Pubblicato sul sito Miur il bando del TFA secondo ciclo. Scadenza delle domande il 16 giugno, prova preselettiva unica su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di concorso. Di seguito riportiamo i requisiti per poter presentare domanda e le tipologie delle prove.

Iscriviti alla nostra Fan page

Requisiti di accesso:

  1. Possono partecipare alle prove di accesso di cui all’articolo 1 coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, fissato al 16 giugno 2014:
    1. siano in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22. Sono altresì considerati titoli di ammissione alle classi di concorso le lauree previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 gennaio 2009 e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009;
    2. per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica.
  2. Possono iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare coloro che conseguono i titoli di ammissione di cui al comma 1 dopo le medesime prove preselettive e, comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014. I soggetti che, pur superando il test preliminare, non siano a tale data in possesso dei titoli di ammissione previsti, sono esclusi dal prosieguo della procedura e non possono partecipare alle successive prove selettive.

  3. Possono altresì iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare dei percorsi di cui all’articolo 2 coloro che conseguono il titolo di abilitazione dopo le medesime prove preselettive e, comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014. I soggetti che, pur superando il test preliminare, non siano a tale data in possesso dei titoli di ammissione previsti, sono esclusi dal prosieguo della procedura e non possono partecipare alle successive prove selettive.

Di seguito invece le caratteristiche delle prove di accesso:

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010, la prova di accesso consiste in:

a) un test preliminare predisposto da una Commissione nazionale nominata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di contenuto identico su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione;
b) una prova scritta;
c) una prova orale.

2. Le prove di accesso vertono sui programmi disciplinari per le relative classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 80, ovvero, per le classi di concorso ivi non contemplate, sui programmi disciplinari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 agosto 1998, n. 357. I predetti programmi sono integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso, con riferimento ai provvedimenti attuativi del riordino del primo e del secondo ciclo di istruzione.

3. Il test preliminare e la prova scritta sono soggetti ad annullamento, qualora riportino la firma o segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato.

4. La prova preselettiva si svolgerà entro il mese di luglio 2014, mente le successive prove saranno espletate entro il mese di ottobre 2014.

Art. 7
Test preliminare

1. Il test preliminare intende verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto d’insegnamento di ciascuna classe di abilitazione e il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell’ambito della competenza dell’italiano ed è predisposto da una commissione nazionale nominata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Il test preliminare ha il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione e si deve svolgere entro il mese di luglio 2014. Il calendario, definito a livello nazionale, e le modalità di svolgimento del test preliminare sono comunicate con successivo decreto direttoriale.

3. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.

4. Coloro che superano la prova preliminare sono ammessi con decreto del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale alla successiva prova scritta presso l’ateneo regionale indicato ai sensi del successivo comma 5.

5. All’esito del test preliminare, con successivo decreto direttoriale, sono individuati i termini e le modalità in base ai quali ciascun candidato, ammesso alle successive prove scritte, può indicare con apposita integrazione dell’originaria domanda on line, l’Ateneo presso il quale intende svolgere le prove scritte e orali ed eventualmente frequentare il percorso di TFA.
6. Con il medesimo decreto direttoriale di cui al comma 5, sono altresì definite le modalità con le quali i candidati ammessi alle prove scritte possono indicare due ulteriori Atenei, ubicati in altre Regioni, presso i quali svolgere il percorso di TFA qualora, al termine dell’intera selezione, sebbene abbiano superato tutte le prove selettive, non si siano collocati in posizione utile per l’accesso nell’Ateneo originariamente prescelto. Per effettuare la ridistribuzione di tali candidati idonei si tiene conto delle preferenze espresse dagli stessi candidati e del punteggio finale, in valore assoluto, conseguito da ciascun candidato. I termini e le modalità con cui avviene la ridistribuzione degli idonei sono indicate con un successivo decreto.

7. Ciascuno Ufficio scolastico regionale nomina una commissione di vigilanza presente durante l’espletamento della prova preselettiva, alla quale è affidato il compito di garantire la correttezza dello svolgimento della prova.

Art. 8
Prova scritta

1. La prova scritta è valutata in trentesimi.

2. Criteri:
a) l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce;
b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana, e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;
c) nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di TFA;
d) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è prevista una prova di analisi del testo;
e) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue classiche è prevista una prova di traduzione;
f) nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta essere integrata da una prova pratica in laboratorio.

3. I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno conseguito una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di classi di concorso che prevedono anche la prova pratica in laboratorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, lettera f), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.

4. I contenuti e il calendario delle prove scritte sono predisposti autonomamente dall’Ateneo che ne assicura adeguata pubblicità. Le prove devono comunque essere espletate entro il mese di ottobre 2014.

Art. 9
Prova orale

1. La prova orale, valutata in ventesimi, si considera superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20.

2. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al corso di TFA.