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esami di stato

Mercoledì 17 giugno inizieranno gli esami di Stato che coinvolgeranno  1 milione fra studenti e accompagnatori insieme a 70.000 docenti e dirigenti scolastici, senza contare il personale di segreteria, i collaboratori scolastici, i tecnici di laboratorio necessari allo svolgimento delle prove.

Il problema ad oggi più rilevante è la mancanza di diversi presidenti di commissione. Esempio eclatante è la Lombardia (regione più colpita da Codiv-19) dove mancano ancora 700 docenti che possano presiedere parte delle 1700 commissioni. In tutta Italia comunque, mancano ancora 1200 presidenti pari al 10% di quelli necessari. 

Ad affrontare la questione è intervenuta la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina con un’ordinanza che fornisce ai direttori degli uffici scolastici regionali lo strumento normativo per provvedere alle nomine d’ufficio, anche derogando all’ordinario requisito, per i docenti, di dieci anni di anzianità di ruolo.

Il Decreto n. 21 firmato il 3 giugno dalla ministra prevede infatti che i dirigenti degli Uffici scolastici regionali possano nominare personale non inserito nell’elenco regionale dei presidenti e che non abbia presentato istanza di partecipazione, purché si tratti di dirigenti scolastici della scuola secondaria di primo e secondo grado e di docenti delle superiori che non hanno dieci anni alle spalle di insegnamento ma sono di ruolo. Inoltre possono essere accettate anche le domande di professori universitari di prima e seconda fascia, di docenti di ruolo presso le istituzioni AFAM, di ricercatori di tipo A e B.

Inoltre, qualora l’ufficio scolastico regionale non riesca a completare gli elenchi, può ricorrere ad assegnare ai presidenti già nominati altre commissioni dello stesso istituto dove già svolgono il ruolo o di scuole vicine. 

Infine i dirigenti degli Usr potranno passare agli ordini di servizio ai quali si può sottrarsi solo con un certificato medico. 

Sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori fragili 

Sicuramente uno dei principali motivi di tale defezione è la paura del contagio legata all’età. 

L’art.88 del Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020 al quale fanno riferimento le “Misure specifiche per i lavoratori” del protocollo di sicurezza per l’Esame di Stato riporta: “i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immuno depressione, anche da patologia Codiv-19 o da esisti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque di comorbilità  che possono caratterizzate una maggiore rischiosità”.

È noto che la congiunzione “o” ha funzione disgiuntiva e quindi il legislatore ha voluto porre l’età come fattore a sé stante di rischio per il lavoratore.

Ma quanti anni deve avere il personale per essere considerato “ fragile”?

In base ai dati epidemiologici, riportati nel Documento tecnico dell’INAIL, rientrano nella categoria dei soggetti “fragili” le lavoratrici e i lavoratori di età superiore ai 55 anni, ovvero di età inferiore ai 55 anni con alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di contagio potrebbero aggravare il loro quadro clinico.

Pertanto, in base a tale Documento tecnico dell’INAIL dovrebbe essere introdotta la sorveglianza sanitaria speciale anche sui lavoratori con età superiore a 55 anni.

Di conseguenza, anche ai docenti ultra 55enni, impegnati negli esami di Stato del secondo ciclo, viene data la possibilità di utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c) ossia la possibilità di partecipazione in videoconferenza.

A questo punto c’è da chiedersi: per rientrare nella categoria di  "lavoratore fragile" ed essere esonerati dall'esame in presenza, basterà il solo fattore anzianità, come sostengono i sindacati della scuola ? 

Se così fosse, di fatto tutti i professori oltre i 55 anni, che in Italia sono tantissimi, potrebbero non presentarsi in aula. 

Molte Istituzioni scolastiche però, sulla base della nota ministeriale n. 8464 del 28 Maggio, stanno predisponendo elenchi di condizioni patologiche che determinerebbero la condizione di rischio e quindi la possibilità di non svolgere l’esame in presenza.

E’ chiaro però che, data la gerarchia delle fonti del diritto, la Nota MI del 28 maggio, che recita: “Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i docenti che, in quanto “lavoratori fragili”…non può contraddire il D.L. 34/2020 e che perciò i dirigenti scolastici devono permettere la possibilità di avvalersi delle modalità a distanza previste dall’art.26, comma 1, lett. C dell’O.M. sugli esami di Stato a tutti quei lavoratori che, ricadendo nelle due categorie previste dal D.M. e sopra illustrate, ne facciano richiesta.

Ad oggi però per poter rientrare nella categoria dei lavoratori “fagili”, è richiesto ai docenti un certificato che attesti le loro condizioni fisiche, rilasciato dal proprio medico curante o dal  medico competente della scuola o dell'Azienda Sanitaria Locale.

Occorrerà  quindi attendere il 15 giugno - data in cui si insedieranno le commissioni d’esame - per capire quanti insegnanti opereranno in presenza e quanti in remoto.