graduatorie

Sta facendo velocemente il giro del web una notizia diffusa attraverso un comunicato di una sigla sindacale subito ripresa, senza alcun riscontro, anche da siti specialistici, riguardante presunte sentenze del CDS a favore di docenti abilitati con TFA e PAS definite come "una vera e propria svolta per la carriera di migliaia e migliaia di docenti abilitati" in quanto sarebbero state accolte le richieste di inserimento in GAE, fatto che rappresenterebbe un vero sconvolgimento delle graduatorie stesse.
Iniziamo col dire subito che, non è la prima volta che vengono diffuse notizie del genere senza alcun riscontro, ma basta fare una verifica sul sito del Consiglio di Stato per accertarsi che non si tratta assolutamente di sentenze ma di ordinanze che quindi non hanno nessun carattere definitivo e per di più, a differenza di quanto si afferma su diversi siti, non dispongono neppure l'inserimento in GAE. Come sia possibile che notizie del genere siano diffuse senza un minimo di verifica della fonte resta davvero un mistero anche se dispiace vedere molti docenti illusi da notizie destituite di alcun fondamento.  
La redazione di PSN  ha infatti recuperato le ordinanze citate, la n. 4333-15 (riguardante TFA), 4335-15 (PAS), 4336-15 (PAS), 4338-15 (PAS), 4337-15 (non riguardante TFA e PAS ma gli esclusi per mancata presentazione domanda entro i termini) e come si può leggere in esse, a differenza di quanto si vorrebbe far credere, il CDS non ha disposto l'inserimento in Gae, nemmeno con riserva, ma ha soltanto ravvisato l'opportunità di una approfondita valutazione chiedendo al TAR di affrontare un esame della controversia nel merito. Scrivono infatti i giudici del CDS: "considerato che la complessità e la rilevanza delle questioni giuridiche proposte esigono
un’approfondita valutazione che solo un esame della controversia nel merito". 

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Pertanto il Consiglio di Stato accoglie l'appello cautelare ma senza emettere alcuna sentenza nel merito ma semplicemente rinviando nuovamente la discussione al TAR e disponendo unicamente che sia fissata l'udienza di merito in primo grado. Questo l'unico accoglimento concesso ai ricorrenti, senza alcun accenno ad inserimento in graduatoria ad esaurimento, neppure con riserva, a differenza di quanto si annunciava trionfalmente nei comunicati stampa diffusi dalla sigla sindacale, ripresi senza alcun riscontro da siti anche specialistici.
Questo infatti quanto si può leggere in ciascuna delle ordinanze citate: "
che quindi la domanda cautelare va accolta ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito da parte del giudice di primo grado;" e per questo motivo (PQM) "il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito in primo grado. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito."
Dunque le ordinanze, le cui copie possono essere liberamente scaricate dal sito del Consiglio di Stato dispongono semplicemente che ci sia una trattazione nel merito al TAR che in prima istanza le aveva rigettate avendo ritenuto nemmeno necessario un approfondimento della questione in giudizio. Le stesse ordinanze non fanno alcun rifermento all'accoglimento della richiesta di inserimento in Gae visto che i giudici scrivono "accoglie l'appello cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito in primo grado."

Va detto infine che a questo punto il TAR non è detto che nella sua valutazione di merito sia tenuta a rivedere gli orientamenti fin qui sempre espressi. In ogni caso siamo di fronte al gioco dell'oca, si è tornati al punto di partenza visto che il CDS ha semplicemente chiesto al TAR di esprimersi nel merito della vicenda e che comunque una eventuale sentenza del TAR rappresenterebbe solo un giudizio di primo grado, quindi non definitivo, visto che potrebbe poi essere appellato dal Miur al Consiglio di Stato. Solo un'eventuale pronunciamento favorevole in secondo grado, quindi al Consiglio di Stato, potrebbe chiudere definitivamente la controversia non essendo più appellabile e avere effettivamente effetti sconvolgenti  sulle graduatorie ad esaurimento ancora in essere.
In sostanza il CDS non disponendo nulla al riguardo dell'inserimento in GAE per PAS e TFA, neppure con riserva, ha di fatto negato quanto concesso finora ai diplomati magistrali. Va infatti osservato che l'unica ordinanza che invece ha avuta come effetto oltre che l'accoglimento di rinvio al Tar per fissazione di udienza di merito anche l'inserimento in graduatoria ad esaurimento ma con riserva, e questa non è certo una novità, è invece l'ordinanza 4334-2015 che riguarda invece i diplomati magistrali entro il 2001-2. Anche in tal caso non si tratta però di una sentenza definitiva nel merito ma solo una ordinanza cautelare del CDS che a differenza delle ordinanze sopra citate scrive "considerato che a un primo esame l’appello cautelare appare assistito da consistente ”fumus boni juris” e che l’interesse delle parti appellanti va tutelato mediante l’inserimento con riserva nella graduatoria a esaurimento;" disponendo quindi, soltanto per questa categoria, specificatamente l'inserimento in graduatoria ad esaurimento ma con riserva in attesa di giudizio di merito del TAR.

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