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Categoria: Varie
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L’attuale regolamento delle supplenze, il DM 131/2007, aveva sin dall’inizio una “smagliatura” che si è via via accentuata con lo scorrere del tempo. Sostituiva un precedente regolamento, più o meno simile, ma senza tener conto che le graduatorie permanenti erano appena state chiuse. Il “nuovo” regolamento non faceva che riprendere i contenuti della legge 124/1999, la quale, nell’istituire le graduatorie permanenti per l’accesso ai ruoli, all’articolo 4 disciplina l’attribuzione delle supplenze, distinguendo tra supplenze annuali e sino al termine del servizio, riservate al personale iscritto in graduatoria permanente, e supplenze così dette brevi, affidate alle graduatorie di istituto.

Sino alla chiusura delle permanenti, problemi non ce ne erano stati. Ma, una volta trasformate in graduatorie ad esaurimento, strano ma vero, iniziarono ad “esaurirsi” o a non avere persone disponibili. Cominciò a diventare usuale attribire supplenze annuali e sino al termine del servizio a personale inserito nelle graduatorie di istituto, eventualità prevista, in via residuale, dalla norma. Ma si trattava di personale in grandissima parte privo del titolo di abilitazione, perché alla chiusura delle GP aveva fatto seguito, poco dopo, la sospensione dei percorsi di abilitazione.

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Ora il problema si pone di nuovo, e in termini abnormi. Perché se è vero che, all’atto dell’aggiornamento, le II fasce delle GI sono destinate a riempirsi con nuovi abilitati, rimane il vincolo delle scuole: 20 per la secondaria, 10 per la primaria. Una specie di gioco dei bussolotti. Ora, se per le supplenze brevi la “praticità” della chiamata è evidente, per le supplenze così dette lunghe appare paradossale che sia la “sorte” a decidere, e non l’acquisizione di un titolo sudato.

Che fare? La soluzione c’è, e non è particolarmente complessa. Istituire una graduatoria provinciale in senso stretto per le supplenze riservata a personale abilitato “esterno” alle GAE può essere fatto solo con una disposizione di legge. In tal senso, andava un emendamento proposto dall’on. Centemero, cassato, al DL 104/2013. Nulla vieta, però, di modificare il regolamento sulle supplenze arrivando alla stessa meta per strade diverse. Basta prevedere che, nel momento in cui si presenta la disponibilità di una supplenza annuale o sino al termine del servizio, si “incrocino” le graduatorie di istituto nell’ambito della provincia, rispettando ovviamente le fasce. Siccome chi è in I fascia è già in GAE (e dunque, con ogni probabilità, non disponibile, visto che già era stato interpellato), si passerebbe a scorrere la II fascia delle GI, individuando l’aspirante col miglior punteggio, e in via residuale la III fascia.

Quanto ai tempi di realizzazione, il regolamento supplenze è redatto ex articolo 17 comma 3 (e 4) della legge 400/1988: “3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. ”

La previsione di legge c’è, le motivazioni per la modifica anche, e abbondanti (del resto, è stato appena midificato il DM 249/2010…). I tempi per arrivare a un parto con l’aggiornamento delle graduatorie, pure. Aiuta dare un’occhiata al precedente diretto: il vigente regolamento supplenze (basta leggere le “premesse” e in particolare i “visti”) fu “licenziato” dal Consiglio di Stato il 7 maggio 2007, ebbe il nulla osta dalla presidenza del Consiglio il 1° giugno 2007, fu firmato dal Ministro Fioroni il 17 giugno 2007 e pubblicato in Gazzetta, dopo la verifica della Corte dei Conti, il 22 agosto successivo, anche se l’amministrazione, già all’indomani della firma, aveva iniziato le procedure di attuazione.
Ci vollero una manciata di mesi, per un provvedimento ben più complesso della modifica illustrata. Vale la pena, forse, di spenderne addirittura meno, per dare una minima soddifazione a docenti abilitati e studenti che si meritano qualcosa di più del gioco beffardo della sorte.

 

fonte: http://blog.maxbruschi.it/2014/01/27/graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-volendo-si-potrebbe-fare-ecco-come/