Dirigenti Scolastici: La lettera del cardinale – dalle rettifiche alla mobilità alle proposte per una nuova logica di sistema
Il vero colpo di scena del romanzo estivo della mobilità dei dirigenti scolastici è una forza maggiore che interviene anche sulla discrezionalità dei Direttori Generali, toglie ogni margine di manovra e riscriverà ogni anno l’intera geografia della mobilità. Dall’ennesima rettifica del 2026 nascono cinque proposte concrete — due turn over invece di uno; una super-valutazione dell’anzianità di chi serve da anni lontano da casa; ristori e lavoro agile per i fuori regione; graduatorie dagli esiti della mobilità fotografata oggi; un ordine nazionale e uniforme delle precedenze. Ma senza la lettera del Cardinale, il destino resta segnato.
di Nazario Malandrino — per il Comitato Dirigenti Scolastici Fuori Regione (DSFR)
In uno dei capitoli più celebri de I tre moschettieri, Alexandre Dumas fa salire Milady de Winter su una carrozza diretta verso una nuova missione. Nella mano stringe un foglio. Poche righe, firmate dal cardinale Richelieu. Se qualcuno le chiederà conto delle sue azioni, anche delle più spietate, le basterà mostrare quella lettera. È il trionfo della Ragion di Stato sulla responsabilità individuale. «È per mio ordine e per il bene dello Stato che il latore della presente ha fatto ciò che ha fatto.» Chi conosce il romanzo ricorda anche il colpo di scena finale. Quella stessa lettera cambia proprietario. Nelle mani di d’Artagnan diventa lo strumento che salva il protagonista nel momento decisivo della storia. È uno degli espedienti narrativi più felici di Dumas: un semplice foglio attraversa l’intero romanzo, cambia significato e, con esso, cambia il destino dei personaggi.
Anche noi, da qualche anno, aspettiamo un finale diverso. I protagonisti, questa volta, non sono moschettieri. Sono dirigenti scolastici che da anni vivono lontano dalla propria regione e che, ogni estate, confidano di poter interrompere un esilio professionale divenuto, per molti, anche un sacrificio familiare.
E qui sta il vero colpo di scena. Non è la discrezionalità dei Direttori Generali la ragion di Stato che tutto muove: è il beneficio di legge. La precedenza fondata su una norma — la 104, prima fra tutte — è la lettera del cardinale di questa storia. Chi la stringe in mano ottiene il rientro, e nessun potere organizzativo può opporvisi: «è per ordine della legge che il latore della presente si è mosso». Davanti a quella lettera, la discrezionalità del Direttore Generale, per quanto ampia, si ritira: non decide lui, decide la norma. Ma è la stessa lettera che, cambiando mano di regione in regione senza un ordine nazionale, riscrive il destino di tutti gli altri: chi non la possiede resta senza difese, e chi ha soltanto chiesto un trasferimento si ritrova spostato perché il beneficio di un altro, altrove, ha aperto un varco che qualcuno doveva pur chiudere. La ragion di Stato, qui, non è l’arbitrio di chi comanda: è un diritto senza regole d’uso comuni.
La storia che segue nasce proprio da una lettera. O, più precisamente, da una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la n. 70662 del 16 luglio 2026, pubblicata anche dall’USR Lazio insieme agli altri atti della mobilità interregionale. Vi si legge:
«…sono risultati beneficiari del movimento interregionale in ingresso in Campania unità di personale dirigenziale scolastico, titolari in codesta Regione, diverse rispetto a quelle precedentemente caricate sulla piattaforma ministeriale. Nel fornire rassicurazione sull’intervenuto aggiornamento della piattaforma, si segnala che tale variazione si è resa necessaria per garantire la correttezza e regolarità delle operazioni.»
La formula indica il fine perseguito — garantire la correttezza e la regolarità delle operazioni — ma non ne esplicita le ragioni. Non chiarisce quale errore fosse stato riscontrato nella prima individuazione dei beneficiari, né quale criterio abbia condotto alla formazione della seconda lista. Né spiega perché la verifica sia intervenuta dopo il 10 luglio, termine indicato dalla nota ministeriale per la conclusione delle valutazioni. Poi, il 24 luglio, un nuovo colpo di scena cambia ancora il finale del romanzo: l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania firma una nuova rettifica della mobilità dei dirigenti scolastici — l’ennesima di una lunga serie nazionale, che a metà mese ne ha contate sette in tre giorni. Rivaluta “in autotutela”, sulla base dei reclami di chi era rimasto escluso, alcune assegnazioni del decreto del 15 luglio. È, va detto subito, un atto dovuto e apprezzabile: un Ufficio che riapre e corregge sui reclami fa esattamente ciò che l’ordinamento gli chiede. E la correzione non resta mai locale: quella stessa autotutela campana ha innescato, tre giorni dopo, la rettifica dell’USR Molise (decreto direttoriale n. 121 del 27 luglio 2026), che ha dovuto ridurre a quattro i posti di mobilità in ingresso perché la Campania, annullando l’entrata di un dirigente proveniente dal Molise, gli aveva tolto la sede che si sarebbe liberata. Una regione corregge, e la correzione rimbalza su quella accanto. Ma è anche la conferma di una cosa: se un elenco va corretto in autotutela dieci giorni dopo la pubblicazione, quell’elenco un problema lo aveva — e proprio la sequenza di aggiustamenti di questa estate offre l’occasione per una riflessione più generale, che non riguarda un Ufficio ma il modo in cui la legge disegna il potere di chi li dirige. Vale la pena partire proprio da lì, con rispetto per la funzione, perché è dalla funzione che nasce la questione.
Natura horret vacuum: un potere ampio e i suoi limiti
I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali godono di un potere di valutazione organizzativa molto esteso nell’attribuzione e nel mutamento degli incarichi dirigenziali. È un potere necessario e “funzionale”: la rete scolastica cambia, le sedi si accorpano, le reggenze vanno coperte, e qualcuno deve poter decidere con tempestività, assumendosene la responsabilità. Nulla di ciò che segue mette in discussione questa prerogativa; semmai, muove dalla convinzione che vada sorretta — e che si sorregga meglio esercitandola entro i suoi confini.
Perché un potere ampio non è un potere libero, ed è la stessa legge a segnarne il perimetro. Il conferimento e il mutamento degli incarichi si reggono sui principi generali del pubblico impiego — gli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 165 del 2001 — e sulle disposizioni contrattuali di categoria. Ne discende un principio che nessuno contesta: ogni trasferimento d’ufficio deve poggiare su ragioni di servizio, organizzative o di buon andamento, e quelle ragioni vanno esplicitate nell’atto. Non è un vincolo che indebolisce il Direttore Generale: è ciò che rende il suo provvedimento difendibile. Un atto motivato regge in giudizio; un atto che sposta un dirigente senza dire perché, no.
E qui si colloca il punto più delicato di questa tornata. Nel fitto degli spostamenti di luglio, alcuni dirigenti che avevano presentato soltanto domanda di mobilità interregionale in Fase F — non una domanda di mutamento d’incarico, non un’istanza di trasferimento regionale — si sono trovati ricollocati di sede pur essendo in costanza di incarico triennale. Non per una ragione a loro riferibile, ma per l’effetto a catena di altre decisioni: il loro posto serviva a ricomporre un incastro che si era aperto altrove — quasi sempre un beneficio di legge invocato in un’altra regione, davanti al quale nessuno, nemmeno il Direttore Generale, poteva opporre resistenza. È una dinamica che nasce dalla concitazione dei tempi, non da una volontà di penalizzare qualcuno; ma il risultato, per chi la subisce, è un cambio di sede privo della motivazione che la legge richiede.
Ed è, sul piano giuridico, il rovescio di ciò che la norma consente. Un dirigente con un incarico triennale in essere ha un affidamento tutelato: può essere mosso, ma per una ragione, e la ragione va scritta. Uno spostamento deciso nella concitazione, per esigenze di incastro e non di servizio, resta un trasferimento d’ufficio non motivato — e un atto non motivato è, per costante giurisprudenza, esposto all’annullamento. Il contenzioso, in questi casi, non è un rischio eventuale: è il modo in cui il vuoto di motivazione si colma. Natura horret vacuum: se l’atto non dice le sue ragioni, sarà il giudice a chiederle.
Il dirigente non è «perinde ac cadaver»
C’è un’immagine che descrive bene il rischio da evitare, il limite oltre il quale nessun potere organizzativo dovrebbe spingersi. È la formula dell’obbedienza assoluta, perinde ac cadaver, “come un cadavere”: la disponibilità a essere mossi senza volontà propria. Il dirigente scolastico è il contrario di quel corpo inerte: ha una funzione, un incarico, un affidamento giuridico e una vita. Il sistema, nel suo complesso, deve essere costruito in modo che nessuno — per quanto ampio sia il suo potere — possa trattarlo così, e questo dipende assai più dalle regole che dalle persone che le applicano. Il voto di obbedienza dei Gesuiti al Papa non si addice ai dirigenti scolastici, che quotidianamente devono interpretare e attuare l’autonomia scolastica, anche al riparo da pressioni che qualunque sindaco di paese, o un genitore in lite con la scuola, potrebbe esercitare. Lo stesso sistema nazionale di valutazione dei risultati (D.M. 47/2025) misura, con punteggi da 1 a 5, la «capacità di gestire le relazioni interne ed esterne» e l’«integrazione con la comunità scolastica, sociale e il territorio»; eppure basta un esposto interno all’Amministrazione — di un primo cittadino contrariato, di una famiglia litigiosa — perché il dirigente di turno rischi la mobilità d’ufficio senza un procedimento disciplinare e senza rimedi realmente esperibili, proprio mentre in quelle stesse relazioni viene valutato con il punteggio più alto. È il paradosso che meglio dice perché la funzione vada protetta da regole, non lasciata all’arbitrio.
Dalle note alle proposte
Un sistema che si corregge sette volte in tre giorni, e poi ancora il 24, non ha un problema di persone: ha un problema di regole. E le regole, quando mancano, lasciano il posto alla discrezionalità dei singoli uffici — che in una materia dove si decide dove una persona vivrà e lavorerà per uno, due, tre trienni è precisamente ciò che il diritto dovrebbe contenere. Quelle che seguono non sono solo rivendicazioni di categoria: sono proposte che il DSFR sottopone agli stakeholder, ai sindacati, all’Amministrazione e al legislatore, e che muovono da un’idea semplice — a ogni sacrificio deve corrispondere una regola che lo distribuisca, e a ogni beneficio una regola che lo faccia circolare.
E qui va detto con chiarezza, perché è il senso di tutto: le cinque proposte che seguono non servono a limitare il potere del Direttore Generale. Servono a governare il potere della «lettera del cardinale» — quel beneficio di legge che, privo di regole comuni, riscrive ogni anno l’intera geografia della mobilità. Finché quella lettera cambierà mano di regione in regione senza un ordine nazionale, chi non la possiede resterà condannato a restare: i dirigenti senza 104 — e i campani senza 104 più di tutti, verso una regione che si satura da sé — non torneranno mai. Dare alla lettera una regola unica non toglie nulla a chi ne ha diritto: restituisce un futuro a chi, oggi, non ne ha.
Due turn over, non uno
La mobilità dei dirigenti scolastici è oggi pensata come un turn over solo: quello dei sacrifici, che grava sul centro-nord. Chi entra in ruolo da un concorso nazionale o dal riservato viene assegnato dove ci sono i posti — al centro-nord per lo più— e di lì può muoversi solo con la mobilità in uscita, gli scorrimenti, le sedi che si liberano. È il meccanismo che la nostra rilevazione ha ricostruito: 207 movimenti nel 2026, in larga parte rientri verso sud resi possibili da chi al nord lascia una sede. Ha un pregio che va riconosciuto: dissemina esperienze e competenze fra nord e sud, ed è un valore per il sistema. Ma è solo metà del quadro.
L’altra metà è il turn over dei benefici, e non esiste. Le sedi temporaneamente libere — quelle di chi è in distacco, comando, aspettativa, dottorato — e le sedi a incarico nominale restano di fatto congelate, sottratte alla mobilità, per anni. Lo mostra la stessa Campania, suo malgrado: nel ricorso degli idonei si legge che «erroneamente […] sono state violate le disposizioni dell’art. 13 CCNL, sono stati esclusi dal movimento delle assegnazioni per l’a.s. 2026/27 i 24 incarichi dirigenziali i cui titolari si trovano in posizione di stato». Ventiquattro sedi, in una sola regione, che esistono ma non si vedono. Se rientrassero nel circuito, molti dei conflitti di quest’anno non si sarebbero prodotti.
Il punto è di giustizia sostanziale. Chi ha un beneficio di legge fondato su una certificazione sanitaria — un caregiver che assiste un familiare grave — dovrebbe poter accedere a quelle sedi temporaneamente libere senza dover passare per una sentenza e un commissario ad acta, com’è invece accaduto troppe volte in Campania.
L’assistenza a un familiare non aspetta i tempi della giustizia amministrativa e dei giudizi di ottemperanza: quando c’è un aggravamento, o un periodo di fine vita, il diritto o è tempestivo o non è. E c’è il rovescio, altrettanto importante: ciò che è temporaneo deve tornare in circolo in fretta. Se il familiare da assistere non c’è più, lasciare il dirigente sulla sede occupata in via provvisoria comprime il diritto di un altro caregiver allo stesso, urgente, irrimandabile spostamento. Il turn over dei benefici serve a entrambi: a chi entra e a chi, cessata la ragione della precedenza, deve lasciare il posto a chi ne ha ora bisogno.
C’è, del resto, un appiglio contrattuale che trasforma tutto questo da auspicio in atto dovuto, e che proprio questa tornata ha riportato alla luce. L’articolo 13 del CCNL 2006 stabilisce, senza margini, che le sedi nominali — quelle il cui titolare è altrove, in comando, distacco o aspettativa — sono disponibili per altro incarico, non per una reggenza annuale. È lo stesso articolo 13 la cui applicazione è tornata al centro del ricorso degli idonei al TAR Campania richiamato più sopra, a proposito delle ventiquattro sedi «in posizione di stato» escluse dal movimento 2026/27. Per un ventennio, del resto, la norma è stata elusa con il «congelamento» — termine che nel contratto non esiste — perché la reggenza non genera diritti e mette al riparo da ogni complicazione di rientro: così, per evitare un’eventualità rarissima, decine di sedi spesso ambite sono rimaste fuori dal circuito. Un sindacato d’area ha calcolato che, dal Lazio in giù, le sole sedi già disponibili per incarico nominale sfiorano il centinaio, utilizzabili da subito con incarichi temporanei e senza attendere nuovi interventi legislativi. La circolare MIM sulla mobilità DS 2026/27 ha imposto che siano rese disponibili fin dall’inizio delle operazioni, e non recuperate a giochi fatti.
La proposta allora è che su questa base l’assistenza possa reggersi su un Doppio Canale, che moltiplica le possibilità invece di comprimerle. Chi ha un familiare grave da assistere con urgenza viene collocato in via temporanea sulla sede di un dirigente comandato o distaccato vicina al domicilio dell’assistito — turn over dei benefici allo stato puro: una sistemazione a termine, che si scioglie quando la ragione dell’assistenza, o l’assenza del titolare, viene meno. A reggenza, in quello schema “nazionale”, va semmai la scuola lasciata libera dal caregiver, non la sede nominale: la quale, essendo libera per altro incarico ai sensi dell’art. 13, può essere occupata da subito e a titolo stabile da un dirigente fuori regione che chiede di rientrare. Un solo movimento di assistenza ne innesca così due utili — una tutela urgente soddisfatta e una sede nominale restituita al circuito del rientro — là dove prima ce n’era uno solo, e sterile: la sede congelata in reggenza, che non serviva né all’uno né all’altro. Perché il meccanismo funzioni serve però la sincronizzazione che oggi manca, già segnalata da un sindacato d’area: i distacchi e i comandi scadono il 31 agosto, la mobilità si chiude il 15 luglio; se una sede nominale risulta libera solo dal 1° settembre finisce comunque in reggenza per un anno — cioè nella premessa del congelamento successivo. La disponibilità delle sedi nominali va dunque fotografata e comunicata prima dell’avvio delle operazioni.
Ristori, smart working e super-bonus per l’anzianità di chi resta bloccato
C’è una categoria che nessun criterio oggi protegge: chi presenta domanda ogni anno verso l’unica regione di rientro e ogni anno se la vede respinta, restando nella stessa regione di titolarità. Sono gli immobilizzati perenni. Contare gli anni fuori dalla regione d’origine li dovrebbe tutelare per definizione — anche l’avvicinamento a una viciniora è tempo sottratto agli affetti, e va pesato come tale — ma il peso maggiore spetta a chi non è mai riuscito nemmeno ad avvicinarsi: due spostamenti, prima nella regione confinante e poi il rientro, restano pur sempre un cammino avviato, mentre chi non si è mosso affatto è fermo da anni al punto di partenza. Il conto, alla lunga, è impietoso: se dal centro non si libera chi torna al sud, chi sta più a nord difficilmente rientrerà mai.
Il diritto della scuola offre qui un precedente già scritto, e recente. Il CCNI sulla mobilità dei docenti per il triennio 2025/28, alla voce C della tabella di valutazione, premia con dodici punti la continuità di servizio prestata per almeno un triennio nella stessa scuola — il doppio dei sei punti del contratto precedente. Il legislatore contrattuale ha scelto di valorizzare chi resta. Il DSFR propone di applicare lo stesso principio, rovesciato di segno: se per i docenti vale la continuità volontaria nella sede, per i dirigenti deve valere l’anzianità involontaria fuori regione. Una super-valutazione (SUPERBONUS) dell’anzianità di servizio maturata fuori dalla regione di titolarità da chi, pur avendone fatto domanda, non ha ottenuto il rientro — crescente con gli anni di permanenza forzata. Non è un privilegio: è il riconoscimento di un sacrificio e di una continuità che oggi non valgono nulla.
Ma la continuità dei docenti non è l’unico precedente. Esiste una previsione normativa già vigente — non un contratto da definire — che riconosce economicamente proprio il peso di chi serve lontano da casa, il pendolarismo e la mobilità (in‑)sostenibile: il decreto ministeriale n. 258/2023 sulla valorizzazione della continuità didattica, che destina risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa a categorie definite e a poche realtà (istituti ad alta dispersione, disagio socio-economico, forte incidenza di alunni stranieri, elevato turnover) e contiene una linea dedicata proprio ai docenti che risiedono in una provincia diversa da quella di titolarità e non hanno chiesto mobilità nel quinquennio. È il calco esatto del principio: una norma di legge, a risorse limitate, che paga la lontananza dagli affetti. Sul piano economico, quindi, al super-bonus di anzianità può affiancarsi un ristoro per chi presta servizio fuori regione e fuori provincia, sul modello di quanto il comparto discute per i docenti fuori sede. Va detto con esattezza: un’indennità strutturale per i lavoratori della scuola lontani dalla residenza è oggi una richiesta sindacale in sede di rinnovo del CCNL 2025-27, non una norma vigente — ma il d.m. 258/2023 dimostra che il principio, sia pure per poche realtà, ha già trovato la via della norma. E per i dirigenti scolastici, che quella lontananza la vivono in media da 5,7 anni, vale a maggior ragione.
E c’è un terzo strumento, che non costa nulla all’erario e che l’amministrazione ha già iscritto tra le proprie finalità: il Lavoro Agile (SMART WORKING). I regolamenti sul lavoro agile nella pubblica amministrazione elencano, tra gli obiettivi espressi, quello di «promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa». Concedere qualche giornata in più di lavoro agile a chi ogni settimana attraversa mezza Italia per raggiungere la sede non è, dunque, una concessione contro il sistema: è il sistema stesso, applicato con coerenza a chi ne incarna il presupposto più netto.
Nel 2026 quella ragione è diventata anche economica, e cogente. Lo shock energetico seguito al conflitto in Iran e al blocco dello Stretto di Hormuz ha spinto i carburanti a un più 20,4% sull’anno precedente — oltre tredici miliardi di aggravio nazionale, secondo le stime della CGIA di Mestre — con benzina e gasolio stabilmente intorno ai due euro al litro. Per un dirigente emigrante, che quel tragitto lo paga di tasca propria, non è una voce astratta: è il costo, cresciuto di colpo, della presenza fisica in una sede lontana da casa. Riconoscergli qualche giorno di lavoro agile in più, in nome della mobilità sostenibile, è la risposta più semplice e a costo zero.
Resta un solo timore a bloccare la misura: che i dirigenti fuori regione, avuti più giorni da remoto, «spariscano» (ghosting). È un’obiezione che non regge, per tre ragioni. La prima: il beneficio si può circoscrivere a chi non gode già di altre tutele — cioè proprio agli immobilizzati senza 104, doppiamente penalizzati perché non riescono a rientrare e non hanno alcuna corsia preferenziale; dare a loro qualche giornata in più non duplica nulla, colma un vuoto. La seconda: il dirigente è valutato sui risultati, non sulla presenza al varco — il sistema di valutazione esiste apposta per misurare l’azione, non il cartellino. La terza, la più diretta: se in questa vicenda qualcuno è stato «fatto sparire», non sono stati i dirigenti a farlo con l’amministrazione, ma l’amministrazione con i dirigenti, nel gioco estivo delle rettifiche — nomi caricati in piattaforma e poi sostituiti da altri senza spiegazione, sedi cambiate a operazioni concluse. Il ghosting, in questa storia, l’hanno subìto proprio i fuori regione.
Graduatorie dagli esiti della mobilità 2026 (ovvero le foto ricordo da ogni USR, please!)
La proposta di fondo è la più impegnativa, e conviene sgombrare subito un equivoco. Si sente proporre, per sciogliere il nodo, di regionalizzare le graduatorie di merito dei concorsi nazionali. Ma quella strada, se aveva un senso, lo aveva solo al primo anno — il 2019, all’atto dell’immissione. Oggi non è forse più praticabile: nel frattempo sono entrati in ruolo dirigenti per anni successivi, e persino gli oltre cinquecento vincitori del concorso riservato 2023 — considerato coda del nazionale 2017 — sono già distribuiti sul territorio. Regionalizzare adesso quella graduatoria di merito incontrerebe millemillanta difficoltà.
L’alternativa che proponiamo non tocca la graduatoria di merito — che resta ciò che è — ma valorizza il merito di chi serve da anni lontano da casa, oggi l’unico dato che nessuna procedura pesa. Gli esiti della mobilità 2026 in ciascuna regione, una volta ripuliti dai non aventi diritto, dalle precedenze 104 e dagli altri benefici di legge, possono diventare la base per costruire graduatorie regionali di mobilità fondate sull’anzianità di servizio fuori regione — un riferimento oggettivo e verificabile, opponibile alla discrezionalità dei singoli USR e da valorizzare e proteggere nella sua oramai conclamata residualità rispetto alle precedenze di legge.
Oggi quel destino segnato dall’impossibilità di rientro è cristallizzato in una fotografia che pochissime regioni hanno anche solo scattato: quante domande respinte, e perché. Alcune non hanno graduato affatto le istanze prive di benefici di legge; altre non hanno nemmeno comunicato il mancato accoglimento, benché i documenti ufficiali lo prevedessero. Avere graduatorie regionali di mobilità — annualmente aggiornabili — darebbe a quell’attesa, finora invisibile, un ordine pubblico e conoscibile.
Una simile graduatoria va ordinata per anzianità di servizio maturata fuori dalla regione di origine, organizzata per scaglioni triennali — 1-3, 4-6, 7-9, 10 anni e oltre — dentro i quali far operare le precedenze di legge. Anche una fasciazione per coorte concorsuale — che dividerebbe in modo chi è entrato prima del concorso nazionale 2017, chi con procedura nazionale, chi nel 2023 con procedure regionali e/o riservate — potrebbe prestarsi allo scopo, ma l’idea di fondo è fare riferimento a scaglioni costruiti su quella sola variabile che misura l’usura: gli anni lontano da casa. È la banda che rende il criterio operativo. Non è un dettaglio: quest’anno premono sulla mobilità interregionale anche i dirigenti immessi con il concorso riservato del 2023, e nel solo bollettino nazionale che abbiamo ricostruito almeno 43 dei 207 in movimento provengono da quella procedura. Senza scaglioni, e con il gioco delle precedenze, accade che chi è lontano da casa dal 2015 venga scavalcato da chi è entrato in ruolo nel 2024; con gli scaglioni, chi ha più anni fuori regione sta in una banda superiore e non può essere scavalcato, mentre dentro ciascuna banda le precedenze di legge tornano a decidere. Contare gli anni fuori regione, e raggrupparli per scaglioni, restituisce a quell’attesa il peso che merita. Il metodo di computo dei tre anni — anni interi di servizio effettivo oppure anni scolastici avviati fuori regione — è materia da rimettere alla contrattazione, non da fissare per via unilaterale.
Il caso Marche, il nodo delle precedenze, e perché nessuno lo scioglie
Resta il punto più delicato, quello su cui questa tornata ha mostrato tutte le sue crepe. E conviene affrontarlo partendo dall’obiezione che di solito lo chiude in partenza: le precedenze della legge 104 non si toccano, sono un diritto assoluto, e chiunque provi a graduarle è fuori legge. Se così fosse, però, il decreto marchigiano del 14 luglio 2026 — che colloca l’anzianità di servizio alla lettera A, sopra la disabilità e l’assistenza — sarebbe illegittimo in re ipsa. E non lo è.
A dirlo non siamo noi, ma la Corte di cassazione, con una pronuncia recentissima — la sentenza n. 23386 del 17 luglio 2026 — che, accogliendo il ricorso del Ministero, ha stabilito che la precedenza dell’art. 33 della legge 104 nei trasferimenti non ha carattere assoluto: la clausola «ove possibile» del comma 5 consente all’amministrazione di graduare la tutela per conciliarla con la funzionalità del servizio scolastico. Il diritto all’assistenza resta pieno; ciò che non è assoluto è la sua pretesa di scavalcare ogni altra regola di mobilità. È la stessa logica che il Consiglio di Stato aveva già fissato sul versante opposto (sent. n. 2226/2020): per negare una sede a chi invoca la 104 non bastano ragioni generiche, servono elementi concreti e motivati. Graduare si può; farlo al buio, no.
Ne discende una conseguenza che ribalta l’obiezione di partenza. Il problema delle Marche non è aver graduato con una nota regionale, secondo un criterio che nessun’altra regione condivide, probabilmente al dichiarato non è corrisposto l’agito e ancora una volta le speranze dei Fuori regione di trovare nell’anzianità un argine alle precedenze naufraga ancora una volta. Eppure la 104 può essere graduata; ma se sedici uffici la graduano ciascuno a modo proprio — chi mettendola in testa, chi in coda all’anzianità, chi affidandola alla valutazione discrezionale del Direttore — allora la stessa certificazione sanitaria vale un rientro in una regione e un diniego in quella accanto. È questo, non la 104 in sé, ciò che produce le liste riviste, i nove nomi cambiati su diciotto, le sette rettifiche in tre giorni, l’autotutela del 24 luglio e la rettifica molisana del 27.
La proposta del DSFR è quindi netta, e non chiede di comprimere alcun diritto: chiede di nazionalizzare la graduazione. Un unico ordine delle precedenze, identico e conoscibile prima delle domande, in cui il criterio ordinatore sia l’anzianità di servizio — e in particolare l’anzianità maturata fuori dalla regione di titolarità, la sola usura che oggi non pesa nulla — e la 104 operi a parità di scaglione di anzianità (come nel modello marchigiano?) e che questo criterio sia esteso all’intero territorio nazionale. Non «prima l’anzianità, poi il diritto», ma «un solo diritto, misurato con lo stesso metro ovunque».
Perché l’anzianità, e non la valutazione professionale che il Ministero pone al centro? Perché la valutazione è, per definizione, discrezionale, e la discrezionalità è precisamente ciò che questa tornata ha mostrato ingovernabile. L’anzianità, al contrario, è un dato oggettivo, verificabile, non opinabile: è l’unico criterio che si può opporre a un Ufficio senza dover passare per un ricorso. E ha un fondamento sostanziale che nessun altro possiede: l’usura del dirigente fuori regione cresce con gli anni — danno personale, familiare, economico, di salute — e tre anni di lontananza non sono commensurabili a nove. Per questo il peso dell’anzianità fuori regione dovrebbe essere progressivo e non lineare: un criterio che tratti allo stesso modo il terzo e il nono anno tratta come uguali situazioni che uguali non sono.
Su come strutturare quell’ordine, il criterio è quello indicato nella proposta sulle graduatorie: l’anzianità di servizio maturata fuori dalla regione di origine, organizzata per scaglioni triennali (1-3, 4-6, 7-9, 10 anni e oltre) o anche per coorti di reclutamento, in ogni caso una banda costruita sulla sola variabile che misura l’usura così che chi attende da otto anni non venga mai scavalcato da chi ne ha due, per quanto titolato; dentro ciascuna banda, a parità di scaglione, decidono le precedenze di legge. Senza quella banda il criterio si svuoterebbe — la parità di anzianità «al giorno» è un caso quasi impossibile, e la 104 non deciderebbe mai — mentre lo scaglione le restituisce una sfera reale in cui operare. È una graduazione «ragionevole» nel senso preciso che la Cassazione richiede, perché ancorata a un dato oggettivo e non a una scelta d’ufficio, e sopravvive al vaglio del Consiglio di Stato, perché ogni eventuale diniego resta motivato da una posizione in graduatoria e non da una generica esigenza di servizio.
C’è però un limite che è la graduabilità delle precedenze di assistenza ex art. 33, comma 5, che la sentenza 23386/2026 ha dichiarato graduabili — ma la disabilità personale grave (art. 21 e art. 33, comma 6) – come la lettera del Cardinale – resta l’unica precedenza che va tenuta in testa anche a un ordine per anzianità — e risponde a due ragioni convergenti, che la collocano nella stessa logica dell’anzianità. La prima è che poggia su una condizione difficilmente reversibile — le certificazioni di gravità personale non si rivedono di anno in anno come quelle per l’assistenza — ed è dunque un dato stabile, non un titolo che va e viene. La seconda è che appartiene alla stessa famiglia dell’usura che questa proposta vuole finalmente pesare: è un danno permanente alla persona, esattamente come l’anzianità involontaria del dirigente invecchiato lontano da casa. Disabilità personale grave e anzianità fuori regione stanno insieme, in cima, perché parlano la stessa lingua — quella di un danno che non si riassorbe.
Tutt’altra natura hanno le tutele fondate sull’assistenza e sulla cura, che seguono una logica di temporaneità. Il caregiving ex art. 33, comma 5 — la Cassazione lo ha ricordato — nasce e si estingue con la condizione che lo genera; e la tutela della genitorialità nei primi anni di vita del figlio, l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, è per definizione a termine: dura al massimo tre anni, si aggancia a un posto lasciato temporaneamente libero e non intacca la titolarità d’origine. Oggi quella tutela «under 3» è spesso scavalcata proprio dalla 104, come se le due dovessero contendersi un unico, angusto canale. Ma è un difetto di sistema, non una questione di gerarchia: caregiving e genitorialità precoce non vanno incolonnati dentro la graduatoria per anzianità — dove finirebbero per scavalcarsi a vicenda, o per scavalcare chi attende da nove anni — bensì instradati nel turn over dei benefici richiamato più sopra e quindi viaggiare sul secondo canale (Doppio Canale). È lì il loro posto naturale: precedenza nell’accesso alle sedi temporaneamente libere finché dura la ragione della tutela, e obbligo di restituirle non appena quella ragione viene meno, così che il caregiver successivo — o il genitore del bambino appena nato — trovi il canale aperto. Una tutela temporanea si onora dandole un binario temporaneo, non un posto permanente sottratto a chi porta un danno permanente.
E poiché la simmetria è il cuore di tutto: se l’art. 10-bis ha eliminato l’assenso in uscita dei Direttori Generali — riconoscendo che nessun Ufficio può trattenere chi vuole andarsene — allora il diniego in entrata non può restare un fatto opaco. Deve essere un atto motivato e circostanziato, che dica a quale posizione di graduatoria il richiedente è stato posposto e perché; e la saturazione di una regione — il momento in cui si dichiara che non ci sono più posti — deve essere oggetto di pubblicazione obbligatoria, con i numeri, non di comunicazione riservata ai soli controinteressati. Dove quella pubblicazione manchi, deve poter scattare in via generalizzata l’accesso civico previsto dal decreto legislativo 33/2013: non un favore concesso caso per caso, ma un obbligo di trasparenza il cui inadempimento apre di per sé la via del rimedio. È, ancora una volta, il principio da cui siamo partiti: un potere ampio, senza regole scritte che lo incanalino, non produce autorità — produce ricorsi.
A ciascuno il suo (destinatario)
Le proposte hanno interlocutori diversi, e conviene dirlo con chiarezza. Al legislatore spetta la scelta di fondo — non più la regionalizzazione della graduatoria di merito, ormai impraticabile, ma la costruzione di graduatorie regionali di mobilità a partire dagli esiti fotografati oggi e la definizione di un ordine uniforme delle precedenze. All’Amministrazione centrale spetta ciò che non richiede una legge: un termine oltre il quale gli elenchi in piattaforma si cristallizzano, la visibilità all’interessato dello stato della propria domanda, l’obbligo di motivare ogni variazione. Ai Direttori Generali spetta il presidio del proprio stesso potere: motivare ogni trasferimento d’ufficio con una ragione organizzativa esplicita è il modo migliore per metterlo al riparo dai ricorsi, oltre che per rispettare l’affidamento di chi ha un incarico in corso. Ai sindacati spetta di portare il turn over dei benefici e il super-bonus per gli immobilizzati dentro il rinnovo contrattuale, accanto ai ristori e uno smart working ripensato per i fuori sede. È un lavoro comune, e nessuno può farlo da solo — il che è, in fondo, la sola morale di questa storia.
Nota su fonti, metodo e diritto di rettifica
Questo testo è un’elaborazione di dati tratti esclusivamente da provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali sui rispettivi siti istituzionali — fra cui il decreto USR Campania impugnato prot. 0062503 del 25/06/2026, i decreti prot. 70257 del 15/07/2026 e prot. 73498 del 24/07/2026, e le note prot. 70592 e 70662 del 16/07/2026, nonché il decreto direttoriale USR Molise n. 121 del 27/07/2026 — e da graduatorie e contratti pubblici, ciascuno citato. Il riferimento al contenzioso rinvia al decreto cautelare monocratico del TAR Campania, Sez. IV (R.G. 4228/2026), pubblicato il 6 luglio 2026, che ha ordinato all’USR il riesame del riparto dei posti entro il 15/07/2026 e fissato la camera di consiglio collegiale al 10 settembre 2026; il decreto dispone l’oscuramento delle generalità ex art. 52 d.lgs. 196/2003 e art. 9 GDPR, e i nominativi delle parti non sono pertanto riportati. I richiami normativi delle proposte — il CCNI mobilità del personale docente 2025/28, l’art. 13 del CCNL Area V dell’11 aprile 2006 sulle sedi nominali, il d.m. n. 258/2023 sulla valorizzazione della continuità didattica, l’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 sull’assegnazione temporanea del genitore di figli fino a tre anni e le richieste sindacali sui ristori in sede di rinnovo del CCNL 2025-27 — sono distinti gli uni come norma vigente, gli altri come proposta in trattativa. Gli indicatori della valutazione dei risultati richiamati sono quelli del Sistema nazionale adottato con d.m. n. 47/2025 (comportamenti professionali e organizzativi, scala da 1 a 5). L’argomento sulle sedi nominali richiama posizioni pubbliche di un sindacato d’area diffuse nel giugno 2026. I riferimenti giurisprudenziali (Cass. n. 23386/2026; Cons. Stato n. 2226/2020; Corte cost. n. 99/2024) sono citati a titolo di orientamento e non costituiscono parere legale. Non contiene informazioni acquisite per ragioni d’ufficio.
Non sono attribuite a nessuno intenzioni, finalità o responsabilità personali. Il testo descrive atti e le loro conseguenze documentate, non le ragioni interne di chi li ha adottati. I riferimenti al potere del Direttore Generale sono riferiti alla funzione e al suo quadro normativo, non a persone. Le immagini letterarie richiamate — la formula dell’obbedienza assoluta, la lettera dei Tre moschettieri — sono usate come figure retoriche di un argomento generale, non come qualificazione di condotte individuali.
Le analisi e le proposte qui esposte sono una posizione elaborata nell’ambito del Comitato DSFR, di cui l’autore è componente, e impegnano il Comitato; non sono attribuibili all’istituzione scolastica da lui diretta né all’amministrazione di appartenenza. Il testo non muove accuse a persone: descrive atti amministrativi e le loro conseguenze documentate, e riferisce ogni rilievo sull’esercizio del potere organizzativo alla funzione e al suo quadro normativo, non a singoli titolari. Le sezioni sui rimedi non costituiscono parere legale né sollecitazione al contenzioso: espongono argomenti ricavabili dai testi, e chi intenda agire è invitato a farsi assistere. Il richiamo all’autotutela ha finalità opposta: prevenire il contenzioso, non promuoverlo.
Diritto di rettifica. A ciascuno degli Uffici e delle persone eventualmente menzionate è offerto, senza necessità di richiesta formale, spazio di replica integrale. Segnalazioni e richieste di rettifica — anche ai sensi dell’art. 16 GDPR — a fuoriregioneds@gmail.com: le correzioni saranno pubblicate con pari evidenza entro cinque giorni.
Appendice. Dove sta la 104 e dove sta l’anzianità: la graduazione regione per regione
| Regione / Livello | Fonte | Posizione della 104 | Posizione dell’anzianità |
| Nazionale | Nota MIM 16067 del 19/06/2026 | Priorità ai casi 104 (principio-cornice) | Non prevista: valutazione professionale ex art. 19 (attitudini, capacità, esperienze) |
| Marche | DDG 1369 del 14/07/2026 (rif. avviso 21635 del 23/06) | Subordinata (dalla lett. B alla lett. E) | In testa — lett. A, prima priorità |
| Campania | Circolare USR del 25/06/2026 | Precedenza assoluta, in testa | Spareggio «a parità di condizioni» |
| Sicilia | Nota 32926 del 25/06/2026 | Precedenza assoluta: art. 33 c. 6, poi art. 21 | Spareggio a parità (primo sub-criterio) |
| Puglia | Nota AOODRPU 38447 del 25/06/2026 (indicazioni 38592) | Precedenza assoluta: disabilità grave art. 21, poi assistenza | Non elevata; eventuale spareggio |
| Emilia-Romagna | Nota 25122 del 25/06/2026 (allega la 16067) | Priorità 104 (per relationem) | Non elevata |
| Lombardia | Nota/informativa USR del 24/06/2026 | «Corsia preferenziale rigorosamente graduata» (artt. 21 e 33): in testa | Non elevata (da verificare) |
| Lazio | Nota 66281 del 24/06/2026 | Priorità 104 (rinvio 16067) | Non elevata |
| Umbria | Nota 12948 del 25/06/2026 | Priorità 104 (rinvio 16067) | Non elevata |
| Veneto | Avviso AOODRVE 19460 del 25/06/2026 | Priorità 104 (rinvio 16067) | Non elevata |
| Toscana | Nota USR del 25/06–01/07/2026 | Priorità 104 (rinvio OM/16067) | Non elevata |
| Calabria / Abruzzo / Basilicata | Note USR del 25/06/2026 | Priorità 104 (rinvio 16067) | Non elevata |
Il periodo considerato è quello delle note di avvio pubblicate dagli Uffici scolastici regionali tra il 3 e il 30 giugno 2026. Il testo dei criteri è verificato alla lettera per Sicilia, Puglia e Campania; per le Marche deriva dal decreto del 14 luglio 2026; le righe indicate come «rinvio 16067» corrispondono a note che adottano l’ordine ministeriale senza pubblicare, nel corpo dell’atto, una propria lista autonoma di criteri (la conferma puntuale è nei PDF allegati all’Albo pretorio o all’Amministrazione trasparente dei rispettivi USR). Il dato che regge l’intera sezione è però univoco, e in entrambe le direzioni: un solo Ufficio, le Marche, colloca l’anzianità sopra la 104; tutti gli altri graduano — o non graduano — ciascuno a modo proprio. È la fotografia della frammentazione che questa proposta chiede di superare.

