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Su quei 7 posti ci sono le speranze di 464 dirigenti scolastici. L’Amministrazione tenga il timone nella tempesta giudiziaria che investe USR Campania (e MIM)

Il decreto cautelare del TAR Campania non ha riconosciuto alcun diritto agli idonei né disposto l’accantonamento dei sette posti richiesti, ma ha ordinato un riesame amministrativo. Una “relazione possibile per 464 possibili contro interessati” ricostruisce il quadro normativo, evidenzia gli effetti sistemici che un diverso esito produrrebbe sulla mobilità interregionale e propone una soluzione, ma onde forza 7 – sulle altre regioni con idonei – rischiano di agitare anche il mare dei riservisti

LA PRIORITÀ DELLA MOBILITÀ INTERREGIONALE SUI POSTI VACANTI E DISPONIBILI E L’INFONDATEZZA DELLA PRETESA DI ACCANTONAMENTO PREVENTIVO A FAVORE DEGLI IDONEI DEL CONCORSO ORDINARIO DDG 2788/2023

Pubblichiamo una relazione con le osservazioni in risposta al Decreto cautelare monocratico del T.A.R. Campania, Sez. IV, del 6 luglio 2026 (R.G. n. 4228/2026), a supporto del riesame ex art. 56 c.p.a. e dell’intervento ad opponendum dei dirigenti scolastici interessati alla mobilità interregionale
Redatta dal Gruppo (contro-) interessati Mobilità Dirigenti Scolastici Campani

Relazione tecnico-giuridica

Premessa — l’oggetto del decreto e ciò che esso non ha deciso

Con decreto monocratico del 6 luglio 2026 il Presidente della Sez. IV del T.A.R. Campania, sul ricorso proposto da sette candidati idonei della graduatoria del concorso ordinario regionale DDG MIUR n. 2788 del 18 dicembre 2023 (collocati fra il 34° e il 41° posto), ha ordinato all’Ufficio Scolastico Regionale della Campania di riesaminare, entro il 15 luglio 2026, il provvedimento prot. 0062503 del 25 giugno 2026, verificando la correttezza del prospetto di ripartizione dei posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2026/2027 e la sua compatibilità con l’art. 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Occorre muovere da un dato che i ricorrenti tendono a offuscare: il decreto non decide il merito. Il Presidente ha espressamente riservato al Collegio, alla camera di consiglio fissata per il 10 settembre 2026, «ogni approfondimento anche in termini di fumus boni iuris». La misura adottata non accerta alcun diritto degli idonei, non impone alcun accantonamento in loro favore e — soprattutto — non accoglie la domanda subordinata di accantonamento dei 7 posti formulata in ricorso. Essa si limita a un ordine di riesame, cioè a una rivalutazione amministrativa che l’USR ben può concludere confermando la propria ripartizione, ove ne dimostri la conformità alla legge. La presente relazione fornisce a tal fine l’apparato argomentativo.

Il difetto di contraddittorio: i veri controinteressati non sono stati evocati in giudizio

Lo stesso decreto riconosce che i controinteressati «si individuano nei dirigenti scolastici interessati alla mobilità interregionale», ma rileva che costoro non sono nominativamente indicati né agevolmente individuabili, sicché la notifica è stata ritenuta valida verso la sola parte pubblica. Ne discende una conseguenza che va posta in chiaro: il giudizio si è instaurato in assenza dei soggetti il cui diritto è direttamente e frontalmente inciso dalle pretese attoree. I dirigenti scolastici che hanno presentato istanza di mobilità interregionale (controinteressati non evocati) — stimati in circa 464 secondo il monitoraggio del Gruppo, titolari di un interesse eguale e contrario a quello dei ricorrenti — sono pienamente legittimati a intervenire ad opponendum nel giudizio di merito e a far pervenire all’Amministrazione, in sede di riesame, le osservazioni che seguono.

Parte I — Il merito: la sequenza legale e l’infondatezza della pretesa dei ricorrenti

1. La distinzione insuperabile tra vincitore e idoneo

Nel diritto concorsuale pubblico le posizioni giuridiche del vincitore e dell’idoneo sono strutturalmente diverse, e nessuna norma della Legge di Bilancio 2026 le ha soppresse. Il vincitore vanta un diritto soggettivo perfetto all’assunzione sui posti messi a bando (i posti autorizzati dal MEF e banditi con il DDG 2788/2023): tali posti costituiscono un’obbligazione della Pubblica Amministrazione e vanno garantiti prioritariamente. L’idoneo, al contrario, è titolare di un mero interesse legittimo, condizionato alla sussistenza di posti ulteriori e residui rispetto a quelli del bando.

È lo stesso comma 528 a confermarlo, là dove dispone che gli idonei «sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili». Questa formula non è una clausola di precedenza: è una clausola di residualità. Essa identifica una categoria che accede se e quando residuano posti, non una categoria che concorre prima e a scapito di chi vanta titoli poziori. Trasformare la locuzione «nel limite dei posti vacanti e disponibili» in un ordine di priorità assoluta della graduatoria ordinaria sulla mobilità significa attribuirle un contenuto opposto al suo tenore letterale.

2. Che cosa dice — e che cosa non dice — l’art. 1, comma 528, L. 199/2025

Il comma 528 opera due cose, ed entrambe attengono all’ordine interno di accesso al contingente ordinario, non alla quantità dei posti né alla loro posizione nella sequenza rispetto alla mobilità: (i) integra gli idonei nella graduatoria regionale, che diviene permanente; (ii) dispone che vincitori e idonei, «senza più distinzione», accedano secondo un unico ordine di merito. Ciò significa soltanto che, all’interno dei posti destinati all’ordinario, non si opera una separazione rigida per categoria: il primo idoneo può precedere l’ultimo vincitore secondo la posizione in graduatoria.

Ciò che il comma 528 non fa è altrettanto decisivo: non crea posti aggiuntivi; non moltiplica il contingente in ragione del numero degli idonei; e non colloca l’intera graduatoria ordinaria a monte della mobilità. La tesi dei ricorrenti — secondo cui i posti vacanti «non possano essere destinati ad altre categorie prima che l’obbligo verso l’ordinario sia interamente soddisfatto» — presuppone esattamente ciò che la norma non dice, e cioè che gli idonei siano equiparati ai vincitori nel meccanismo di priorità. È una lettura contra litteram, che confonde l’integrazione della graduatoria con l’ampliamento del contingente e con lo scavalcamento della mobilità.

3. L’interpretazione ufficiale del MIM: l’atto dell’USR Campania è conforme, non difforme

Il punto che dissolve in radice la pretesa attorea è che l’interpretazione qui sostenuta non è quella di una parte, ma quella ufficiale e uniforme del Ministero. Nell’informativa alle organizzazioni sindacali del 5 giugno 2026 e, in forma vincolante per gli USR, nella Circolare n. 16067 del 19 giugno 2026, il MIM ha stabilito che la mobilità interregionale 2026/2027 si svolge sul 100% delle disponibilità previo accantonamento di una quota di posti pari ai soli vincitori del concorso ordinario ancora da assumere, e ha espressamente escluso gli idonei dall’accantonamento, precisando che essi restano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie per le nomine in ruolo da effettuarsi all’esito della mobilità.

In sede tecnica il Ministero ha chiarito che l’espressione «contingenti regionali dei concorsi ordinari» da accantonare va riferita ai soli vincitori ancora da assumere (quantificati in 255 unità a livello nazionale), e non agli idonei (116 unità), integrati nelle graduatorie divenute permanenti con la Legge di Bilancio 2026. La ripartizione operata dall’USR Campania — che accantona 18 posti per i vincitori residui (34 del contingente triennale meno 16 già assunti) e destina 25 posti alla mobilità, senza accantonare nulla per i 7 idonei — è dunque la puntuale applicazione della regola nazionale. La pretesa dei ricorrenti non è stata respinta soltanto da noi: è già stata respinta, in via generale e preventiva, dal Ministero stesso.

4. La corretta sequenza operativa e l’art. 10-bis D.L. 45/2025

L’art. 10-bis del D.L. 45/2025 (conv. L. 79/2025), esteso all’a.s. 2026/2027 dall’art. 6, c. 6-ter, del D.L. 200/2025 (conv. L. 26/2026), rende disponibile il 100% dei posti vacanti in ciascuna regione, «fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario» e con divieto espresso di generare esuberi. Combinando questa norma con il comma 528, la sequenza legittima — e quella recepita dal MIM — è la seguente:

  • Primo: accantonamento dei soli posti dei vincitori dell’ordinario ancora da assumere (in Campania, 18);
  • Secondo: mobilità interregionale sul 100% dei posti residui, a tutela del personale già in ruolo che chiede il rientro;
  • Terzo: sui posti che residuano dopo la mobilità (e su quelli liberatisi per effetto della mobilità in uscita o di cessazioni tardive), riparto tra concorso ordinario — almeno il 60% — e concorso riservato (40%). È in questa terza fase, e solo in essa, che gli idonei dell’ordinario trovano collocazione, all’interno della quota del 60%.

Gli idonei, dunque, non restano privi di tutela: hanno un percorso di assunzione, ma nella sede propria — dopo la mobilità, sui posti residui, nella quota del 60% dell’ordinario. Ciò che è giuridicamente insostenibile è pretendere di anticipare quella collocazione a monte della mobilità, sottraendo posti al personale già in servizio.

5. La priorità della mobilità sulle nuove assunzioni

Che la mobilità del personale già in ruolo preceda le nuove immissioni è principio consolidato, radicato nell’art. 30, c. 2-bis, del D.Lgs. 165/2001 e ribadito, per i dirigenti scolastici, dalla struttura dei ruoli regionali di cui agli artt. 25 e 29 del medesimo decreto: la mobilità è un movimento di personale esistente fra ruoli regionali, non un’assunzione ex novo, e come tale gode di precedenza logica e giuridica. Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 4166 del 9 maggio 2024, ha confermato che la mobilità volontaria è preliminare rispetto all’indizione di nuove selezioni e prevale sullo scorrimento delle graduatorie in corso di validità. Anteporre l’assunzione degli idonei alla mobilità significherebbe capovolgere questa sequenza in danno di un diritto poziore.

6. La disciplina autorizzatoria del MEF: il presupposto mancante con cui deve misurarsi anche il giudice

Vi è un profilo che né i ricorrenti né, allo stato, il decreto pongono a fuoco, e che è invece dirimente. Il comma 528, nel testo riprodotto nello stesso decreto, non subordina l’assunzione degli idonei soltanto al «limite dei posti annualmente vacanti e disponibili»: la subordina espressamente anche alla «disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449». È un doppio condizionamento: residualità dei posti e previa autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ne discende che nessuna assunzione di idonei — né, del resto, di vincitori — può avvenire in mancanza del decreto di autorizzazione del MEF, che fissa il numero dei posti effettivamente coprodibili quale limite di spesa, e non quale generatore di posti. Alla data delle operazioni l’amministrazione aveva soltanto trasmesso al MEF una richiesta (a livello nazionale, 366 posti, di cui 348 vacanti e disponibili), ma l’atto di riparto con i numeri autorizzati per ciascuna regione è il presupposto ineludibile: fin quando esso non è emanato e prodotto, la pretesa degli idonei a «posti» è priva di oggetto certo, e il periculum da essi invocato — la saturazione entro il 15 luglio — resta meramente ipotetico.

Il «calcolo della disponibilità» dell’USR (107 posti) non coincide con il contingente di assunzioni autorizzato dal MEF per la Campania: i 107 sono la disponibilità teorica dell’organico, non le assunzioni finanziate. Su questa distinzione — posti vacanti contro contingente autorizzato — deve misurarsi anche il giudice: non può ordinarsi di accantonare per gli idonei posti che, sul piano autorizzatorio, potrebbero non esistere come assumibili. È qui che anche il TAR deve fare i conti con il decreto di riparto MEF, documento che l’USR dovrà porre a fondamento del riesame e che il Collegio, il 10 settembre, non potrà ignorare.

Asimmetria decisiva. La mobilità interregionale è movimento di personale già in ruolo, a costo zero, e non incide sulle facoltà assunzionali autorizzate — come la stessa amministrazione ha riconosciuto a proposito della riapertura della mobilità sulle disponibilità tardive, osservando che essa «non comporterebbe alcuna modifica delle facoltà assunzionali degli USR già definite». L’assunzione degli idonei, al contrario, consuma il contingente MEF. Mobilità e idonei non competono, dunque, sul medesimo budget: la mobilità può e deve procedere sul 100% a prescindere dal tetto MEF, mentre l’assunzione degli idonei resta compressa entro quel tetto e a valle della mobilità. Anticipare gli idonei significherebbe sacrificare un movimento prioritario e a costo zero in favore di assunzioni onerose, condizionate e residuali: l’esatto contrario della corretta sequenza e del principio di economicità ex art. 97 Cost.

Parte II — L’effetto a cascata interregionale e l’interesse pubblico

La sottrazione di 7 posti alla mobilità campana — che è ciò che i ricorrenti chiedono — non produce un danno circoscritto alla Campania. La Campania è la regione da cui origina la saturazione a cascata che dal 2019 tiene centinaia di dirigenti in esilio amministrativo. Ogni posto sottratto alla mobilità in ingresso in Campania è un rientro negato a un dirigente campano oggi in servizio nelle regioni viciniori (Lazio, Molise, Abruzzo e oltre); quel mancato rientro, a sua volta, blocca un’uscita da quelle regioni, impedendo il rientro dei dirigenti ivi esiliati e propagando la stasi all’intero sistema nazionale dei ruoli regionali.

Sette posti accantonati per gli idonei non sono, quindi, «solo sette posti»: sono sette catene di mancati rientri. Questo esito confligge frontalmente con la ratio dell’art. 10-bis — introdotto proprio per liberalizzare la mobilità e sciogliere le sacche del fuori regione — e con il suo divieto espresso di generare esuberi. Confligge, inoltre, con il buon andamento ex art. 97 Cost.: la giurisprudenza amministrativa è granitica nell’affermare che l’Amministrazione non deve motivare la scelta di privilegiare la mobilità, essendone i vantaggi in termini di efficienza e risparmio in re ipsa, mentre deve motivare analiticamente l’eventuale scelta di comprimerla. Un riesame che riducesse la mobilità per accantonare posti a idonei — categoria residuale — sarebbe privo di adeguata motivazione e sindacabile in sede giurisdizionale.

La dimensione sistemica: l’effetto domino sui ricorsi regionali e il trascinamento dei riservati

Il ricorso campano non è un caso isolato: è il prototipo di un contenzioso seriale. Ogni regione con idonei dell’ordinario può replicarlo, moltiplicando gli accantonamenti pre-mobilità e riducendo, regione per regione, i posti lasciati alla mobilità. Ma il rischio maggiore è il trascinamento della categoria dei riservati (procedura riservata DM 107/2023). La posizione giuridica dei riservati collocati oltre i posti a bando è identica a quella degli idonei dell’ordinario: interesse legittimo, non diritto soggettivo. Se si concede agli idonei dell’ordinario un accantonamento preventivo alla mobilità, i riservati — stimati in oltre 1.500 unità a livello nazionale — potranno rivendicare parità di trattamento, con un’espansione dell’accantonamento idonea ad azzerare la mobilità.

Effetto paradossale sul riparto 60/40. L’ampliamento dell’accantonamento a monte non giova neppure ai riservati. Il 60/40 opera sui posti residui dopo la mobilità; se il «monte accantonato» cresce assorbendo gli idonei dell’ordinario, la fetta residua da dividere si assottiglia e la quota del 40% riservato si riduce in valore assoluto. La pretesa degli idonei dell’ordinario di anticiparsi, dunque, danneggia anche i riservati. L’unica linea coerente per tutti è quella tracciata dal MIM: accantonamento dei soli vincitori, tutti gli altri — idonei dell’ordinario e riservati — a valle della mobilità, entro il 60/40. La posta in gioco, perciò, eccede i sette posti campani: è la tenuta della linea di demarcazione tra diritto soggettivo perfetto e interesse legittimo. Cedere per sette idonei significa aprire la diga a un contenzioso nazionale che travolgerebbe la mobilità e il rientro di centinaia di dirigenti in esilio.

Prospetto sinottico della ripartizione impugnata (a.s. 2026/2027, Campania)

Voce (ripartizione USR Campania, prot. 62503/2026)PostiNatura
Posti vacanti e disponibili (totale dichiarato)107base di calcolo
Soprannumerari da dimensionamento (dal 1/9/2026)40riassorbimento DS già in ruolo
Mobilità interregionale25personale già in ruolo (rientri)
Vincitori concorso ordinario DDG 2788/2023 (residui)18diritto soggettivo perfetto
Dirigenti in posizione di stato (fuori movimento USR)24sedi con titolare temporaneamente assente

Il prospetto rende evidente un dato dirimente ai fini del riesame: dei 107 posti, 24 sono «posizioni di stato», cioè sedi il cui titolare è temporaneamente assente (comando, distacco, aspettativa, collocamento fuori ruolo). Su questo dato si innesta la soluzione conforme illustrata nella Parte III.

Parte III — La soluzione conforme, in via subordinata: le sedi nominali (posizioni di stato)

Ove — e solo ove — in sede di riesame l’Amministrazione ritenga, per prudenza processuale in vista dell’udienza collegiale del 10 settembre, di dover offrire una qualche sistemazione ai 7 idonei, tale sistemazione non deve in alcun caso essere tratta dai posti vacanti destinati alla mobilità, pena l’innesco dell’effetto a cascata sopra descritto. Esiste una via alternativa, interna al provvedimento impugnato e coerente con l’ordinamento: le 24 posizioni di stato.

7. Perché le posizioni di stato sono la sede propria di un’eventuale sistemazione provvisoria

Le 24 posizioni di stato non sono posti vacanti nel senso tecnico: hanno un titolare, sia pure temporaneamente assente, e per questo lo stesso USR le colloca fuori dal movimento delle nuove assegnazioni. Significativamente, sono proprio i ricorrenti a lamentare l’esclusione di queste 24 sedi dal movimento, invocando l’art. 13 del CCNL. Se ne può trarre la soluzione: destinare 7 di tali 24 posizioni di stato a sistemazione provvisoria dei 7 idonei, su sedi nominali il cui titolare è verosimilmente assente fino al termine dell’anno scolastico, senza toccare i 25 posti di mobilità e senza intaccare la disponibilità del 100%.

8. Base giuridica e vantaggio amministrativo

  • Base contrattuale: l’istituto dell’assegnazione provvisoria su sede il cui titolare è in posizione di stato trova fondamento nella disciplina contrattuale vigente (art. 13 CCNL 11 aprile 2006, richiamato dalla circolare ministeriale del 19 giugno 2026), senza necessità di nuova legislazione. La collocazione deve essere qualificata espressamente come provvisoria e a termine.
  • Neutralità sulla mobilità: la sistemazione su sedi nominali non sottrae alcun posto vacante alla mobilità in ingresso; i 25 posti restano integri e la cascata interregionale è evitata.
  • Prendere tempo in modo legittimo: l’Amministrazione soddisfa formalmente l’esigenza di non lasciare «scoperti» gli idonei nell’immediato, in attesa della delibazione collegiale del 10 settembre 2026, senza pregiudicare né i vincitori né i dirigenti in mobilità.

Parte IV — Il rischio differito e la sua gestione

Questa soluzione va però adottata con piena consapevolezza del suo costo differito, che va esplicitato e presidiato. La collocazione provvisoria dei 7 idonei su sedi nominali non estingue la loro pretesa: la sposta al 2027/2028. Se, com’è nella logica prospettata, l’anno prossimo quelle 7 sedi venissero trattate come posti da accantonare dai pensionamenti — alla stregua di sedi di dirigenti perdenti posto, quindi con priorità — il danno per la mobilità si materializzerebbe l’anno successivo, in un contesto normativo potenzialmente meno favorevole.

9. La possibile caduta della salvaguardia legislativa del 100% e il ritorno all’80% contrattuale

Il 100% oggi vigente è una deroga legislativa temporanea (art. 10-bis), circoscritta agli aa.ss. 2025/2026 e 2026/2027. In mancanza di un’ulteriore proroga per il 2027/2028, la disciplina applicabile tornerebbe a essere quella contrattuale: e qui è intervenuta una novità che occorre valutare freddamente. L’ipotesi di CCNL 2022-2024 sottoscritta all’ARAN l’11 maggio 2026 ha innalzato la quota di mobilità interregionale dal 60% all’80% (art. 19, c. 1, dell’ipotesi, sostitutivo dell’art. 9, c. 4, del CCNL 15 luglio 2010), «fatti salvi i contingenti dei posti messi a concorso». Come apertamente riconosciuto dalle sigle firmatarie, l’80% è stato accettato solo perché per il 2026 la mobilità si svolge comunque al 100% per disposizione di legge.

Ne consegue che, per il 2027/2028, in assenza di un nuovo intervento legislativo, si passerebbe da 100% legislativo a 80% contrattuale, con un 20% strutturalmente destinato alle immissioni — e con la clausola «fatti salvi i contingenti» nuovamente operante. In quello scenario, un decreto come quello in esame, ove nel merito confermato dal Collegio, potrebbe trasformarsi in un giudicato da eseguire proprio nell’anno in cui la tutela della mobilità si abbassa: gli idonei provvisoriamente sistemati su sedi nominali rivendicherebbero la stabilizzazione con priorità sui pensionamenti 2027/2028, erodendo la quota già ridotta all’80%.

10. Le contromisure da presidiare

  • Sul piano legislativo: agire — presso gli interlocutori parlamentari già sensibilizzati — perché la deroga del 100% sia prorogata anche al 2027/2028, così da mantenere la tutela piena e neutralizzare l’effetto del ritorno all’80% contrattuale.
  • Sul piano amministrativo: pretendere che l’eventuale collocazione dei 7 idonei su posizioni di stato sia formalizzata come espressamente provvisoria e a termine, priva di titolo alla precedenza sui pensionamenti futuri, e comunque subordinata alla previa soddisfazione della mobilità in ingresso.
  • Sul piano processuale: presidiare l’udienza collegiale del 10 settembre 2026 con intervento ad opponendum dei dirigenti interessati alla mobilità, veri controinteressati pretermessi, affinché il merito sia deciso alla presenza di chi vanta l’interesse eguale e contrario a quello dei ricorrenti.
  • Sul piano contrattuale: mantenere al tavolo ARAN la richiesta del 100% in sede di CCNL 2025/2027, così da rendere la tutela stabile e non dipendente da proroghe annuali.

Conclusioni

Il decreto del 6 luglio 2026 non accerta alcun diritto degli idonei e non impone alcun accantonamento in loro favore: ordina un riesame che l’USR può e deve concludere confermando la propria ripartizione, in quanto essa è conforme alla legge e all’interpretazione ufficiale del MIM (Circolare n. 16067/2026), che riserva l’accantonamento pre-mobilità ai soli vincitori ed esclude espressamente gli idonei. La pretesa dei ricorrenti di essere trattati come vincitori è priva di fondamento normativo, contra litteram rispetto al comma 528, e già disattesa in via generale dal Ministero.

Ove, per prudenza processuale, si ritenesse comunque di dover dare una sistemazione ai 7 idonei, l’unica via conforme e non lesiva è quella delle sedi nominali tratte dalle 24 posizioni di stato, con qualificazione espressamente provvisoria: soluzione che preserva integri i 25 posti di mobilità ed evita l’effetto a cascata sull’intero sistema. Tale soluzione, tuttavia, differisce il problema al 2027/2028, quando il venir meno della salvaguardia legislativa del 100% e il subentro dell’80% contrattuale potrebbero rendere questo decreto un giudicato da eseguire in danno della mobilità. Per questo essa va accompagnata, sin da ora, dalle contromisure legislative, amministrative, processuali e contrattuali sopra indicate.

In definitiva: la tutela dei dirigenti già in servizio che chiedono il rientro nella regione di residenza passa per un principio di realtà e di legalità — gli idonei, di qualunque canale, entrano in gioco solo dopo che lo Stato ha assolto agli obblighi verso i vincitori e verso i propri dirigenti in ruolo. Ogni altra lettura, ivi compresa quella prospettata dai ricorrenti, comprime illegittimamente un diritto poziore e mette a rischio l’equilibrio dell’intero sistema nazionale dei ruoli regionali.

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