Cosa è successo
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n.
883/2026 del
20 maggio 2026 ha risolto definitivamente una delle questioni più dibattute per i supplenti: quando le ferie non godute vanno pagate a fine contratto?
La risposta arriva su rinvio pregiudiziale della Corte d’Appello di Torino, dopo anni di sentenze contrastanti nei tribunali di tutta Italia — Torino, Milano, Napoli, Genova, Firenze, Bologna e Venezia avevano deciso in modo opposto sullo stesso tema.
La distinzione che devi conoscere
La Cassazione separa nettamente
due periodi.
1. Sospensioni durante l’anno: Natale, Pasqua, Carnevale, ponti
Questi giorni sono fissati dal calendario scolastico regionale, noto in anticipo. La legge (art. 1, comma 54, legge n. 228/2012) stabilisce che il docente
fruisce delle ferie in questi periodi. Il supplente sa già quando può richiederle.
Conseguenza: il dirigente
non è obbligato ad avvertire. Se non hai chiesto le ferie a Natale, Pasqua o Carnevale,
non hai diritto all’indennità sostitutiva per quei giorni a fine contratto.
2. Dal termine delle lezioni al 30 giugno
Questo periodo è diverso: i docenti sono di norma impegnati in scrutini, esami e attività valutative. Non possono disporre liberamente del proprio tempo senza un’indicazione precisa del dirigente.
Conseguenza: il dirigente
deve avvertire il supplente che può godere le ferie e che, se non lo fa, le perderà. Se quell’avviso non c’è stato,
hai diritto all’indennità sostitutiva per i giorni non goduti.
Cosa cambia per te
Se sei o sei stato supplente breve, saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni:
- Ferie a Natale, Pasqua, Carnevale: dovevi chiederle tu. Se non lo hai fatto, non puoi pretendere il pagamento a fine contratto.
- Ferie tra fine lezioni e 30 giugno: se il tuo dirigente non ti ha comunicato per iscritto che potevi fare ferie — e che le avresti perse altrimenti — puoi rivendicare l’indennità sostitutiva.
- La stessa regola vale per le 4 giornate di riposo previste dalla legge n. 937/1977.
- La sentenza si applica ai contratti dal 1° settembre 2013 in poi.
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