Le assenze dei docenti sono riservate: il Garante lo ribadisce con 2.000 euro di sanzione
Il Garante della Privacy ha inflitto una sanzione da 2.000 euro a un istituto tecnico che aveva commesso due errori distinti: pubblicare online gli orari di servizio dei docenti con i nominativi e annotare le assenze nel registro elettronico in modo visibile a genitori, studenti e personale ATA. Il provvedimento è il n. 112 del 26 febbraio 2026.
Cosa ha fatto la scuola (e perché è illegittimo)
L’istituto aveva adottato due pratiche ritenute violazioni del GDPR:
- Pubblicazione online degli orari nominativi dei docenti — compresi i turni di sorveglianza con l’indicazione del nome del singolo insegnante, accessibili a chiunque sul sito della scuola
- Annotazione delle assenze nel registro elettronico con visibilità estesa a genitori, studenti e personale ATA, soggetti che non hanno titolo a consultare queste informazioni
La scuola aveva giustificato le sue scelte con ragioni organizzative: garantire la continuità didattica e assicurare trasparenza alle famiglie. Il Garante ha respinto entrambe le motivazioni.
Cosa dice il Garante
Il provvedimento è netto su due punti:
- Non esiste alcuna norma che obblighi le scuole a pubblicare online gli orari di servizio con i nominativi dei docenti
- Nessuna esigenza organizzativa — per quanto legittima — può giustificare la diffusione di dati personali in assenza di un’idonea base giuridica
- Le assenze dei docenti nel registro elettronico devono essere accessibili solo al personale autorizzato: dirigente, DSGA e chi ha specifica necessità di servizio
Cosa non puoi fare: le regole pratiche
| Pratica | Lecita? |
|---|---|
| Pubblicare sul sito la lista orari docenti con nome e cognome | ❌ NO |
| Turni di sorveglianza nominativi visibili online | ❌ NO |
| Assenze docenti visibili a genitori e studenti nel registro elettronico | ❌ NO |
| Assenze docenti visibili al dirigente e al DSGA | ✅ SÌ |
| Orari generici delle classi senza nominativi | ✅ SÌ |
| Comunicare l’assenza del docente alla classe (senza dettagli) | ✅ SÌ |
La sanzione e come è stata ridotta
Il Garante ha applicato una sanzione di 2.000 euro, importo ridotto rispetto al massimo edittale grazie alla collaborazione attiva della scuola durante il procedimento e alla sua disponibilità a rimuovere immediatamente i dati contestati. La scuola ha cessato le pratiche non appena notificata.
Cosa cambia per te
Se sei dirigente scolastico o DSGA: verifica subito le impostazioni del registro elettronico in uso nella tua scuola. Le assenze dei docenti non devono essere visibili ai profili genitori/studenti né al personale ATA non autorizzato. Controlla anche il sito istituzionale: se pubblichi orari con nominativi, rimuovili.
Se sei docente: hai il diritto che i tuoi dati sulle assenze siano trattati nel rispetto del GDPR. Se noti che le tue assenze sono visibili a soggetti non autorizzati nel registro elettronico, puoi segnalarlo al dirigente o al DPO della scuola.
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 112 del 26 febbraio 2026.

