Sentenza TarDuro colpo per le speranze dei candidati non abilitati di partecipare al concorso docenti. I giudici del TAR, con due distinte ordinanze hanno respinto i ricorsi di docenti laureati e di Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) non abilitati che, con richiesta cautelare, chiedevano la partecipazione al concorso docenti 2016 senza il possesso della specifica abilitazione SSIS, TFA o PAS e che invocavano l'applicazione della stessa clausola di salvaguardia che aveva consentito già la partecipazione ai non abilitati al concorso 2012.

 

Nello specifico con l'ordinanza 1666-2016 i giudici del Tar Lazio hanno respinto la richiesta di partecipazione al concorso di docenti solo laureati ritenendo che il Miur abbia correttamente interpretato e applicato le norme richiamate dai ricorrenti ed evidenziando che non sono stati ravvisati profili di illegittimità costituzionale delle citate norme legislative. Nell'ordinanza si respinge la richiesta in considerazione del fatto che:

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  • la professione di insegnante rientra tra le cd. professioni regolamentate di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), della direttiva 2005/36/CE;
  • già l’art. 402 del d. lgs. n. 297 del '94 (Testo unico della scuola) aveva stabilito che l’abilitazione all'insegnamento rappresentasse il titolo di accesso per il concorso a cattedre d’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
  • con il successivo decreto interministeriale n. 460 del '98, è stato disciplinato il regime transitorio volto a consentire la partecipazione al primo concorso bandito successivamente all'entrata in vigore del nuovo sistema ai soggetti in possesso del solo titolo di laurea (artt. 1 e 2 del decreto n. 460/1998 cit.);
  • tale regime transitorio non è stato ritenuto invocabile dalle ricorrenti laureatesi l’una, in data 24 giugno 2010, l’altra, in data 11 ottobre 2006, in epoca ben successiva all'introduzione del sistema imperniato sulla necessità del titolo di abilitazione ai fini dell’accesso all'insegnamento SSIS o TFA non avendo neppure richiesto di partecipare al primo concorso utile bandito con d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, ancorché limitatamente ad alcune regioni, per la medesima classe concorsuale A50 (ex A60);

Tanto premesso i giudici dunque non hanno ritenuto sussistere il fumus boni juris necessario per l’accoglimento della domanda cautelare respingendo la richiesta di partecipazione al concorso in assenza del titolo abilitativo per i ricorrenti solo laureati.
Con l'ordinanza 1664-2016 invece i giudici hanno rigettato il ricorso in cui si chiedeva l'accesso al concorso per docenti ITP solo diplomati e non in possesso di abilitazione. L'ordinanza è interessante anche perchè sono stati valutati aspetti validi anche per i docenti solo laureati e non considerati nell'ordinanza 1666-2016. A tal proposito, il collegio giudicante argomenta il rigetto con le seguenti considerazioni: 

  • Già con il testo unico della scuola, D.Lgs 297-94 all'art. 402, si richiedeva quale titolo di accesso al concorso a cattedra l'abilitazione all'insegnamento;
  • il comma 1, lett. c), dell’art. 402 del Testo unico richiamato escludeva, per gli insegnanti tecnico pratici,la necessità del possesso della laurea, facendo conseguentemente salva l’ammissione al concorso a cattedra per le scuole secondarie, con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, ma soltanto fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 341 del 1990, ossia, per gli insegnanti della scuola secondaria, delle S.S.I.S.;
  • sebbene le suddette S.S.I.S., scuole di specializzazione post laurea, non siano mai state attivate per gli insegnanti in possesso del solo diploma di istruzione secondaria superiore, come appunto per gli insegnanti tecnico pratici, e sono state, comunque, sospese a decorrere dall'anno accademico 2008/2009, il concorso indetto con D.D.G. n. 82 del 2012, ha espressamente consentito, per i posti di insegnante teorico pratico, la partecipazione ai candidati in possesso solo del titolo di studio del diploma di istruzione secondaria superiore.
  • Tuttavia, i predetti insegnanti - seppur esclusi dalla partecipazione ai successivi T.F.A. che sostituiscono le SSIS - potevano, invece, comunque, partecipare alla procedura speciale di abilitazione, cd. P.A.S., attivata ai sensi del D.M. n.81 del 2013 per tutte le classi concorsuali e, pertanto, anche per le classi afferenti agli insegnamenti tecnico pratici;
  • il requisito di accesso ai suddetti P.A.S., ossia di avere svolto almeno 540 giorni di servizio suddivisi in tre anni scolastici e con almeno 180 giorni in ciascuno dei predetti anni, ritenuto da parte ricorrente preclusivo per la specifica situazione della medesima, è stato ritenuto illegittimo con la sentenza del C.d.S. n. 4751/2015 e, tuttavia, parte ricorrente non deduce, in ricorso, di avere agito in giudizio avverso la predetta clausola di partecipazione ritenuta illegittima, e pertanto non può ritenersi fondatamente che la stessa si sia trovata nell'impossibilità assoluta di acquisire l’abilitazione richiesta.
  • Va tenuto, altresì, in considerazione che, comunque, deve aversi riguardo non alla specifica situazione di ciascun aspirante candidato alla partecipazione alla procedura concorsuale ma all'astratta possibilità di abilitazione assicurata dal sistema nel suo complesso;

Tanto premesso il Tar ne deduce che l’amministrazione, non era pertanto tenuta, in alcun modo, a riproporre, anche per il concorso 2016, una cosiddetta clausola di salvaguardia, per gli insegnanti tecnico pratici, analoga a quella già applicata nel precedente bando del concorso 2012.
Ma i giudici si esprimono anche sul "principio dell'affidamento" evidenziando che nessuna violazione è stata perpetrata nei confronti di parte ricorrente, anche in considerazione della circostanza che, sin dal T.U. n. 297 del 1994, ai fini della partecipazione al concorso a cattedre, è stato richiesto il possesso della relativa abilitazione e, pertanto, non vi sono estremi per ritenere che si tratti dell’intervenuta approvazione di una normativa (innovativa) con valenza retroattiva.
Anche la circostanza che per i docenti cd. I.T.P. non sia mai stato istituito un percorso abilitante ordinario, citato anche dal CSPI nel parere del 7-01-2016, non assume valenza risolutiva tenendo presente che, per questi ultimi, comunque, si è proceduto con indizione di percorsi speciali di abilitazione (PAS);

Ma nell'approfondita disamina del TAR sono state rigettate anche altre numerose motivazioni addotte da parte ricorrente trai le quali quelle

  • riguardanti l'essere rimasti esclusi dalla partecipazione al piano straordinario di assunzioni in ruolo di cui alla richiamata legge n. 107 del 2015, in quanto non inserita nelle cd. G.A.E., e che non può ritenersi valido motivo ai fini di una positiva valutazione della legittimità del requisito di accesso alla procedura concorsuale.
  • la circostanza che parte ricorrente, non abilitata ed iscritta nella terza fascia delle graduatorie di istituto, non possa invocare una disparità di trattamento perchè destinataria di incarichi a tempo determinato, sulla base del titolo di studio di cui sopra, ma non invece di proposte di assunzione a tempo indeterminato
  • la circostanza che, ai sensi della legge n. 107 del 2015, il dirigente possa utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per cui gli stessi sono abilitati, non esonera parte ricorrente dal possesso del titolo di abilitazione ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale;

Tanto premesso, il Tar non ha ravvisato alcun profilo di illegittimità costituzionale anche tenendo conto che:

  • la professione di insegnante rientra tra le cd. professioni regolamentate di cui all’art. 3, comma 1, lett. A), direttiva 2005/36/CE;
  • già l’art. 402, d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 aveva stabilito che l’abilitazione all’insegnamento rappresentasse il titolo di accesso per il concorso a cattedre d’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
  • seppur i termini abilitazione e/o idoneità non rientrino nelle definizioni adottate dalle citate direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE non se ne può ricavare necessariamente che l’abilitazione non sia necessaria ai fini dell’esercizio della suddetta professione;

Tanto argomentato non si ravvisa sussistere il fumus boni juris necessario per l’accoglimento della richiesta domanda cautelare e pertanto si rigetta la richiesta di partecipazione al concorso in carenza del titolo di abilitazione.
Va detto che queste due ordinanze sono le prime ad oggi disponibili e che altre udienze sono in programma per il 21 aprile ma è chiaro che l'orientamento del TAR non potrà che uniformarsi ad esse.
Sicuramente la partita non è chiusa perchè dopo il TAR la partita si sposterà al Consiglio di Stato che potrebbe riaprire i giochi, ma a questo punto i tempi sarebbero strettissimi per ottenere provvedimenti cautelari di ammissione al concorso con riserva visto che entro il 28 aprile partiranno le prove concorsuali.
in allegato le due ordinanze del TAR.