Scuola – Desideriamo confrontarci con il vostro servizio di consulenza su una questione che siamo in disaccordo con qualche altra scuola che la pensa diversamente da noi. Veniamo al punto: al supplente temporaneo che sostituisce la titolare nella scuola dell’Infanzia dal lunedì al venerdì, spetta o non spetta la conferma della supplenza se la titolare si riassenta nuovamente il lunedì ma con tipologia di assenza diversa dalla precedente (es.: prima settimana malattia del figlio, seconda settimana malattia propria). Secondo la nostra interpretazione dovrebbe essere prioritaria la continuità didattica, secondo qualche altra istituzione scolastica bisogna riconvocare nuovamente.

 

Paolo Pizzo – Gentile Scuola,

l’istituto della proroga e della conferma dei contratti per i docenti assunti a tempo determinato è contenuto nel D.M. 131/2007 che all’art. 7 (“Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto”), commi 4 e 5 prescrive:

  • Comma 4: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto” ;
  • Comma 5: “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni “.

Oltre a questi due fondamentali punti di riferimento normativi ve ne sono altri contenuti in alcuni artt. del CCNL/2007 e nelle note e O.M. emanate dal MIUR nel corso degli anni e che regolano casi particolari (es. quello della proroga di un contratto per gli scrutini ed esami a lezioni concluse; il diritto alla proroga di una supplenza della docente collocata in maternità).

Il caso tipico di cui al quesito:

Titolare assente dal lunedì al venerdì (sabato “giorno libero” o chiusura della scuola per “settimana corta”) causa malattia (o altro tipo di congedo che si configuri come “assenza temporanea”). Il supplente sottoscrive un contratto fino al venerdì.

Il titolare rinnova l’assenza (nuovo certificato) a partire dal lunedì successivo.

Al supplente già in servizio dev’essere prorogata la supplenza a decorrere dal sabato (la scadenza del precedente contratto è infatti venerdì).

Se il contratto invece termina il sabato e l’assenza del titolare si rinnova a partire dal lunedì, la decorrenza sarà la domenica.

 

La proroga contrattuale al supplente non ammette soluzione di continuità tra un contratto e un altro.

 

Una domanda molto frequente è se il diritto del supplente alla proroga o conferma del contratto decade al cambio della tipologia di assenza del titolare.

Si chiede quindi se quando ciò accade si debba riscorrere la relativa graduatoria dei supplenti.

La risposta è che il diritto alla proroga o conferma del contratto non decade assolutamente in quanto ciò che rileva ai fini della continuazione della supplenza è esclusivamente la continuità dell’assenza del titolare e non la causa che ne ha determinato l’assenza.

A questi dubbi aggiungiamo due “leggende” che circolano nelle istituzioni scolastiche relative all’obbligo del rientro del titolare tra un’assenza e l’altra, qualora cambi la tipologia dell’assenza, e al fatto che il docente che fruisce dei permessi 104/92 (3 giorni al mese) non possa essere sostituito da un supplente.

Tutte e due le questioni sono prive di fondamento normativo: nessuna norma impone ad un docente il rientro in classe tra un’assenza e l’altra, qualora cambi la tipologia dell’assenza (es. primo periodo di assenza per malattia e secondo periodo di assenza per congedo parentale/permessi 104/92), altresì nessuna norma stabilisce che il docente assente per i giorni di cui alla legge 104/92 non possa essere sostituito da un supplente temporaneo (se quindi il titolare non rientra in classe tra una prima assenza per malattia e una seconda assenza per fruizione dei permessi 104/92, al supplente dev’essere garantita la continuità didattica e quindi la proroga/conferma della supplenza).

 

 

Pertanto, a mio avviso basta solo leggere l’art.7/4 citato per capire che non vi è alcun accenno o riferimenti anche indiretti alla tipologia di assenza del titolare.

Se poi pensiamo che la continuità è in primis degli allievi e solo in subordine dei docenti, viene da sé che ciò che rileva ai fini della continuità del supplente è solo l’assenza del titolare. A nessuno, tanto meno alle segreterie, deve interessare a che titolo si sia assentato il titolare.

La vostra posizione è quella giusta. Le altre scuole rischiano inutilmente un contenzioso.

 

 

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/09/04/supplenze-ai-fini-della-proroga-della-supplenza-non-rileva-la-tipologia-di-assenza-del-titolare/