Ferie supplenti: Natale e Pasqua non si pagano, tra fine lezioni e 30 giugno sì — Cassazione n. 883/2026

Ferie supplenti: Natale e Pasqua non si pagano, tra fine lezioni e 30 giugno sì — Cassazione n. 883/2026

Cosa è successo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 883/2026 del 20 maggio 2026 ha risolto definitivamente una delle questioni più dibattute per i supplenti: quando le ferie non godute vanno pagate a fine contratto? La risposta arriva su rinvio pregiudiziale della Corte d’Appello di Torino, dopo anni di sentenze contrastanti nei tribunali di tutta Italia — Torino, Milano, Napoli, Genova, Firenze, Bologna e Venezia avevano deciso in modo opposto sullo stesso tema.

La distinzione che devi conoscere

La Cassazione separa nettamente due periodi. 1. Sospensioni durante l’anno: Natale, Pasqua, Carnevale, ponti Questi giorni sono fissati dal calendario scolastico regionale, noto in anticipo. La legge (art. 1, comma 54, legge n. 228/2012) stabilisce che il docente fruisce delle ferie in questi periodi. Il supplente sa già quando può richiederle. Conseguenza: il dirigente non è obbligato ad avvertire. Se non hai chiesto le ferie a Natale, Pasqua o Carnevale, non hai diritto all’indennità sostitutiva per quei giorni a fine contratto. 2. Dal termine delle lezioni al 30 giugno Questo periodo è diverso: i docenti sono di norma impegnati in scrutini, esami e attività valutative. Non possono disporre liberamente del proprio tempo senza un’indicazione precisa del dirigente. Conseguenza: il dirigente deve avvertire il supplente che può godere le ferie e che, se non lo fa, le perderà. Se quell’avviso non c’è stato, hai diritto all’indennità sostitutiva per i giorni non goduti.

Cosa cambia per te

Se sei o sei stato supplente breve, saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni:
  • Ferie a Natale, Pasqua, Carnevale: dovevi chiederle tu. Se non lo hai fatto, non puoi pretendere il pagamento a fine contratto.
  • Ferie tra fine lezioni e 30 giugno: se il tuo dirigente non ti ha comunicato per iscritto che potevi fare ferie — e che le avresti perse altrimenti — puoi rivendicare l’indennità sostitutiva.
  • La stessa regola vale per le 4 giornate di riposo previste dalla legge n. 937/1977.
  • La sentenza si applica ai contratti dal 1° settembre 2013 in poi.
Per approfondire, scarica la sentenza integrale dal pulsante qui sotto.
eCampus Università - Polo di Studio Casoria NA

Articoli simili