Pina – buonasera,sono un’insegnante di scuola primaria a t.i. mia figlia è nata il 24/11/2004 vorrei sapere se posso usufruire del congedo  visto che fino a novembre è nell’ottavo anno.

 

Paolo Pizzo – Gentilissima Pina,

non hai specificato se e di quanti mesi di congedo hai fruito. In ogni caso di seguito ti indico cosa ti potrebbe interessare.

  • A chi spetta e per quanto tempo

La madre e il padre, infatti, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita per ogni bambino per un periodo complessivo continuativo o frazionato, di 10 mesi, elevabili ad 11.

In particolare, la madre lavoratrice, trascorso il periodo previsto per il congedo di maternità (già astensione obbligatoria) dopo il parto, può fruire entro l’8° anno di età del bambino (e, cioè, fino al giorno, compreso, dell’8° compleanno) di un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi ed il padre lavoratore di un congedo parentale, continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabili a 7, sempre entro l’8° anno di età del bambino.

La madre e il padre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre lo può utilizzare anche durante i tre mesi di congedo obbligatorio post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi giornalieri (già permessi per allattamento) ex art. 10 della legge 1204/71.

  • La retribuzione dopo i 3 anni e fino agli otto (il tuo caso)

Dal giorno successivo al compimento del terzo compleanno e fino agli otto anni (compreso il giorno dell’ottavo compleanno), fermo restando la retribuzione per intero per i primi 30 giorni, qualora non siano stati fruiti nei primi 3 anni di vita del bambino, il congedo parentale per qualunque periodo residuo o gli eventuali ulteriori periodi eccedenti i 6 mesi (fino ad un massimo di 10 o 11 mesi previsti dalla legge), comunque computati nell’anzianità di servizio ma che comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, sono remunerati solo con l’indennità del 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo. Per l’anno 2013 è pari a 16.101,47, circolare INPS 47/2013, in caso contrario non sono retribuiti.

In tal caso il dipendente dovrà rendere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 nella quale attesti, sotto la sua responsabilità, che il reddito imponibile percepito nell’anno di riferimento non superi il predetto limite.

Nessuna indennità se si supera il limite reddituale (il periodo anche se non retribuito sarà valido ai fini dell’anzianità di servizio con riconoscimento del servizio di pre ruolo e di ruolo).

Per calcolare l’indennità del 30% si prende in considerazione la retribuzione del periodo mensile scaduto e immediatamente precedente ogni periodo di astensione richiesto, anche in via frazionata.

Pertanto, va dichiarato il reddito individuale presunto riferito all’anno in corso, con necessità di dichiarazione definitiva, ai fini degli eventuali conguagli, alla scadenza dei termini per la denuncia dei redditi.

Per reddito individuale del dipendente si intende il reddito lordo imputabile esclusivamente al dipendente che usufruisce del congedo, escludendo il reddito degli altri componenti la famiglia, e comprensivo di tutte le fonti di reddito ad esclusione della prima casa, del TFR e delle relative anticipazioni, di emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata, di redditi esenti o già tassati alla fonte.

Il reddito si intende al lordo di qualsiasi detrazione (oneri deducibili) e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi fruiti senza diritto a trattamento economico sono coperti contribuzione figurativa fino al 200% dell’assegno sociale INPS con possibilità di integrazione volontaria per la parte di retribuzione eccedente.

 

 

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/09/07/congedo-parentale-fruizione-del-congedo-prima-del-compimento-dellottavo-anno-del-figlio/