Sentenza GdLUna nuova battaglia della saga per l'ingresso degli abilitati PAS e TFA e laureati SFP dopo il 2011 nelle GAE si è consumata oggi e ha visto subire da quest'ultimi una brusca battuta d'arresto con numerose sentenze del Tar appena pubblicate.
Con diverse sentenze "fotocopia", il Tar del Lazio, si è infatti espresso sulla richiesta di inserimento dei docenti abilitati PAS e TFA e laureati SFP respingendo la stessa e dando ragione al Miur.  Le sentenze danno un duro colpo alle speranze dei docenti che speravano nell'ingresso nelle GaE e che per poter aspirare all'agognato ruolo dovranno quindi tentare di vincere il prossimo concorso che si terrà almeno tra un triennio, tenendo conto che quello del 2016 al 22 ottobre ha visto la pubblicazione di 954 GM che coprono soltanto il 37,7% dei 63.712 posti messi a bando.
Nelle sentenze del TAR, di cui in anteprima PSN pubblica il testo integrale, si fa presente che la questione esaminata
 è 
del tutto analoga a quella decisa dalla stessa Sezione con precedenti sentenze come la n.10112/2016 le cui argomentazioni vanno integralmente richiamate, trattandosi nel caso specifico di docenti abilitatisi mediante frequenza di PAS (Percorsi abilitativi speciali) o TFA (Tirocinio Formativo Attivo) ovvero di docenti in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria con titolo abilitativo conseguito successivamente alla chiusura delle graduatorie permanenti. 

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Il TAR 
in particolare riferisce che ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr., ad esempio, TAR Lazio, III bis, n.4460/2015) sulla legittimità dei DD.MM n.235/2014 e n.325/2015 – con articolate argomentazioni del tutto sovrapponibili alle corrispondenti previsioni del decreto n.495/2016, impugnato con il presente ricorso che non ha fatto altro che confermare l' impossibilità di nuovi inserimenti nelle GAE.
Ma il TAR, per rafforzare le sue tesi, oltre che citare sue stesse sentenze, sposa in pieno le disposizioni del Consiglio di Stato che nell’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria n. 364/2016, sesta sez. si è pronunciato in merito alla chiusura delle Gae. 

Ma vediamo cosa dice in sostanza l'ordinanza 364/2016 del CDS citata dal TAR, emessa con provvedimento n. 364/2016 del 29 gennaio 2016 esaminando un ricorso presentato in appello (avverso ad una sentenza di rigetto del TAR), proposto da diplomati magistrali prima del 2002, da laureati in Scienze della Formazione primaria, da abilitati con corsi PAS e TFA e da idonei al Concorso a cattedre del 2012.

Il Consiglio di Stato è giunto a due diverse conclusioni distinguendo i titoli abilitanti conseguiti prima del 2006 (anno in cui le Graduatorie Permanenti sono diventate ad Esaurimento) e quelli conseguiti successivamente.

  • Per i diplomati magistrali, la questione viene passata all'adunanza plenaria (sezioni riunite) del CdS, in quanto il titolo, acquisito prima del 2006, ma riconosciuto come abilitante solo nel 2013, darebbe diritto retroattivamente all'inserimento nelle GaE dal 2006.

La perplessità espressa dai giudici è dovuta al fatto che non sia dimostrabile che i docenti coinvolti avrebbero presentato domanda di inserimento nelle GaE se ne avessero avuto la possibilità, tanto più che sono passati molti anni sia dal conseguimento del titolo che dall'istituzione delle GaE.

Se verrà dato rilievo alla prima argomentazione, sarà riconosciuto il diritto all'inclusione, vice-versa il decorso del tempo impedirebbe l'inserimento stesso.

  • Per i laureati in scienze della formazione primaria, abilitati con corsi PAS e TFA e idonei al concorso a cattedre del 2012, la VI sezione del CdS, rovesciando l'orientamento già espresso in sede cautelare dalla stessa sezione (solo con riferimento agli abilitati PAS e TFA), ha ritenuto che, al di fuori delle deroghe espressamente previste dal legislatore (da considerarsi eccezione alla norma), non sia possibile riconoscere il diritto all'inserimento a chi ha conseguito un titolo abilitante successivamente al 2006. Tale posizione è argomentata dal fatto che, con l'inserimento dei nuovi abilitati  "che allungherebbe i tempi del perseguimento del sistema previsto a regime, o lo renderebbe addirittura non perseguibile”, verrebbe meno la finalità di assorbimento totale del precariato prefissato al momento dell'istituzione delle graduatorie ad esaurimento.

 Il Tar pertanto, ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada respinto, anche con riferimento alla domanda risarcitoria della quale non sussistono i presupposti definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.