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Categoria: Mobilità
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assegnazioni provvSono tanti i docenti che ogni anno, con le operazioni di mobilità che annualmente precedono le immissioni in ruolo, tentano di cambiare sede di lavoro per avvicinarsi ai propri affetti o semplicemente per cambiare aria e trovare nuovi stimoli lavorativi presso una diversa istituzione scolastica. Una mobilità che non è permessa a tutti per una serie di vincoli e divieti dovuti alle varie norme che si sono stratificate nel tempo e che stanno creando notevole confusione tra chi intende presentare domanda di mobilità nei prossimi mesi. Di seguito chiariamo i requisiti e vincoli che bisogna aver superato per poter presentare la prossima domanda di mobilità.
La mobilità del personale docente, educativo ed ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola è regolata dal Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) per il triennio 2019-2022 è stato sottoscritto in via definitiva il 6 marzo 2019 e valido per gli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. ll MIUR e le OO.SS. si sono riservate, nel caso dovesse presentarsi la necessità, di riaprire il contratto su aspetti specifici (art. 1 c. 4). Le operazioni di mobilità, rimangono annuali e sono disposte dalla prevista ordinanza ministeriale che fisserà termini e modalità per la procedura di presentazione delle domande online.

Chi può produrre istanza per la mobilità?

 

Tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale.

La mobilità professionale (passaggio di ruolo/cattedra) è rivolta solo ai docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova e il personale Ata in possesso del titolo (passaggio di profilo nella stessa area).

Le Fasi

Caratteristiche e vincoli della Mobilità

Vediamo nel dettaglio da una scheda CISL quali sono i vincoli esistenti riguardanti la mobilità degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado:

Scuola dell’infanzia e primaria

Tipo di reclutamento

Norme di riferimento

Vincoli

Cosa prevede il CCNI

Assunzione da GaE

Art.399, comma 3 D.Lgs.

297/94 come modificato dalla L.128/2013

Vincolo triennale

nella provincia

Superato dal CCNI 2019/2021

Assunzione da concorso 2016 (DDG 105/2016)

Art.10, comma 2, DDG

105/2016

Commi dal 79 all’82 dell’art.1 Legge 107/2015

Incarico triennale

Superato dal CCNI 2019/2021

Assunzione da concorso straordinario 2018

Art.10, comma 10 del bando

Art.15 comma 10 bis

L.108/2013

Vincolo triennale

nella provincia

Superato dal CCNI 2019/2021

Docenti che hanno ottenuto il trasferimento su preferenza analitica nei movimenti per l’a.s.2019/2020

Art.22, comma 4, lett.a1)

CCNL 2016/18

Art.2, comma 2 CCNI

mobilità per il triennio

2019/20 – 2020/21 –

2021/22

Vincolo triennale

sulla scuola

 

Assunti in ruolo a partire dall’a.s.2020/2021

Art.1. commi 17.1 e 17.2,

Legge 159/2019 (di conversione del D.L.126/18)

Vincolo

quinquennale sulla scuola

Fatte salve le situazioni di soprannumerarietà e condizioni sopravvenute previste dalla L.104/92

 

Scuola secondaria (di I e II grado)

Tipo di reclutamento

Norme di riferimento

Vincoli

Cosa prevede il CCNI

Assunzione da GaE

Art.399, comma 3 D.Lgs.

297/94 come modificato dalla L.128/2013

Vincolo triennale nella provincia

Superato dal CCNI 2019/2021

Assunzione da concorso 2016

(DDG 106/2016)

Art.10, comma 2, DDG

106/2016

Commi dal 79 all’82 dell’art.1 Legge 107/2015

Incarico triennale

Superato dal CCNI 2019/2021

Assunzione da DDG 85/2018 (FIT)

a.s. 2018/2019

Art.13, comma 3, D.Lgs.

59/2017 come modificato dalla L.145/2018

Assunti

nell’a.s.2018/19 con contratti a T.D. Vincolo quinquennale sulla scuola

Superato dal CCNI 2019/2021

Si tratta di docenti che non hanno potuto presentare domanda per l’a.s.2019/20, in quanto ancora a T.D. Potranno presentare domanda per l’a.s.

2020/21

Assunzione da DDG 85/2018

(FIT) ex DM 631/18

Per l’a.s.2018/19 con decorrenza giuridica ed economica 2019/20

Art.13, comma 3, D.Lgs.

59/2017 come modificato dalla L.145/2018

Assunti dopo l’entrata in vigore della L.145/2018, esclusi i docenti già avviati al FIT nell’anno 2018

Vincolo quinquennale sulla scuola

Il CCNI prevede l’assenza di vincoli per i docenti già avviati al FIT 2018. A nostro parere, vi rientrano anche i docenti assunti per effetto del DM

631/2018

Assunzione da DDG 85/2018

(FIT) Per l’a.s.2019/20

Art.13, comma 3, D.Lgs.

59/2017 come modificato dalla L.145/2018

Vincolo quinquennale sulla scuola

 

Docenti che hanno ottenuto il trasferimento su preferenza analitica nei movimenti per l’a.s.2019/2020

Art.22, comma 4, lett.a1)

CCNL 2016/18

Art.2, comma 2 CCNI

mobilità per il triennio

2019/20 – 2020/21 –

2021/22

Vincolo triennale sulla scuola

 

Assunti in ruolo a partire dall’a.s.2020/2021

Art.1. commi 17.1 e 17.2, Legge 159/2019 (di conversione del D.L.126/18)

Vincolo quinquennale sulla scuola

Fatte salve le situazioni di soprannumerarietà e condizioni sopravvenute previste dalla L.104/92

 

 Aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale

Al termine dei trasferimenti provinciali e dopo avere riassorbito gli eventuali esuberi, è accantonato il 50% delle disponibilità per le immissioni in ruolo. Nel limite del restante 50% si realizzano i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale (III fase) sulla base di aliquote così rimodulate nel triennio di vigenza del CCNI:

40% mobilità territoriale interprovinciale

10% mobilità professionale

30% mobilità territoriale interprovinciale

20% mobilità professionale

25% mobilità territoriale interprovinciale

25% mobilità professionale

L’eventuale posto dispari disponibile al termine delle operazioni di II fase (art.8 comma 7) è assegnato ad anni alterni prima alla mobilità poi alle immissioni in ruolo, quindi ancora alla mobilità. L’eventuale posto non intero nella ripartizione del 50% destinato alla mobilità si arrotonda alla frazione maggiore e, in caso di parità, ai trasferimenti. Per le classi di concorso in esubero nazionale, e fino al permanere della situazione, la mobilità territoriale si attua sul 100% delle disponibilità calcolate dopo a II fase.

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