Collegi dei docenti e consigli di classe a distanza: circolare MIM con i requisiti tecnici e il regolamento [CIRCOLARE + ALLEGATO]
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso ai dirigenti scolastici la circolare del 30 giugno 2026 (prot. AOODPIT n. 3803) con i criteri e i requisiti tecnico-organizzativi per lo svolgimento a distanza delle attività collegiali deliberative: Collegio dei docenti e consigli di classe, interclasse e intersezione. Il documento dà attuazione all’art. 44, comma 6, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021 (18 gennaio 2024) ed è stato definito previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Scarica la circolare e l’allegato tecnico
La nota del Capo Dipartimento Carmela Palumbo trasmette ai dirigenti scolastici gli esiti del confronto sindacale e le indicazioni operative per aggiornare i regolamenti di istituto.
Il documento di 9 capitoli definisce i requisiti di identificazione, autenticazione, voto palese e segreto, sicurezza informatica, protezione dei dati e conservazione documentale.
Cosa cambia: i collegi e i consigli di classe si possono tenere online
L’art. 44, comma 3, del CCNL prevede due categorie di attività collegiali che ora possono svolgersi in tutto o in parte a distanza con carattere deliberativo:
Riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, informazione alle famiglie sugli esiti degli scrutini. Impegno massimo: 40 ore annue.
Attività collegiali dei consigli di classe, interclasse e intersezione, inclusi i gruppi di lavoro per l’inclusione (GLO). Impegno massimo: 40 ore annue.
Le attività a distanza devono essere previste nel Regolamento d’istituto e possono svolgersi con le modalità di lavoro a distanza del Titolo III del CCNL. Le parti hanno indicato il lavoro agile come strumento più compatibile con il funzionamento e l’organizzazione scolastica.
I requisiti tecnici per la validità delle deliberazioni
L’allegato tecnico fissa 9 aree di requisiti che le scuole devono rispettare per garantire la validità giuridica delle deliberazioni adottate a distanza. Le istituzioni scolastiche possono usare strumenti già in uso (piattaforme di videoconferenza, sistemi integrati) purché conformi ai requisiti.
Identità digitale univoca per ogni partecipante, coerente con il CAD. Autenticazione adeguata al livello di rischio, con gestione sicura delle sessioni e distinzione dei ruoli (presidente, segretario, componente).
Piena tracciabilità: ogni voto deve essere associato al votante e i risultati devono essere esportabili ai fini della verbalizzazione. Le funzionalità di sondaggio integrate nelle piattaforme di videoconferenza sono ammesse se garantiscono questi requisiti.
Requisiti più stringenti: separazione strutturale tra identità e voto, anonimizzazione tecnica effettiva (non solo dichiarata), gestione dei metadati che non consenta re-identificazione. Strumenti non verificati non possono essere usati per delibere a scrutinio segreto.
Conformità alle Linee guida AgID: cifratura, monitoraggio accessi, audit, gestione incidenti. Per piattaforme cloud: localizzazione dei dati, misure del fornitore, conformità GDPR.
Minimizzazione dei dati, nomina del responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR se il servizio è erogato da fornitore esterno. Nei casi previsti, obbligatoria la DPIA (valutazione d’impatto) per i sistemi di voto digitale.
Verbali digitali immodificabili, completi, con metadati di autenticità e integrità. Conservazione nel rispetto delle Linee guida AgID. Se la piattaforma non consente l’esportazione strutturata, devono essere prodotte evidenze documentali idonee.
Cosa devono fare le scuole
- Verificare la conformità degli strumenti già in uso (Google Meet, Microsoft Teams, Zoom…) ai requisiti dell’allegato tecnico, acquisendo documentazione tecnica dal fornitore.
- Richiedere una dichiarazione di conformità al fornitore o partner tecnologico prima di utilizzare la piattaforma per delibere con effetti giuridici.
- Verificare separatamente i requisiti per il voto segreto: non tutti gli strumenti integrati nelle piattaforme di videoconferenza soddisfano i requisiti tecnici richiesti per questo tipo di voto.
- Nominare il responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR se la piattaforma è fornita da un soggetto esterno che tratta dati personali per conto della scuola.
- Valutare la DPIA per i sistemi di voto digitale, nei casi previsti dalla normativa.
→ Collegi docenti e scrutini a distanza: concluso il confronto MIM-sindacati. Via libera con voto online certificato e lavoro agile
Circolare MIM — Dipartimento per il sistema educativo, prot. AOODPIT n. 3803 del 30 giugno 2026
Firmata dal Capo Dipartimento Carmela Palumbo
Base normativa: art. 44, comma 6, CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021 (18 gennaio 2024)

