sciopero scrutiniIn vista imminente delle operazioni di scrutinio le segreterie nazionali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Fgu oltre aver chiarito la legittimità dello sciopero hanno fornito alcune faq di chiarimento.

Precisiamo che  il blocco degli scutini è stato proclamato in modo da rispettare le condizioni di legge secondo le quali sia LEGITTIMO e legale in modo da scongiurare rischi di precettazione da parte del DS. Tali condizioni sono sostanzialmente due:

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  1. ciascun docente può scioperare al massimo per le SUE prime due giornate di SCRUTINI (anche se non convocati in due giorni consecutivi e non necessariamente nei primi due gg. dopo il termine delle lezioni);
  2. devono essere esclusi dallo sciopero gli scrutini delle classi terminali propedeutici agli esamiconclusivi dei cicli di istruzione (esami di qualifica compresi) ma non la Quinta della Primaria.

 

 

SCIOPERO DURANTE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO -FAQ

1) Può il docente scioperare nella prima ora di ciascun scrutinio nell’ambito della stessa giornata?

Sì perché lo sciopero indetto è di un’ora per ciascuno degli scrutini in calendario nelle due giornate consecutive di sciopero. Dunque non c’è un problema di ultrattività che comporterebbe la trattenuta dell’intera giornata di lavoro. Solo che non serve che si scioperi la prima ora di “tutti gli scrutini” (con relativa ritenuta in base alle ore di sciopero) perché basta che ci si metta d’accordo e che lo faccia un docente soltanto per ciascun scrutinio.

2) Se la prima ora programmata per le operazioni di scrutinio dovesse riguardare le classi terminali, il docente può scioperare nella prima ora dello scrutinio relativo alle altre classi?

Sì! Può scioperare alla prima ora programmata per ciascun scrutinio delle classi che non rientrano nei servizi minimi. Lo sciopero, infatti, è stato indetto solo per le classi non terminali del ciclo di studi.

3) Se lo scrutinio è stato programmato per due ore e c’è chi aderisce allo sciopero, può il dirigente aspettare l’inizio della seconda ora per dar ugualmente corso allo scrutinio?

No. l’adesione allo sciopero di un’ora da parte del docente comporta la presa d’atto da parte del dirigente circa l’impossibilità a procedere, per mancanza del collegio perfetto, allo svolgimento del consiglio di classe e al suo rinvio a una data successiva. A questo fine non rileva il fatto che il consiglio sia stato programmato per più di un’ora. Va comunque rinviato.

4) È possibile anticipare gli scrutini prima della fine delle lezioni o si deve obbligatoriamente aspettare il termine delle stesse?

Pur prevedendo la norma che gli scrutini si devono svolgere dopo il termine delle lezioni, è frequente il caso di una calendarizzazione anticipata; quindi, quand’anche gli scrutini venissero calendarizzati, per oggettive e motivate esigenze (ad es. tante classi, docenti impegnati su più scuole, ecc…), prima della conclusione delle lezioni, è evidente che lo sciopero decorre dalla prima giornata di calendario, a meno che nella stessa non sia previsto lo scrutinio solo delle classi che vanno agli esami finali. In questo secondo caso decorre dalla prima giornata utile (scrutini di classi non terminali).

5) Il calendario degli scrutini è stabilito dal DS o lo deve approvare il collegio docenti?

La stesura del calendario è di competenza del Dirigente Scolastico, che lo redige sulla base del piano delle attività, che contiene tutti gli impegni ivi compresi quelli funzionali e quelli aggiuntivi, deliberato all’inizio dell’anno da parte del Collegio dei docenti (comma 4 art 28 CCNL/07). Il contratto, infatti, prevede esplicitamente chenel piano siano indicati “gli impegni” previsti (ad es. quanti collegi docenti, quanti consigli di classe, ecc…) e non obbligatoriamente anche le date di effettuazione degli stessi (o il calendario). Quindi, se nel piano approvato su proposta del DS sono indicate anche le date ed il calendario, allora queste date non possono essere modificate se non riconvocando il collegio docenti (come prevede sempre il comma 4 dell’art. 28), tanto meno in La stesura del calendario è di competenza del Dirigente Scolastico, che lo redige sulla base del piano delle attività, che contiene tutti gli impegni ivi compresi quelli funzionali e quelli aggiuntivi, deliberato all’inizio dell’anno da parte del Collegio dei docenti (comma 4 art 28 CCNL/07). Il contratto, infatti, prevede esplicitamente che nel piano siano indicati “gli impegni” previsti (ad es. quanti collegi docenti, quanti consigli di classe, ecc…) e non obbligatoriamente anche le date di effettuazione degli stessi in occasione di uno sciopero proclamato per alcuni di questi impegni (gli scrutini finali). Chi lo fa è passibile di comportamento antisindacale. Nel caso in cui, invece, nel piano approvato dal collegio docenti non sia indicato il calendario degli impegni, allora la competenza è del DS il quale ha l’obbligo di predisporlo per tempo ed informare di questo i docenti le OO.SS., la RSU, gli alunni e le famiglie. Una volta comunicato per tempo il calendario questo non si modifica certo nei giorni immediatamente precedenti, tanto meno se è indetto lo sciopero. Cosa diversa è la riconvocazione degli scrutini a seguito dello sciopero che invece è di competenza esclusiva dal DS

6) Nel calendario degli scrutini della mia scuola è previsto che, nella prima giornata, si svolgano solo quelli della classi conclusive che faranno gli esami. In questo caso, visto che non si può scioperare negli scrutini delle classi terminali, è possibile effettuare lo sciopero nei due giorni successivi?

Sì, è possibile, visto che lo sciopero degli scrutini è stato indetto “per le prime due giornate consecutive di scrutini secondo il calendario di ciascuna scuola”, con esclusione degli scrutini delle classi terminali che hanno gli esami finali. Pertanto, nel caso in cui nella prima (o anche prima e seconda giornata) non sia possibile effettuare affatto lo sciopero in quanto sono previsti gli scrutini “esclusivamente” delle classi terminali che vanno agli esami, le due giornate di sciopero decorrono dalla prima giornata utile successiva.

7) Nella mia scuola, un istituto comprensivo del primo ciclo, il calendario predisposto per gli scrutini finali prevede che nei primi due giorni si debbono effettuare tutti gli scrutini della scuola media e nei due giorni successivi quelli della scuola primaria. In questo caso potranno scioperare solo i docenti della media oppure anche quelli della scuola primaria?

Scioperano entrambi. Infatti nel caso in cui nella scuola siano previsti calendari specifici e distinti in giorni diversi per i diversi gradi di scuola presenti, ai fini dell’individuazione delle due giornate consecutive di sciopero fa testo il calendario distinto di ciascun grado di scuola diversa. Quindi, nel caso specifico, potranno scioperare per due giornate sia i docenti della media nelle prime due giornate del loro calendario, che della primaria nei primi due giorni della primaria. Ovviamente, per la scuola media, vanno garantiti gli scrutini delle classi terze che faranno esami conclusivi del ciclo scolastico. Infine, nel caso in cui tra il primo ed il secondo giorno di calendario ci sia in mezzo un giorno festivo, o la domenica, lo sciopero riguarderà le “prime due giornate utili” e quindi non si considera il giorno festivo. Lo stesso principio vale per i poli scolastici laddove siano presenti più tipologie di scuole(es. liceo scientifico, istituto professionale, ecc.) con diversi calendari Quindi anche in questo caso i diversi calendari incidono sui primi due giorni di ciascuno.

8) Può il DS convocare gli scrutini in tarda serata o di domenica?

Di norma no, perchè la domenica è da considerare come giornata di riposo settimanale, quindi un diritto. Pertanto una convocazione domenicale, o anche serale, può andar bene solo se questa diventa l'extrema ratio per consentire il regolare svolgimento degli esami, ivi compreso l'insediamento delle commissioni. Diversamente tali convocazioni "anomale" avrebbero il sapore della ritorsione nei confronti degli scioperanti. Il personale Ata impegnato di domenica ha diritto al recupero del giorno libero e all'indennità aggiuntiva per lavoro festivo, come previsto da Ccnl.

 

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