Sostegno a domicilioHa fatto molto discutere un emendamento che era stato proposto dai senatori di Italia Viva, D. Faraone e D. Sbrollini, in un primo momento approvato dalla Commissione Istruzione del Senato e che solo nel maxi-emendamento votato ieri in Senato è stato stralciato. Stiamo parlando dell'emendamento 1.72 a firma Faraone, Sbrollini che aveva previsto che, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica, gli insegnanti con specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita prestassero prioritariamente l'attività presso il domicilio degli alunni aventi diritto al maggior numero di ore settimanali di istruzione domiciliare che ne facciano richiesta. Gli insegnanti di cui al presente articolo svolgono la propria attività domiciliare con dotazione di dispositivi di protezione individuale e assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

L'emendamento è stato invece stralciato nella votazione finale su parere del MEF in quanto tali disposizioni comportano oneri non "QUANTIFICATI o COMUNQUE PRIVI DI COPERTURA E DI RELAZIONE TECNICA NON IDONEA". Si legge infatti nella nota MEF datata proprio 28 maggio, qui allegata quanto segue:

 

"La disposizione prevede per tutti i bambini, le bambine, gli alunni e le alunne con disabilità, durante i periodi di sospensione delle attività, interventi di tutti i docenti anche di sostegno sia durante le lezioni virtuali che durante le eventuali lezioni in presenza anche a domicilio. Nel concordare con il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio si rappresenta che la disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura Inoltre, si segnala che la vigente normativa contrattuale non prefigura tra gli obblighi contrattuali l'accompagnamento in presenza anche domiciliare diretta del personale dedicato all'assistenza dell'alunno disabile (fra i quali sana ricomprai anche i collaboratori scolastici). L'applicazione potrebbe comportare un oneroso contenzioso e necessità di utilizzo di ulteriore personale. Infine, la proposta è suscettibile di determinare oneri non quantificati per compensare le attività straordinarie.

Questo il testo dell'emendamento prima approvato e poi stralciato nel decreto scuola approvato definitivamente al Senato:
1.72 (testo corretto) FaraoneSbrollini

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

        «7-bis. Nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, gli insegnanti con specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita prestano prioritariamente l'attività presso il domicilio degli alunni aventi diritto al maggior numero di ore settimanali di istruzione domiciliare che ne facciano richiesta. Gli insegnanti di cui al presente articolo svolgono la propria attività domiciliare con dotazione di dispositivi di protezione individuale e assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

        7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis costituisce criterio prioritario per l'attribuzione delle risorse utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»