Stanno giungendo in redazione numerose richieste di chiarimento circa la possibilità di considerare abilitante il diploma magistrale grazie ad una disposizione introdotta nel Decreto 104 appena approvato con conversione in legge in Parlamento n. 128 del 2013.
La disposizione sarebbe contenuta all'art. 15 comma 9-bis:
"
Il terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, e' soppresso"

Come sempre Professionisti Scuola, al fine di fare chiarezza, riassume le novità introdotte dalle nuove disposizioni anche per evitare ulteriore confusione e dubbi interpretativi sulla vicenda del valore abilitante del Diploma Magistrale.

Il decreto 104 va a modificare l'articolo 1 comma 4-bis della legge 62/2000 che nella sua ultima versione aveva il seguente testo:

"Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. 
Per il personale docente in servizio nelle scuole materne riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti."

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Ovvero, il personale in servizio nelle scuole materne (dunque dell'infanzia) riconosciute paritarie, quindi anche quello già assunto, anche a tempo indeterminato, deve possedere, quale requisito indispensabile per poter mantenere il riconoscimento della parità, quanto previsto dall'art. 334 del T.U. (possesso del diploma di scuola o istituto magistrale), ma solo, si badi, fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.

L'art. 334 (Titolo di studio prescritto per l'insegnamento in scuole paritarie) disponeva infatti:

"Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali."

Il terzo periodo di cui si fa riferimento nel decreto 104/13, inizialmente assente nelle prime versioni dell'articolo 1 comma 4-bis della legge 62/2000, fu introdotto nel settembre 2007 con il D.L. 147/2007 e la frase "si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti" si riferiva ai corsi abilitanti all'epoca istituiti grazie al DM 85/05 e che erano in via di conclusione entro marzo 2008 (nota Miur 2310 18-12-2006).
La disposizione dunque permetteva alle scuole materne paritarie il mantenimento in servizio, senza perdere la parità, dei docenti con diploma di scuola magistrale, conseguito entro l’a.s. 2001/02, soppresso dall’art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, applicato con D.I. 17/03/1997. Tutto ciò solo fino a conclusione dei corsi abilitanti di cui al DM 85/05.

Ebbene con la conclusione dei corsi abilitanti, questo riconoscimento veniva mantenuto solo in presenza di personale in possesso di titolo utile per l'insegnamento nell'infanzia quale il Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo scuola dell’Infanzia o diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 con abilitazione conseguita a seguito di corso abilitante o procedura concorsuale con concorso ordinario (del 99 o recente concorso del 2012).

Pertanto ad oggi le scuole dell'infanzia paritarie che abbiano utilizzato dal 2008 docenti privi del titolo di SFP, ad indirizzo infanzia, con il solo diploma magistrale (non abbinato a corso abilitante o procedura concorsuale) stavano utilizzando personale senza i necessari requisiti utili a garantire il mantenimento del riconoscimento della parità.
La naturale conseguenza di tutto quanto riassunto è che il diploma di scuola magistrale, il diploma di maturità magistrale quadriennale e i diplomi quinquennali sperimentali non erano più titolo utile al mantenuimento della parità fin dal marzo 2008 alla conclusione dei corsi abilitanti DM 85/05. Unica possibiltà per il mantenimento della parità, il conseguimento anche del personale assunto a tempo indeterminato di abilitazione con percorso universitario SFP, per poter vantare titoli fruibili nella scuola dell'infanzia paritaria visto che i possessori di diplomi magistrali non sarebbero stati più considerabili personale abilitato.

Quindi con l'istituzione attraverso il dm 249/10 dei nuovi percorsi abilitanti, previsti con i PAS, si derogava nuovamente al rispetto di queste disposizioni tollerando questa mancanza di personale abilitato, interpretando come riferito anche ai PAS il terzo periodo del comma 4-bis, solo fino alla loro conclusione

Considerando che la stragrande maggioranza del personale in servizio, anche a tempo indeterminato, nelle scuole dell'infanzia paritarie è personale diplomato, la naturale conseguenza della stretta applicazione della normativa ormai vigente, sarebbe stata quindi la revoca della parità se non si fossero dotate di personale abilitato mediante Scienza della Formazione Primaria o, in alternativa, diploma di scuola o istituto magistrale abbinato con nuovo corso abilitante PAS.
Pertanto, con l'abrogazione del terzo periodo comma 4-bis dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62 si è soltanto consentito alle scuole paritarie materne di continuare ad utilizzare in deroga (senza scadenza), personale non abilitato con le nuove procedure abilitative dei PAS. Naturale conseguenza di ciò è che le scuole d'infanzia che chiedono il riconoscimento della parità possono farlo nonostante il personale non sia fornito di abilitazione con percorso con formazione universitaria come aveva invece previsto la legge 341 fin dal 1990.
Di conseguenza l'art. 15 comma 9-bis del Dl 104/2013 non sancisce anzitutto alcuna apertura nella possibilità di ritenere il diploma di istituto magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, abilitante così come erroneamente riportato in alcuni siti specializzati o da alcuni comunicati di associazioni di diplomati magistrali. La disposizione ha solo evitato che alle scuole dell'infanzia paritarie (uniche interessate dalla disposizione in oggetto) fosse revocata la parità in presenza di personale non abilitato con la nuova procedura abilitante dei PAS o con percoso SFP.
Quindi le disposizioni riguardano solo il diploma conseguito presso le scuole magistrali circa l'insegnamento in scuole materne che vogliano ottenere o mantenere il riconoscimento della parità.
Nulla di quanto appena approvato con decreto 104/13 riguarda dunque il diploma di istituto magistrale valido per l'insegnamento nella scuola primaria e pertanto sono del tutto inattendibili e privo di fondamento normativo le voci che parlano di un riconoscimento del suo valore abilitante.

Come si ricorderà, sul valore abilitante dei diplomi magistrali, i cui possessori, chiedono di evitare i PAS (percorsi abilitativi) ritenendo il loro titolo già abilitante, oltre che di poter accedere ai corsi di sostegno, sono intervenute recentemente due sentenze del TAR che ne disconosce il suo valore abilitante e confermano le disposizioni dell'art.15, comma 16, del D.M. 249/10 che ha istituito i PAS. E ciò nonstante si invocasse un riconoscimento del valore abiltante anche equiparando il diploma magistrale a percorsi europei. In particolare nella sentenza TAR, depositata il 3 ottobre, i giudici nonostate i ricorrenti avessero allegato agli atti di causa
 missiva della Commissione Europea, non ravvisavano alcun contrasto con l'ordinamento comunitario, in particolare con la Direttiva 7 settembre 2005 n. 2005/36/CE, la quale non esclude affatto che ciascuno Stato membro possa subordinare l'accesso ad una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (in termini, T.A.R. Trento Trentino Alto Adige sez. I, 22 maggio 2013, n. 167).

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