BruschiL'ispettore del Miur, il dott. Max Bruschi, è intervenuto sulla sua pagina fb con un post riguardo la pratica, sembra molto diffusa, di dichiarare titoli non posseduti per l'accesso al concorso 2016. L'ispettore in un duro post ha messo in evidenza i rischi che corre chi, con tanta leggerezza (e poca furbizia) dichiara titoli pensando di farla franca sia rispetto al requisito d'accesso e sia per i titoli aggiuntivi che danno punteggio nella prova concorsuale.
Il rischio concreto, avverte, il dott. Bruschi è quello di dover affrontare un processo penale per false dichiarazioni, visto che l'USR è obbligato a trasmettere la notizia di reato alla Procura della Repubblica.
Questo il post dell'ispettore Bruschi:
"‪#‎concorsodocenti2016‬. Ho avuto diverse segnalazioni a proposito di candidati inseritisi nelle procedure concorsuali a cattedra senza avere i titoli prescritti. Ci sarebbe chi risulta aver dichiarato il possesso dell’abilitazione e, nella zona dedicata, aver inserito lauree, diplomi, master etc. privi di qualsivoglia valore abilitante. Si sia trattato di superficialità o di furbizia, poco conta. Conta invece che gli USR responsabili della procedura possono non solo escludere i suddetti candidati in qualunque momento, ma sono obbligati (ed è giusto che lo facciano), nel caso di false dichiarazioni, a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica.

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La falsa autocertificazione è un reato. Ai sensi del DPR 445/2000 , “Art. 76 (L) Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”. Preciso che l’articolo 46, comma 1, lettera n esplicita “qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica”. Aggiungo che, qualora un candidato riuscisse a eludere tutti i controlli e ad arrivare in graduatoria di merito, non solo il “nodo” verrebbe definitivamente al pettine all'atto dell'immissione in ruolo (ed è già successo), ma la situazione non sarebbe sanabile in alcun modo, perché “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75 DPR 445/2000). 

A chiarezza ulteriore, faccio un esempio pratico. Se un candidato a posti a ITP ha dichiarato il possesso di una abilitazione, pur avendo il diploma o qualsivoglia titolo che abilitazione NON è, ricade, avendo fatto nella domanda telematica una autodichiarazione falsa, nei rigori amministrativi e penali, anche nel caso in cui i suoi pari titolo, ricorrenti, dovessero ottenere ragione. Perché un conto accampare un diritto e vederselo riconosciuto in via giurisdizionale, altro conto è cercare di (non trovo altro termine) barare.
Forse chi non ha le carte in regola farebbe bene a fare un passo indietro. Che non cancellerebbe il reato, ma lo attenuerebbe.