Si è svolto la settimana scorsa un ulteriore incontro tra la Commissione di Garanzia, le OO.SS del comparto Scuola, l' ARAN ed il MIUR riguardante il codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero nella scuola attualmente in vigore e allegato al CCNL del 1999. Secondo la Commissione di Garanzia, infatti, l'accordo andrebbe rivisto ed aggiornato per più motivi tra cui:
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risalendo al 1999, non corrisponde del tutto alle diverse innovazioni che si sono susseguite nella scuola
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non è mai stato adeguato alle modifiche introdotte dalla legge 83 del 2000 rispetto alla legge 146/1990
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l’introduzione del nuovo Comparto unico dell’Istruzione e della Ricerca renderebbe opportuno un codice unico di autoregolamentazione
Già dall'incontro svoltosi lo scorso 24 novembre, la Commissione ha messo in evidenza alcune criticità che riguardano in particolar modo l’interruzione del servizio in diverse occasioni di proclamazione di scioperi, specie in quelle effettuate da parte di alcuni sindacati non rappresentativi. In tali circostanze, si è registrata quasi sempre una sproporzione tra le adesioni allo sciopero, e le difficoltà delle famiglie e degli studenti ad esercitare i loro diritti. Nell'incontro dello scorso 19 gennaio, così come comunicato dalla Flc Cgil scuola, la Commissione di Garanzia ha sollevato la questione della preventiva comunicazione di adesione allo sciopero da parte dei singoli lavoratori e la necessità di fornire precise indicazioni all’utenza circa l’eventuale riduzione del servizio.
Al riguardo, La FLC ha ribadito l’assoluta contrarietà ed indisponibilità a limitare il diritto di sciopero, in quanto l’attuale regolamentazione garantisce già la possibilità di fornire una corretta informazione all’utenza circa il funzionamento o meno del servizio da parte del Dirigente Scolastico. In merito all’interruzione del servizio in occasione di scioperi proclamati da sindacati non rappresentativi in cui si registra spesso una sproporzione tra le adesioni allo sciopero, e le difficoltà delle famiglie e degli studenti ad esercitare i loro diritti, la FLC ha ribadito la sua posizione di impossibilità e indisponibilità ad intervenire su materie di questa natura in sede di revisione dell’accordo sull’autoregolamentazione del diritto di sciopero.
Nel corso degli incontri, la Flc Cgil ha messo in evidenza i punti di seguito elencati:
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la discussione su questa materia deve essere contestuale all’apertura della trattativa per il rinnovo del contratto fermo al lontano 2007, per la parte normativa, e al 2009 per la parte economica;
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l’accordo attualmente in vigore, e risalente al lontano 1999, è ancora assolutamente coerente ed adeguato sia con il dettato della legge 146/1990, che con la successiva legge 83/2000;
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per quanto riguarda le modifiche introdotte con la legge 83/2000, successiva all’accordo in vigore, vi era già stata una pre-intesa sottoscritta all’Aran nel 2001 e mai diventata operativa, né validata dalla Commissione di Garanzia. Tale pre-intesa è sicuramente una base di partenza per aggiornare eventualmente l’accordo del 1999;
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per quanto riguarda l’introduzione del nuovo Comparto Unico dell’Istruzione e della ricerca è sicuramente possibile, ed anche opportuno, verificare se vi possono essere nei diversi accordi attualmente in vigore (rispettivamente per la Ricerca, l’Università, l’Afam e la Scuola) sull’attuazione della legge 146/90 della parti in comune, ma non c’è dubbio che ci sono, in particolare nella scuola, specificità sia nell’erogazione del servizio, che nella definizione dei servizi minimi, tali da rendere necessario il mantenimento di parti specifiche;
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in nessun caso, l’eventuale revisione e aggiornamento dell’accordo del 1999, potrà determinare delle ulteriori limitazioni nel diritto di sciopero e nella libertà di adesione individuale da parte dei singoli lavoratori.
E sull'argomento è intervenuta anche la UIL scuola, tramite nota, che ha messo invece, in evidenza i seguenti punti:
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Sulla comunicazione delle adesioni la Uil riconosce l'utilità di pratiche più diffuse, quale strumento per conciliare diritti differenti, seppur non necessariamente contrapposti. Tali pratiche però non devono vincolare in alcun modo il diritto del lavoratore ad esprimere l'adesione secondo la massima libertà, anche in senso temporale;
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La definizione dei servizi minimi essenziali non può includere anche settori diversi da quelli attualmente regolamentati; ad esempio nella scuola primaria l'essenzialità viene garantita dai servizi di vigilanza che la scuola deve organizzare, la funzione educativa segue regole specifiche e la prima non può essere confusa con la seconda, come purtroppo è avvenuto e avviene tuttora a causa di una scorretta ed illegittima soluzione adottata per la sostituzione dei docenti assenti;
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Nel dibattito generale va evitata la confusione tra azione educativa ed azione di vigilanza, in modo chiaro anche nei confronti dei cittadini. Questo elemento ingenera infatti confusione anche tra i concetti di servizio e funzione. L'istruzione è il frutto dell'azione educativa, la cui funzione è riconosciuta a livello costituzionale come fondante per lo sviluppo individuale e collettivo, che genera pertanto diritti e doveri, per la società e per lo stato;
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La scuola, intesa come struttura edilizia, gli organici del personale, gli ordinamenti, le risorse finanziarie ecc. sono invece gli strumenti attraverso cui il servizio finalizzato a realizzare la funzione educativa, viene erogato. La funzione dello stato ed il servizio con cui la funzione viene realizzata vanno tenuti separati.
È possibile che la Commissione di Garanzia convochi ulteriori riunioni, anche se si fatica al momento a vederne l’utilità. Sarà in ogni caso la sede del rinnovo del contratto nazionale quella che dovrà portare alla definizione dell’eventuale nuovo codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero. L'obiettivo finale sarà quello di definire eventuali soluzioni da adottare in modo più adeguato ai cambiamenti e prevedere nuove, diverse e più incisive azioni di conciliazione tese a prevenire che i conflitti sfocino quasi automaticamente in azioni di sciopero, in particolare per le vertenze che coinvolgono aspetti specifici o singole scuole - conclude la Flc Cgil.