red - Il sindacato USB propone una mini guida per arrivare informati alle convocazioni annuali per le supplenze: priorità di scelta della sede, completamento orario, rispetto della nomina accettata, firma celere del contratto i passaggi più importanti.

 

  • Nessun dirigente scolastico può esercitare alcuna pressione nei confronti del supplente a "scegliere"; o addirittura a “non scegliere” qualche sede di servizio in nome di una presunta continuità didattica da assicurare ad una classe o ad un alunno certificato per il sostegno. Il problema della mancata continuità didattica è grave e va risolto ma non certo con malcelate forme di chiamata diretta bensì con la stabilizzazione dei precari. L'USB allerterà subito le forze dell'ordine nel caso di atteggiamenti anomali da parte dei DS durante le operazioni di nomina e denuncerà i responsabili di tali eventuali atti agli uffici preposti.
  • I benefici relativi alla Legge 104 , in sede di nomina, consistono nel diritto alla priorità di scelta a parità di posto. Ciò significa che se sono presenti 10 posti interi fino al 31 agosto, i beneficiari della Legge 104 presenti fino al posto numero 10 scelgono per primi (in caso di rinunce chiaramente si scorre in basso la graduatoria). I beneficiari oltre la posizione 10 potranno far valere la precedenza su posti interi fino al 30 giugno, assegnati i quali potranno far valere la precedenza i beneficiari collocati in posizione utile per gli spezzoni. Ricordiamo che la precedenza vale solo per il comune di residenza propria o del familiare da assistere o, in mancanza di posti, per il comune viciniore (da intendersi non solo sulla base della distanza, ma anche del numero di comuni presenti tra quello di residenza e la sede scolastica).
  • In seguito ad eventuali nomine su spezzoni , se c'è la possibilità di completamento di cattedra (a seguito di convocazione dalle graduatorie d'Istituto), l'orario delle lezioni, come l'USB in totale solitudine va dicendo da anni, va adeguato anche in corso d'anno. E' quanto si evince, nonostante l'avversione di molti dirigenti scolastici, da un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Ancona (512/2010), dalla sentenza della Corte d'appello di Potenza (72/2012) e da altri tribunali in primo grado di giudizio come quello di Rimini. Ricordiamo che ai sensi del regolamento delle supplenze in vigore, il diritto al completamento va garantito anche tramite l'eventuale frazionamento della cattedra . L'USB mette, gratuitamente , a disposizione i propri avvocati per avviare eventuali ricorsi davanti al giudice volti al rispetto dell'elementare diritto al completamento di cattedra.
  • Si ricorda che, sebbene la Legge Brunetta abbia tolto “l'assegnazione del personale ai plessi” dalle materie di contrattazione RSU, il dirigente non può agire a suo piacimento, ma deve attenersi ai criteri indicati dalla nota ministeriale 6900/2011. La scelta del tipo di posto in sede di convocazione deve essere rispettata all'atto dell'assegnazione del docente. Non è quindi ammissibile la pratica (sempre più frequente specie alla primaria) di imporre ai precari un impiego diverso da quello proposto e accettato alle nomine (un posto di sostegno o di lingua inglese o su sede carceraria ad esempio), magari solo per accontentare un “amico” del dirigente che ambisce ad un posto che non gli spetta.
  • Per i docenti degli istituti superiori che vengono nominati per l' a.s. 2013/14 su una scuola diversa da quella presso cui hanno prestato servizio l'a.s. 2012/13 non rimane alcun obbligo di servizio (somministrazione e correzione di prove relative al saldo del debito, scrutini di studenti con giudizio sospeso ecc.) nei confronti della scuola di servizio dell'anno passato. La nota prot. n. 7783 del 10 luglio 2008, chiarisce infatti " l'art. 8, comma 6, dell' O.M. n. 92/2007 prevede, altresì, l'ipotesi in cui alcuni componenti del consiglio di classe siano stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescenza. In tal caso essi possono essere richiamati e compete loro il rimborso spese . Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico, acquisita agli atti della scuola la loro espressa volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina, secondo la normativa vigente". Di nuovo fanno leva su un presunto “senso di responsabilità” che dovrebbero avere quegli stessi docenti che vengono però licenziati e riassunti, senza vergogna, ad uso e consumo dell'Amministrazione tra giugno e settembre. Basterebbe stabilizzare i precari!
  • Si raccomanda di insistere per firmare subito il contratto (sulla base delle ore assegnate in sede di nomina, senza sorprese dell'ultima ora) e che questo venga immediatamente registrato sul sistema del MEF con il codice del dirigente scolastico, in modo da evitare ritardi nei pagamenti. Accertarsi, anche quando siamo chiamati dalle scuole, se si tratta di uno dei pochi posti vacanti (cioè già nell'organico di diritto) e in quel caso pretendere il termine del contratto al 31 agosto e non a giugno o addirittura a fine lezioni scolastiche. Occorre poi prestare attenzione sui punti relativi al godimento delle ferie. Immaginiamo infatti che molti istituti tenteranno di far siglare contratti che prevedono già richieste di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni. In tal caso occorre protestare (chiedendo di fornire la normativa di riferimento) e avvisare immediatamente la locale sede dell'USB per consentirci di intervenire.

L'USB invita, anche per l'a.s. 2013/2014, tutti i docenti (precari e di ruolo) a non accettare eventuali ore aggiuntive eccedenti le 18 settimanali sia per consentire la presa di servizio al massimo numero possibile di aspiranti docenti inclusi nelle graduatorie sia per non fornire alcun alibi e/o giustificazione alle infami pretese del ministro di turno di aumentare l'orario di lavoro degli insegnanti . L'offensiva governativa, solo per il momento apparentemente rientrata, di portare la settimana lavorativa di tutti i docenti (precari e di ruolo) a 24 ore di lezione frontale, a parità di salario, si è sempre basata infatti sul sempre attualissimo luogo comune secondo cui il lavoro dell'insegnante si limiterebbe a quello svolto in classe. La politica del Governo su questo punto è evidente. Le ore di lezione eccedenti alle 18 settimanali o 24 alla primaria (come buona parte delle attività aggiuntive) oggi sono facoltative e retribuite ma domani, quando all'opinione è pubblica e agli stessi lavoratori, si sarà cercato di far credere che è materialmente possibile insegnare per 24 ore settimanali nelle scuole medie e superiori, quelle ore aggiuntive potranno così diventare, molto probabilmente, obbligatorie e gratuite per Legge.

 

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