I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica – Ufficio IX - Viale Trastevere, 76/A 00153 Roma. In riferimento alla normativa vigente in tale materia (Direttiva 2005/36/CE e decreto legislativo n. 206 del 6.11.2007), è possibile esercitare la richiesta di riconoscimento per le professioni di:

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  • docente di scuola dell’infanzia;
  • docente di scuola primaria
  • docente di scuola secondaria di primo grado
  • docente di scuola secondaria superiore.

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.

La prova attitudinale si articola in una prova scritta/pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite dall’Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi. Essa consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali del richiedente effettuato allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare la professione di docente. Le materie su cui svolgere l’esame sono scelte in relazione al confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente.

Il tirocinio di adattamento consiste nell’esercizio in Italia della professione regolamentata corrispondente a quella in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto, per un periodo non superiore a tre anni, sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa nazionale vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.
Il riconoscimento può riguardare:

  • Titoli conseguiti nei Paesi UE
  • Titoli conseguiti in Paesi non comunitari

È necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli Mod. A e Mod. B, allegati all'articolo, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta. Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.

In questo articolo di ProfessionistiScuola riportiamo le FAQ emesse dal MIUR in proposito
Qui la sezione sul sito del Miur con la relativa normativa e i decreti di riconoscimento già approvati