Giungono in redazione numerose segnalazioni e richieste di chiarimento da parte dei docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche di Sostegno (DOS) alle prese con la conferma della titolarità delle sede assegnata. In questi giorni, infatti, gli Uffici Scolastici Provinciali stanno pubblicando la nota che invita i docenti di sostegno delle scuole secondarie (DOS) a produrre una domanda per chiedere conferma della sede assegnata per il 2015/2016, come operazione preliminare alla mobilità 2016.
La mancanza di una circolare di riferimento univoca del Miur, unita ad una interpretazione delle segreterie scolastiche basata anche su errate indicazioni di siti specialistici, sta creando grosso scompiglio tra i docenti.
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Dalle segnalazioni che ci arrivano, ai docenti alle prese con la conferma della sede di attuale titolarità, molte segreterie stanno infatti dicendo che presentando domanda, qualora sia confermata, non si potrà partecipare alle fasi della mobilità di cui all'articolo 6 dell’ipotesi di contratto di mobilità 2016.
Va detto che la possibilità di richiedere assegnazione della titolarità per i docenti DOS, nasce dalla circostanza che, a differenza dei docenti di sostegno degli altri gradi scolastici, fino a quest’ anno non hanno mai avuto una sede di titolarità, ma ogni anno erano tenuti a presentare domanda di utilizzazione per ottenere una sede di servizio per l’anno scolastico successivo.
Secondo l’articolo 7 comma 2 dell'ipotesi di contratto di mobilità 2016, infatti, il personale di ruolo nel sostegno nella scuola secondaria di secondo grado può presentare domanda per essere assegnato come titolare nella scuola di attuale servizio, se è disponibile il posto in organico di diritto.
Il caos generato nasce da una lettura parziale dell'ipotesi del ccni sulla mobilità 2016 fatto da siti specialistici dove si fa riferimento al solo art. 7 comma 2 che così recita: “2. Il personale di ruolo nel sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente della dotazione organica di sostegno è assegnato, a domanda, in titolarità alla scuola di attuale servizio se disponibile in organico di diritto, diversamente partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità.”
Secondo una errata lettura il termine "diversamente", utilizzata riguardo alla assegnazione della titolarità, dovrebbe intendersi che sia possibile partecipare alle operazioni di mobilità solo nel caso in cui non sia accettata la domanda.
Nella realtà questa deduzione è però contraddetta dal successivo comma 3 dello stesso art. 7 che riportiamo testualmente: "3. L’assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2016/17, garantendo, comunque, all’interessato di produrre istanza di trasferimento nell’ambito dei trasferimenti di cui all’art.6."
E' chiaro che il termine "garantendo" usato invece nel comma 3 preserva i docenti che abbiano presentato domanda di assegnazione della titolarità assicurando loro la partecipazione alle operazioni di mobilità a prescindere dall'esito della domanda stessa.
E' dunque del tutto priva di alcun riferimento normativo la conclusione che sia vietata ad alcuna categoria di docenti assunti entro il 2014/2015, la possibilità di chiedere successivamente trasferimento provinciale o interprovinciale (o anche entrambi) anche nel caso di assegnazione della sede di titolarità.
A questa problematica, riguardante i docenti DOS (quindi assunti entro il 2014/15), se ne affianca poi una specifica per i neoimmessi in ruolo.
Va infatti evidenziato che, mentre in alcune regioni è stato espressamente indicato che tale richiesta non può essere presentata dai docenti neoassunti nel 2015/2016 in fase 0 e A (che dovranno invece al partecipare alle operazioni di mobilità), il antre regioni alcuni USP, interpretando estensivamente il silenzio dei rispettivi USR, hanno permesso di chiedere conferma della sede anche ai neoassunti.
Va detto che se si permette ai docenti di fase 0 e A di partecipare a questa assegnazione di titolarità, la legge 107 prevede comunque la partecipazione alla mobilità almeno provinciale per tali docenti (fase A della mobilità) e quindi non avrebbe senso assegnargli una sede che non potrebbe che essere ancora provvisoria. E non potrebbe essere che così visto che per i docenti neoimmessi il punteggio di mobilità va calcolato con le tabelle allegate al ccni 2016 e non certo col punteggio di assunzione da Gae o Gm.
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