, procedere alla rettifica». L’Emilia-Romagna: «VISTO il decreto dell’USR per la Campania […] nella parte in cui non prevede più il movimento interregionale in entrata». La Lombardia: «PRESO ATTO del parziale disallineamento tra le evidenze contenute nella piattaforma […] e la successiva pubblicazione del decreto avente ad oggetto la mobilità interregionale nella regione Campania». Il Molise: «PRESO ATTO degli esiti […] pubblicati dall’USR Campania con D.D.G. 70257 del 15 luglio 2026; RILEVATA la necessità di apportare le consequenziali rettifiche». Le Marche, che avevano già rettificato alle 22:03 dello stesso 15 luglio, dopo aver guardato la piattaforma alle 18:30.
Sette rettifiche in tutto fra il 15 e il 17 luglio. Sei richiamano lo stesso decreto. Soltanto la Toscana ha rettificato per una ragione autonoma.
Questo articolo prova a spiegare perché è successo, che cosa resta aperto, e — soprattutto — che cosa si può chiedere: davanti a un giudice, e prima ancora all’Amministrazione.
Perché suona per tutti: zero
La ragione sta in un numero, e il numero è zero.
Lo scrive l’USR Marche: «Il contingente di posti destinato alla mobilità interregionale in ingresso nella regione Marche è pari a ZERO salvo scorrimento in caso di mobilità in uscita verso altre regioni». Lo scrive la Toscana, e finalmente ne scrive anche la ragione: «la disponibilità iniziale di sedi […] è pari a 0 (zero), atteso che le sedi disponibili devono essere prioritariamente assegnate ai candidati del concorso […] 2788/2023 utilmente collocatisi in graduatoria». Lo scrive l’Umbria nel modo più limpido: contingente «pari a zero», e ingressi possibili «solo in seguito all’eventuale accoglimento […] di domande di mobilità in uscita dall’Umbria» — tre uscite, tre ingressi, su un organico di centotrenta.
E lo scrive la Lombardia, che non dice zero: dice meno di zero. «Non risultano posti disponibili per la mobilità interregionale in ingresso in Lombardia […] in considerazione del fatto che il contingente residuo da riservare ai vincitori del concorso ordinario a dirigente scolastico è superiore al numero dei posti vacanti». Millecentootto posti di organico, millecentosette autonomie: i posti da dare al concorso sono più di quelli che ci sono.
Quattro regioni, quattro zeri, e due che ne dichiarano la causa: la clausola di salvaguardia dell’art. 10-bis, che rende disponibile il 100% dei posti vacanti «fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario» del 2023. Il contingente per chi rientra è zero esattamente dove quel concorso ha ancora vincitori da collocare, ed è pieno dove non ne ha più. La Sicilia lo dimostra per assurdo: settecentocinque posti di organico, ventidue sottratti a riserva e dichiarati uno per uno, nulla al concorso — e ventinove ingressi, il cento per cento dei posti vacanti, il valore più alto d’Italia.
Se il contingente è zero, il decreto di ogni regione è costruito sulle uscite decise dalle altre. Non è una metafora: è la struttura dell’atto. La Calabria conta i propri ingressi «dopo aver preso atto delle istanze […] in uscita accolte dagli UU.SS.RR. Basilicata – Campania – Puglia – Sicilia». L’Abruzzo scrive in diretta che il contingente «è rideterminato da n. 1 (uno) a n. 2 (due)» perché una collega è partita per Napoli. Ogni Ufficio è a valle di qualcun altro. E la Campania, che è quasi solo destinazione e quasi mai partenza, sta a monte di tutti.
Duecentosette movimenti, in tutto. Centoquarantasette riportano il dirigente nella regione di concorso: il 71,0%. La Puglia è la prima destinazione con 31 ingressi, davanti a Sicilia (29) e Lazio (27). Non sono un flusso: sono una rotazione a somma nulla fra persone che erano già tutte fuori casa.
Il 7, il 10, il 15
Una sequenza c’era, ed era ragionevole. La nota ministeriale 16067 del 19 giugno la scrive così: le Regioni indicate come prima scelta «provvedono ad adottare i provvedimenti di accoglimento o diniego della domanda di mobilità in ingresso entro il 7 luglio 2026, indicando contestualmente il corrispondente stato “Accolta” o “Non Accolta” in piattaforma, in modo da consentire agli USR che seguono in ordine di priorità la corretta gestione delle istanze»; tutti gli altri decidono «comunque entro il 10 luglio 2026».
Il 7 si decide e si scrive in piattaforma. Il 10 si chiude. Dall’11 si pubblica. Se fosse andata così, questo articolo non esisterebbe.
È andata che gli atti sono usciti fra il 14 e il 17, e che il dato su cui ciascuno ha costruito il proprio decreto non era il decreto degli altri: era lo stato della piattaforma. Lo dicono. Le Marche: «DATO ATTO – dalla verifica dell’apposita piattaforma effettuata alle ore 18:30 della giornata odierna – dell’accoglimento della domanda di mobilità in uscita dalle Marche del dirigente scolastico SANTAGATA Teresa, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania». Il decreto campano sarebbe stato protocollato alle 18:46: le Marche l’hanno saputo sedici minuti prima che l’atto esistesse. Il Lazio: i nominativi dei propri sei «comparivano tra le domande accolte in piattaforma fino al tardo pomeriggio del 15-07-2026».
Di per sé è una buona notizia: gli Uffici si parlano in tempo reale attraverso un sistema che funziona ed è più veloce dei provvedimenti. Ma quella stessa velocità, senza una regola su quando ci si ferma, produce il suo opposto. La sera del 15 luglio, dopo la pubblicazione del decreto campano, tre dirigenti lombardi risultavano ancora in piattaforma come trasferiti in Campania — al posto, fra gli altri, di una collega che nell’elenco pubblicato compariva invece. Per quel che risulta, l’USR Lombardia non intendeva modificarli finché la piattaforma continuava a indicarli come accolti: ed è un atteggiamento difendibile, perché lo stato in piattaforma è, per il dirigente in mobilità, la sola garanzia formale di ciò che gli è stato riconosciuto. Un Ufficio che rettifica “a vista”, sulla base di un elenco altrui che contraddice la piattaforma, rischia di ledere un affidamento; un Ufficio che non rettifica si ritrova un decreto che ne contraddice un altro. Non è un difetto di diligenza: manca la regola che dica quale delle due fonti prevalga, e da quando.
Quattro per quattro
La sostituzione non riguarda solo il Lazio, e conviene darne subito la misura. Fra le domande di ingresso in Campania che risultavano accolte in piattaforma fino al pomeriggio del 15 luglio e quelle che compaiono nel decreto pubblicato la sera stessa, nove nominativi su diciotto — la metà — risultano diversi. Quattro sono laziali, due emiliani, tre lombardi. Il numero complessivo degli accolti non cambia: cambiano le persone.
Per il Lazio è lo stesso Ufficio a certificarlo, e a nominarli. Il DDG n. 938 del 16 luglio dà atto che «n. 4 Dirigenti scolastici titolari nel Lazio, la cui istanza […] era stata inizialmente accolta dall’USR di destinazione, non risultano più tra le istanze accolte nel predetto D.D.G. dell’USR per la Campania […] e […] al contempo, altri 4 diversi Dirigenti scolastici titolari nel Lazio hanno ottenuto il movimento». E all’articolo 1 — non in una premessa, ma nel dispositivo — li elenca uno per uno, riassegnandoli alla sede di provenienza con la dizione «permanenza incarico in corso» o «conferma incarico»: Michela Pirrò (I.C. Valerio Flacco di Sezze), Vincenzo Lenzoni (I.S. Leon Battista Alberti di Roma), Simona Simola (I.C. Alessandro Manzoni di Roma) e Rita Pappalardo (Liceo Ennio Quirino Visconti di Roma). Poiché lo stesso articolo dichiara «per il resto confermati tutti gli altri movimenti», chi compare in quell’elenco è, per definizione dell’atto, chi il movimento non lo ha ottenuto. Per l’Emilia-Romagna il decreto n. 682 nomina i due che rientrano, Antonio Di Cerbo e Annita Verticilo; per la Lombardia l’Allegato B rettificato espunge i tre indicati verso la Campania, Giuseppina D’Avanzo, Francesco Di Gennaro e Salvatore Longobardi, indicando però un nominativo precedentemente non elencato come trasferito verso la Campania: Franca Taffuri.
A ogni nome che esce ne corrisponde uno che entra, ed è la parte che dà alla parola “sostituzione” il suo senso preciso. Al posto dei tre lombardi indicati verso la Campania fino al 15 luglio, il decreto campano accoglie — fra gli altri — Franca Taffuri, anch’essa titolare in Lombardia, che nella prima ricognizione non compariva e nel decreto pubblicato risulta confermata in ingresso. Non è un posto in meno tolto in coda: è una casella occupata da un nome diverso. Ed è per questo che la vicenda non si spiega con l’accantonamento dei sette posti — quello riguarda il quanti — ma con il come: a parità di numero, chi entra e chi resta fuori.
E qui va tenuta ferma una distinzione, perché è il cuore della vicenda. L’USR Campania aveva annunciato il 25 giugno venticinque ingressi; il decreto del 15 luglio ne dispone diciannove. Sei in meno. È possibile ricondurre quei sei posti in meno all’accantonamento disposto per dare esecuzione al decreto cautelare del TAR; ma nessuno dei decreti di rettifica — né il laziale, né l’emiliano, né il lombardo — parla di un numero ridotto, di un taglio o di un accantonamento. Parlano d’altro: di nomi che in piattaforma c’erano e nel decreto non ci sono più, e di altri che nel decreto compaiono e in piattaforma non risultavano. Sono due fenomeni distinti. Il primo — quanti posti — attiene al contingente. Il secondo — quali persone — attiene ai criteri con cui, a parità di posti, si sceglie chi entra. E dei criteri, negli atti pubblicati, non c’è traccia.
Che non si tratti di un semplice troncamento in coda alla graduatoria lo suggerisce la composizione stessa delle due liste. Se i diciannove pubblicati fossero i primi diciannove dei venticinque annunciati, gli esclusi sarebbero gli ultimi sei; ma i confronti nome per nome, per le regioni che pubblicano entrambe le liste, mostrano ingressi e uscite che si incrociano, non un elenco tagliato in fondo. Nel solo caso in cui un medesimo nominativo compare in entrambe le versioni — la dirigente Francesca Velardi, accolta in Campania e presente nell’Allegato B in tutte e due le stesure — cambia comunque qualcosa a monte, perché la sua sede di provenienza risultava nel frattempo assegnata ad altri. Un troncamento numerico non produce questo. Una diversa applicazione dei criteri di precedenza sì. Quale delle due sia avvenuta, gli atti non lo dicono.
Il conto complessivo, ricostruito dai decreti delle regioni di partenza, è di nove dirigenti che fino al pomeriggio del 15 luglio risultavano accolti in Campania e che il decreto pubblicato non comprende — quattro laziali, due emiliani, tre lombardi — e di altrettanti che il decreto comprende e che dalla piattaforma, fino a quel momento, non risultavano. Non si afferma qui che i nove esclusi siano gli stessi la cui posizione è stata toccata dall’accantonamento dei sette posti: i numeri non coincidono e i due piani, negli atti, non comunicano. Ciò che i documenti mostrano è più semplice e più serio: fra la lista esposta in piattaforma e la lista pubblicata è intervenuta una revisione che ha riguardato metà degli accolti, e di cui nessun atto pubblicato dà la ragione.
La Campania si è espressa sul punto con due note del 16 luglio — prot. 70592 e prot. 70662 — indirizzate al Direttore Generale dell’USR Lazio e, in copia, al Capo Dipartimento per il sistema educativo e al Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero. La 70662, pubblicata dall’USR Lazio, dice questo:
«…sono risultati beneficiari del movimento interregionale in ingresso in Campania unità di personale dirigenziale scolastico, titolari in codesta Regione, diverse rispetto a quelle precedentemente caricate sulla piattaforma ministeriale. Nel fornire rassicurazione sull’intervenuto aggiornamento della piattaforma, si segnala che tale variazione si è resa necessaria per garantire la correttezza e regolarità delle operazioni.»
La formula indica un fine — la correttezza e la regolarità delle operazioni — e non le ragioni: non dice che cosa fosse irregolare nella prima lista, né rispetto a quale criterio la seconda sia stata formata, né perché la verifica sia intervenuta dopo il 10 luglio, che è il termine fissato dalla nota ministeriale per chiudere le valutazioni.
E qui sta la sola domanda che queste pagine pongono, perché è l’unica che i documenti autorizzano. La nota dell’USR Campania del 25 giugno graduava con cura le precedenze — quelle della legge 104, per ordine e grado — e fissava un requisito di ammissibilità, l’assenza di vincolo di permanenza. Ma nessun atto pubblicato spiega come quella graduazione sia stata applicata in concreto alle singole domande, né come l’accoglimento di dirigenti tuttora soggetti al vincolo triennale di permanenza si concili con quel requisito. Non si sostiene qui che i criteri siano stati applicati male: si constata che, dagli atti pubblicati, non è possibile sapere se siano stati applicati bene. La verifica è preclusa a tutti tranne che ai controinteressati, ai quali sola la via dell’accesso agli atti può dire quali nomi risultassero accolti in piattaforma e in forza di quale precedenza. È una constatazione di metodo, non un’imputazione: dove la scelta fra due dirigenti non è ricostruibile dall’esterno, il sospetto nasce da sé, e non è nell’interesse di nessuno — meno che mai dell’Amministrazione — lasciarlo nascere.
Ed è del tutto possibile che la seconda lista sia quella corretta. Se la prima conteneva un errore di graduazione, correggerlo non era una facoltà: era un dovere, e l’Ufficio avrebbe fatto ciò che doveva fare. Nessuno degli atti qui esaminati autorizza a pensare altrimenti, e queste pagine non lo pensano. Il rilievo non riguarda l’esito: riguarda la verificabilità. Allo stato degli atti pubblicati nessuno — né i quattro dirigenti sostituiti, né gli Uffici che sulla prima lista avevano costruito i propri decreti — è in condizione di stabilire quale delle due liste sia quella giusta, e perché. Quattro persone hanno perso un trasferimento che avevano ottenuto, e la ragione per cui l’hanno perso non è scritta in alcun atto pubblicato di questa tornata.
E la conseguenza non si esaurisce in chi è stato sostituito: ricade anche su chi era stato accolto, e su chi non c’entrava nulla. Chi risultava accolto in Campania non veniva valutato per le regioni indicate come preferenze successive — l’accoglimento nella prima scelta chiude la procedura — sicché, quando il nome spariva dal decreto campano, la seconda scelta non era più disponibile perché nel frattempo assegnata ad altri: è il caso, documentato dai decreti emiliano e laziale, di Annita Verticilo, che aveva indicato il Lazio come seconda preferenza, non è stata valutata perché accolta in Campania, e — venuta meno la Campania — è rimasta in Emilia-Romagna, perché il Lazio quelle sedi le aveva già date.
La rettifica “garantisce la continuità sulla sede di precedente titolarità” — sono parole del decreto laziale — ma quella continuità, per chi puntava a spostarsi, è il trasferimento mancato. E a valle si muovono anche dirigenti che nulla avevano chiesto. Marianna Miranda ne è l’esempio: la sua scuola, il Fraentzel Celli di Roma, era stata assegnata a Daniela Favetta; Miranda aveva allora ripiegato sulla sede che si liberava con l’uscita di Rita Pappalardo; ma Pappalardo, con la sostituzione, non esce più, e Favetta viene ricollocata al Tullio De Mauro. A questo punto la Direzione Generale del Lazio fa la cosa giusta: restituisce Miranda alla sua sede. Il decreto n. 938 chiude così la catena, riportando ciascuno dove era e dove doveva restare.
In Lombardia, nella stessa identica situazione, accade il contrario. Anche lì tre nomi indicati verso la Campania — fra cui Salvatore Longobardi — vengono sostituiti, e al loro posto entra Franca Taffuri, pure lei titolare in Lombardia. Ma Longobardi, che non era in scadenza di contratto e non aveva ottenuto alcun movimento, non viene restituito alla propria sede: quella era stata nel frattempo assegnata ad altri, e la Direzione Generale lombarda non la ripristina. Due Uffici, davanti allo stesso problema — un dirigente sostituito che va riportato a casa —, si comportano in modo opposto: il Lazio restituisce, la Lombardia no. Non è una differenza di regole, perché la regola è la stessa: è che, in assenza di un criterio scritto su come si chiude una catena di sostituzioni, ciascuno decide per sé, e a rimetterci è chi capita dalla parte sbagliata del confine regionale.
La buona notizia: nessuno è rimasto senza sede
Quarantotto ore fa questo bollettino contava dieci dirigenti che nessun atto collocava. Oggi sono zero.
Tutti e dieci sono stati ripresi dalle rispettive regioni di titolarità, con atto espresso e senza che nessuno lo imponesse. L’Emilia-Romagna ha nominato Di Cerbo e Verticilo in una rettifica e ha dato a Di Cerbo l’IC «Alberto Manzi». Il Lazio ha rimesso Pirrò, Lenzoni, Simola e Pappalardo sulla sede di precedente titolarità. La Lombardia ha espunto D’Avanzo, Di Gennaro e Longobardi dal proprio elenco delle uscite — e lo ha fatto, si legge nel decreto, anche perché «ESAMINATE le note contenenti richieste di rettifica pervenute a seguito della pubblicazione del decreto n. 1210»: hanno scritto i dirigenti, e ha funzionato.
Anche Fabiola Pierantoni, che era il caso più grave, ha una scuola. La sequenza vale la pena di essere raccontata perché è il sistema che funziona al rallentatore: l’Allegato B lombardo la dava alle Marche; le Marche le negavano l’ingresso perché «accolta dall’Emilia-Romagna»; l’Emilia-Romagna la accoglieva alle 13:09 del 15 luglio fra ventidue ingressi, e alle 19:04 ne assegnava ventuno. La ventiduesima era lei. Poi, alle 22:03, Leonilda Adduci — cui le Marche avevano assegnato Cingoli, che per lei era la quinta preferenza — rinunciava; la sede si liberava; le Marche erano la quarta preferenza di Pierantoni. Nove ore e mezza per un nome, e quattro decreti di tre regioni per accorgersene.
E il registro nazionale quasi si chiude: centotrentadue uscite dichiarate contro centotrentuno accertate, dove al 15 luglio lo scarto era di sette dirigenti partiti a insaputa della propria regione. Le rettifiche funzionano.
Quello che resta aperto, però, sta tutto in una riga: restano aperti i casi di chi non ha scritto a nessuno.
Restano aperte alcune posizioni. Francesca Ardolino, che nella prima ricognizione aveva avuto una conferma d’incarico e non un trasferimento, risulta ora sia nel quadro laziale sia accolta in Campania. Michelangelo Guarnieri e Antonio Ziveri risultano assegnati in Molise e accolti in Campania. Un dirigente titolare in Calabria è, dei sei esclusi dal computo campano, l’unico che nessun atto nomina: la Calabria dà atto di averlo perso senza indicarlo, e la Campania non pubblica i non accolti. Tre uscite dichiarate da Emilia-Romagna, Sicilia e Umbria non compaiono in alcun decreto d’arrivo. Il Molise, che ha rettificato prendendo atto delle proprie uscite verso la Campania, ne dichiara una a fronte delle quattro che i decreti di destinazione mostrano. Sono poche persone e poche scuole: ma sono scuole che il 1° settembre risultano affidate a un dirigente che sarà altrove.
Che cosa si può chiedere a un giudice
Quel che segue non è un parere legale, e chi intende agire farà bene a farsi assistere. Ma i documenti di questa tornata mettono a disposizione alcuni argomenti che vale la pena conoscere.
Il primo, e il più solido, è testuale. La nota 16067 non dice che gli USR «indicano lo stato in piattaforma». Dice che «provvedono ad adottare i provvedimenti di accoglimento o diniego […] indicando contestualmente il corrispondente stato “Accolta” o “Non Accolta”». Il provvedimento viene prima; lo stato è la sua pubblicità. Se in piattaforma, il 10 luglio, la domanda risultava «Accolta», allora un provvedimento di accoglimento era stato adottato — e il Lazio lo conferma scrivendo di aver provveduto «entro il termine finale del 10 luglio 2026, così come previsto dalle disposizioni contenute nella nota AOODGPER prot. 16067».
Se è così, cambiare il nome dopo non è aggiornare un dato: è ritirare un provvedimento favorevole. E il ritiro di un provvedimento favorevole, nel nostro ordinamento, ha regole precise — l’art. 21-quinquies e l’art. 21-nonies della legge 241/1990 — che chiedono, in misura diversa, una motivazione, un interesse pubblico attuale, un termine ragionevole e la comunicazione all’interessato. La nota 70662 non contiene nulla di tutto questo. «Per garantire la correttezza e regolarità delle operazioni» non è una motivazione: è la descrizione di un fine, non delle ragioni.
Il secondo argomento è che i fatti si possono accertare, perché sono tracciati. La piattaforma registra chi ha scritto cosa e quando: lo dimostrano le Marche, che datano la propria consultazione alle 18:30, e il Lazio, che colloca il cambiamento «nel tardo pomeriggio del 15-07-2026». Prima di qualunque causa, dunque, ci sono due strade da percorrere: l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990, per chi ha un interesse diretto, concreto e attuale — cioè per i dirigenti coinvolti — e l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, che non richiede di motivare l’interesse.
Le cose da chiedere sono quattro, e sono tutte esistenti: il provvedimento di accoglimento adottato entro il 7 o il 10 luglio, quello che lo stato «Accolta» presuppone; il tracciato della piattaforma, con data e ora di ogni cambio di stato per la propria domanda; i criteri di graduazione applicati e il loro esito comparativo; la nota USR Campania prot. 70592 del 16 luglio, gemella della 70662 e finora non pubblicata.
Il terzo argomento riguarda il giudice. Tutti i decreti di questa tornata si chiudono con la stessa clausola: «è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs n. 165 del 30.03.2001». La dirigenza scolastica è un rapporto di lavoro privatizzato: non si va al TAR, si va al giudice del lavoro. E poiché la decorrenza degli incarichi è il 1° settembre, il tempo è quello che è: chi ritiene di aver subito un pregiudizio grave e irreparabile può valutare la via cautelare d’urgenza.
Un’ultima notazione, e riguarda tutti. La legge dice che l’Ufficio di destinazione può opporre diniego «per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria». Un decreto cautelare monocratico che ordina il riesame di una ripartizione non è un provvedimento dal quale consegue l’immissione in ruolo: è un provvedimento che ne rende possibile una futura. È un argomento, non una certezza — ma è scritto nella norma, e la norma la citano tutti i decreti.
Che cosa può fare l’Amministrazione, senza aspettare un giudice
Sarebbe un errore leggere queste pagine come un atto d’accusa, e più ancora come una richiesta di ridurre la trasparenza per evitare grane. La tesi è esattamente opposta. Il controllo reciproco fra Uffici Scolastici Regionali — ciascuno che pubblica i propri esiti e può così verificare quelli degli altri — non è la causa del possibile contenzioso: ne è l’antidoto. È il meccanismo che in questa tornata ha permesso a sette Uffici di accorgersi dei disallineamenti e di correggerli in quarantotto ore, ed è una logica di sistema che il comparto aspettava da anni. Il problema non è che gli USR si guardino le carte a vicenda. È che lo hanno fatto dopo aver pubblicato, e non prima, perché la sequenza prevista dal Ministero — decidere entro il 7, chiudere entro il 10, pubblicare dall’11 — è stata di fatto scavalcata, con tutti gli atti usciti a cavallo del 15. Ciò che segue non chiede meno trasparenza: chiede che arrivi nell’ordine giusto.
Uno: i sette posti campani, con riserva. È la richiesta principale, ed è la più facile da accogliere. Oggi quei sette posti non sono di nessuno: sono messi da parte per poter soddisfare gli idonei ricorrenti — posizioni dalla 34ª alla 41ª — se e quando il TAR dovesse dare loro ragione. La camera di consiglio è fissata al 10 settembre: dieci giorni dopo la decorrenza degli incarichi. L’asimmetria è tutta qui: il sacrificio imposto ai sei dirigenti esclusi è certo, immediato e definitivo per l’intero anno scolastico; il beneficio degli idonei è eventuale e futuro. E — questo è il punto che rende la cosa insostenibile — se il 10 settembre gli idonei dovessero soccombere, quei sette posti non tornerebbero alla mobilità: la Fase F sarà chiusa da dieci giorni, e finirebbero in reggenza, per rientrare nel contingente del 2027/28. Persi in ogni caso. Assegnarli con riserva espressa di revoca è tecnicamente ordinario, non costa nulla, non pregiudica gli idonei — e toglie di mezzo il contenzioso di sei persone che al giudizio sono estranee.
Due: motivare la revisione degli elenchi. Dove la lista pubblicata differisce da quella esposta in piattaforma non per un troncamento numerico ma per una diversa composizione, l’atto dovrebbe dire in forza di quale criterio. Non si tratta di sindacare la scelta: si tratta di renderla leggibile a chi vi aveva fatto affidamento e agli Uffici che su quella lista avevano costruito i propri movimenti. È una pagina, e vale a chiudere la questione in sede amministrativa anziché in giudizio — che è l’interesse dell’Amministrazione prima ancora che dei dirigenti.
Tre: chiudere i tre casi rimasti. Il Lazio liberi la sede di Ardolino, come ha già fatto per quella di Panico. Il Molise liberi quelle di Guarnieri e Ziveri. Sono tre scuole che il 1° settembre risultano affidate a dirigenti che saranno in Campania: non è una questione di trasparenza, è una questione di chi apre l’anno scolastico.
Quattro: il Molise dichiari le proprie uscite. Ha rettificato prendendo atto delle tre uscite verso la Campania e ne dichiara una; i decreti di destinazione ne mostrano quattro. È l’unico scarto della tornata che sopravvive a una rettifica adottata proprio per prenderne atto: una riga, e si chiude.
Cinque, ed è per il Ministero, ed è la richiesta che tiene insieme tutte le altre: che lo stato della domanda in piattaforma sia opponibile e visibile all’interessato, con la data e l’ora di ogni variazione, e che nessuna variazione degli elenchi sia possibile dopo il termine fissato per la pubblicazione. Se le Marche possono sapere alle 18:30 del 15 luglio che la Campania ha accolto una loro dirigente, quella dirigente deve poterlo sapere nello stesso momento; e se un nome è stato indicato come accolto entro il 7 luglio, non dovrebbe poter sparire il 15 senza un atto che lo dica e lo motivi. La piattaforma non è un tabellone provvisorio: è, per il dirigente in mobilità, l’unica prova di ciò che gli è stato riconosciuto. Questa singola regola — un termine oltre il quale gli elenchi si cristallizzano — avrebbe reso impossibile gran parte di ciò che questo articolo racconta, e non toglie nulla a nessuno.
E poi, per la prossima ordinanza, le quattro prassi che sedici Uffici hanno già inventato per conto proprio e che nessuno ha reso obbligatorie: pubblicare le uscite accolte; il numero delle domande accanto a quello degli accolti; i dinieghi con la motivazione; la sede di provenienza di chi entra. Tre Uffici su sedici pubblicano il denominatore: Marche (36 istanze, 10 accolte), Toscana (274 istanze complessive, 114 per la sola Fase F), Basilicata (98 domande su un organico di 83 posti, 7 accolte). Sono gli unici punti del Paese in cui si può sapere quanti hanno bussato. Negli altri tredici si sa solo chi è passato.
Il precedente
Resta la partita che genererà il resto, e conviene enunciarla adesso.
L’art. 1, comma 528, della legge 199/2025 integra le graduatorie con gli idonei «nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili». I posti che la mobilità in uscita libera sono, letteralmente, posti annualmente vacanti e disponibili. Il ricorso campano ha stabilito un precedente semplice: dove ci sono idonei non ancora assorbiti, ogni posto destinato alla mobilità interregionale è contendibile.
Un’ultima avvertenza, che riguarda tutti e che conviene enunciare adesso. La stessa logica che in Campania ha portato ad accantonare posti per gli idonei ricorrenti può ripresentarsi altrove: idonei non ancora assorbiti esistono in più regioni, e ovunque il contingente della mobilità nasce dallo stesso meccanismo — vale zero all’origine ed esiste solo grazie a chi se ne va. Non è questo, però, il punto che ci preme, e non è l’accantonamento in sé il bersaglio di queste pagine: l’accantonamento è una misura cautelare, e la sua legittimità sarà il giudice a dirla. Il punto è che una procedura fondata sullo scorrimento delle uscite regge soltanto se ciò che è stato dichiarato in piattaforma resta fermo, o cambia con un atto motivato e nei tempi previsti. Tolta questa condizione, ogni elenco diventa contestabile — e a rimetterci non è l’Amministrazione, ma il dirigente che aveva letto il proprio nome fra gli accolti.
Ed è per questo che le prassi che il DSFR chiede non sono, in fondo, una richiesta di trasparenza fine a sé stessa. Sono una richiesta di difendibilità, e giova all’Amministrazione prima che a chi scrive: un contingente di cui è ricostruibile la formazione, e un elenco che non cambia dopo la pubblicazione, sono un contingente e un elenco che in giudizio si difendono. Gli Uffici che hanno pubblicato di più — Marche, Toscana, Basilicata, Sicilia, Lombardia dopo la rettifica — sono anche quelli che non presentano discordanze rilevanti. Non è un caso: un atto che dice abbastanza da poter essere verificato è anche un atto che, una volta verificato, regge.
Perché il punto non è statistico. Se il contingente è zero e l’unica leva è lo scorrimento sulle uscite, allora la regione che ha 467 dirigenti in esilio e quasi nessuno che se ne va — la Campania — è l’unica per cui questo meccanismo non può funzionare per definizione. Diciannove rientri su quattrocentosessantasette: il 4,1%. A questo ritmo servono ventiquattro anni. Non è una responsabilità dell’USR Campania, che applica una norma: è la norma che, dove serve di più, produce di meno. E i primi ad averlo sperimentato, in questa tornata, sono sei dirigenti che il 25 giugno tornavano a casa e il 15 luglio no.
L’allegato statistico e nominativo completo — matrice dei movimenti fra le diciannove regioni, esiti per regione di destinazione, saldi, riepilogo dei 207 movimenti nome per nome, tabella degli scarti fra uscite dichiarate e accertate, tabella dei fenomeni di ghosting e quadro delle posizioni non determinate al 1° settembre con la regola di conteggio applicata a ciascuna, con nota metodologica e fonti protocollate — è scaricabile qui:
Rilevazione chiusa al 17 luglio 2026, ore 16:54; verifica delle titolarità e revisione delle classificazioni al 18 luglio 2026.
Nota su fonti, metodo e diritto di rettifica
Questo testo è un’elaborazione di dati tratti esclusivamente da provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali sui rispettivi siti istituzionali, ciascuno citato con protocollo e data, e da graduatorie concorsuali pubbliche. Non contiene informazioni acquisite per ragioni d’ufficio, né dati non ostensibili, né notizie riservate: ogni affermazione è verificabile da chiunque sulle stesse fonti. Le citazioni fra virgolette sono letterali e riportate nel loro contesto.
Non sono attribuite a nessuno intenzioni, finalità o responsabilità personali. Il testo descrive atti e le loro conseguenze documentate, non le ragioni interne di chi li ha adottati, che non sono note a chi scrive e che non è compito di questo articolo ricostruire. Dove i documenti consentono più letture — segnatamente sulla sostituzione dei nominativi in Campania — è dato conto della lettura favorevole all’Amministrazione, che allo stato è pienamente compatibile con gli atti pubblicati.
Il rilievo che attraversa queste pagine è di verificabilità, non di legittimità: non si afferma che un atto sia illegittimo, ma che, alla luce dei soli documenti pubblicati, alcune determinazioni non sono ricostruibili dall’esterno. È esattamente ciò che sette Uffici hanno rimediato di propria iniziativa fra il 15 e il 17 luglio, ed è la ragione per cui le rettifiche sono qui riportate una per una: sono la parte migliore di questa tornata, e non sarebbe corretto raccontare i problemi tacendo chi li ha risolti.
L’autore scrive a titolo esclusivamente personale, quale componente del Comitato DSFR, su materia di interesse pubblico — l’organizzazione del servizio scolastico e le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali. Le opinioni espresse non sono in alcun modo attribuibili all’amministrazione di appartenenza né all’istituzione scolastica diretta, e non impegnano alcun soggetto diverso da chi le esprime. Non sussistono conflitti di interesse ulteriori rispetto a quello, dichiarato, di essere dirigente scolastico titolare fuori dalla propria regione di concorso.
Le sezioni sui rimedi non costituiscono parere legale né sollecitazione al contenzioso: espongono argomenti ricavabili dai testi normativi e dagli atti citati, e chi intenda agire è invitato a farsi assistere da un legale. Il richiamo all’autotutela ha finalità opposta: prevenire il contenzioso, non promuoverlo.
Diritto di rettifica. A ciascuno degli Uffici e delle persone menzionate è offerto, sin d’ora e senza necessità di richiesta formale, spazio di replica integrale e non condizionato. Che la materia richieda chiarimenti è del resto opinione non isolata: sulle stesse operazioni si sono pubblicamente espresse anche organizzazioni sindacali del comparto. Segnalazioni di errore e richieste di rettifica — anche ai sensi dell’art. 16 GDPR per i dati personali, tutti tratti da atti pubblicati — a fuoriregioneds@gmail.com: le correzioni saranno pubblicate con pari evidenza entro cinque giorni e riportate nell’allegato statistico. Le versioni precedenti di questa rilevazione contenevano errori — fra gli altri, una doppia contabilizzazione e un’attribuzione errata di destinazione — corretti nelle edizioni successive e segnalati come tali: le correzioni che riguardano chi scrive sono documentate con lo stesso rigore di quelle che riguardano gli altri.

