Un Ordine del Giorno presentato dal M5S, il numero G15.101 al DDL n. 1150 che impegna il Governo a istituire un compenso sostitutivo per le ferie non godute dai precari è stato approvato. L' OdG impegna anchi il Governo a chiarire l'esatta applicazione della norma contrattuale, consentendo il pagamento delle ferie non fruite dai supplenti che hanno prestato servizio nell'anno scolastico 2012/2013.

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI (Mov 5 Stelle)

Il Senato,in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),premesso che:
All'articolo 15, comma 1, si fa esplicito riferimento a una «specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola»;
considerato che:
nel Cenl scuola 29/11/2007, tuttora vigente, le ferie dei supplenti sono regolate dall'articolo 19, comma 2 che recita: «Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
Quindi sino a giugno 2012 era regolare prassi, al termine di ogni supplenza, la liquidazione al supplente delle ferie maturate e non godute.
il 7 luglio 2012 viene pubblicato il D.L. n.95 (c.d. spending review) che introduce all'art. 5, comma 8, il divieto di «monetizzazione» delle ferie per i dipendenti pubblici e successivamente il 29/12/2012 viene pubblicata la L.228 («Stabilità» 2013) che nell'art. 1 comma 55 afferma specificatamente che all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Inoltre il successivo comma, cioè il 56, prevede chiaramente che le clausole contrattuali contrastanti i commi 54 e 55, relativi alle modalità di fruizione delle ferie dei precari, sono disapplicate dallo settembre 2013. Per quanto scritto nel comma 56 si rende evidente, quindi, che le ferie dei precari riferite all'anno scolastico 2013-2014, non saranno più definite, come è accaduto fino ad oggi, dall'art. 19 del CCNL scuola 2006-2009, ma verrà applicato il comma 55 della legge n. 228 del 2012.
considerato inoltre che:
l'interpretazione letterale delle norme suesposte induce a sostenere che l'intero anno scolastico 2012/2013 sia ancora regolato dalle «vecchie» norme contrattuali e che quindi tutte le ferie maturate debbano ancora essere liquidate ai supplenti che non avevano, in realtà, nessun obbligo a richiederle nei giorni di sospensione delle lezioni e che non possono quindi vedersele assegnate d'ufficio.
A giugno 2013 , al termine delle lezioni, il MIUR pubblica l'informativa sindacale prot. n. 3753 del 13/06/2013 a firma del dotto Filisetti, direttore generale - ufficio Bilancio- che recita: «La direzione Generale per le politiche finanziarie e per il bilancio comunica l'avvenuta assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie per il pagamento delle supplenze brevi comprese quelle necessarie per il pagamento delle ferie, nella misura definita dal Ccnl cioè 30/360 per i giorni previsti dal contratto. Analogamente, la liquidazione ed il compenso sostitutivo per le ferie non fruite dal personale docente ed Ata, titolare di contratti di .lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, è effettuata dal ministero dell'economia e delle Finanze, ragionerie dello Stato, al quale i dirigenti scolastici trasmetteranno gli atti necessari».
A tale informativa MIUR fa seguito, quindi, il pagamento da parte delle scuole delle ferie dei supplenti brevi che non ne avevano espressamente richiesto la fruizione, somme da liquidare entro giugno 2013.
Le scuole, a questo punto, attendevano indicazioni dalle ragionerie territoriali circa le modalità tecniche di analoga liquidazione per i supplenti annuali
In tale contesto si inserisce la nota del 4 settembre 2013 n. 72696 del Mef che smentisce l'informativa sindacale MIUR di giugno affermando che la favorevole previsione contrattuale contenuta nell'art. 19 del Cenl era stata già disapplicata dall'entrata in vigore della spending review e pertanto già da allora non apparteneva più all'ordinamento scolastico.
Indi per cui, conseguenza di tale confusione tra quanto affermato dal Miur e quanto dal Mef è che si delineano diverse linee interpretative da parte dei dirigenti scolastici che distinguono periodi non monetizzabili in assoluto e periodi monetizzabili solo in parte.
Chiarificatrice sarebbe dovuta essere l'ulteriore nota del MIUR del 6 settembre 2013 n. 1204, 2 soli giorni dopo la nota MEF, che nel sollecitare le scuole a terminare i pagamenti dei supplenti brevi ribadisce che «la risorsa finanziaria assegnata alle istituzioni scolastiche per il pagamento delle supplenze brevi è comprensiva di quella necessaria per il pagamento delle ferie dovute in base alla normativa vigente, nella misura cioè 30/360 per i giorni previsti dal contratto », riproponendo di fatto lo stesso testo di giugno 2013 e non tenendo in nessun conto la nota MEF.
Tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

  • a intervenire con sollecitudine per chiarire l'esatta applicazione della norma contrattuale, consentendo il pagamento delle ferie non fruite dai supplenti che hanno prestato servizio nell'anno scolastico 2012/2013;
  • a intervenire, anche normativamente, al fine di ripristinare lo status quo ante spending review, per consentire l'applicazione dell'art. 19 del vigente ccnl anche al fine di tutelare soggetti quali i precari della scuola già pesantemente penalizzati dalle politiche del lavoro perpetrate in questo ultimo decennio.

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