Stampa
Categoria: Varie
Visite: 27539

Mobilità stazione centrale PSNL’anno scolastico 2019/2020 è stato investito da numerosi cambiamenti dettati dalla diffusione del Covid-19 che si sono ripercossi inevitabilmente sul regolare svolgimento organizzativo, didattico e amministrativo della scuola , sovvertendo ogni regola e con tempi di intervento su alcune procedure  che hanno subito dei rallentamenti , infatti il  decreto-legge 8 aprile 2020  n. 22,  convertito in Legge il 6 giugno 2020 tra i vari provvedimenti prevede che i movimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie possano concludersi entro la data del 20 settembre 2020. Una scadenza questa che non è ordinatoria e che è solo una data massima entro cui disporre le operazioni che potrebbero avvenire anche entro il 31 agosto, come ne gli anni scorsi, ma che in alcune province potrebbe costringere numerosi docenti a fare una prima presa di servizio nella scuola di titolarità quasi sicuramente fuori regione, per poi ottenere successivamente la sede di assegnazione o utilizzazione.

Ad evitare tutto ciò nel caso di assegnazioni provvisorie e/o utilizzazioni successive al 1 settembre per l’eventuale protrarsi dei termini è intervenuta la senatrice Tiziana Drago (M5S) dal suo profilo Facebook, con una proposta che mira a consentire ai docenti che abbiano prodotto l’istanza di assegnazione provvisoria, nell’attesa che venga comunicata la sede, la possibilità di effettuare la presa di servizio on line oppure attraverso la registrazione nella scuola polo della provincia della regione di residenza, evitando così spostamenti superflui per i docenti che dovrebbero raggiungere la sede di titolarità per poi spostarsi nuovamente ad assegnazione avvenuta. Secondo la senatrice, questa potrebbe essere una soluzione dettata anche da un’esigenza di uno snellimento burocratico amministrativo.

Drago fa sapere che la proposta le è stata segnalata da alcuni docenti della Puglia ove già è stata adottata per cui la senatrice l’ha condivisa e inviata alla segreteria della ministra Azzolina, conclude il suo intervendo, affermando: “nella speranza che possa servire a placare gli animi, nell’attesa di giungere chiaramente all’agognata posticipazione della mobilità o quanto meno ad una rivisitazione, una riapertura dei termini. Questo vuol essere comunque un esempio a volte di come delle problematiche che possano sembrare complesse, possano ritrovare una loro risoluzione, una loro luce nonostante tutto… “.

Ricordiamo che al personale della scuola (docente, educativo ed ATA) è data la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, cioè di poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari o assegnati da ambito territoriale, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità. La mobilità annuale prevede che si possa usufruire dell’utilizzazione e dell’assegnazione provvisoria.

Nel giugno dell’anno scorso, fu sottoscritta l’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) valido per il triennio 2019-2022, la cui validità è triennale, ma utilizzi ed assegnazioni provvisorie sono garantiti annualmente. Nelle prossime settimane dovrebbe essere avviato tra il ministero dell’istruzione e i sindacati un tavolo di confronto e contrattazione per la stesura del CCNI su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, ATA ed educativo dell’anno scolastico 2020/21. Di seguito tutte le indicazioni per richiedere assegnazione provvisoria e/o  utilizzazione:

Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziari.

Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.

Ricongiungimento al genitore (a prescindere dalla convivenza).

Tutto il personale a tempo indeterminato, con i requisiti sopra descritti, compreso quello della provincia di Trento, assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di assegnazione provvisoria. Potrà chiedere l’assegnazione provvisoria anche chi ottiene il trasferimento diversamente da quanto avveniva l’anno scorso infatti non è più previsto il vincolo che impediva la richiesta di assegnazione in caso di trasferimento.

Ricordiamo che il comma 3 dell’articolo 399 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che a  decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.

Ancora incerta la posizione dei docenti assunti dalle graduatorie del concorso ex Fit (compreso il DM 631/18) di I e II grado per i quali la legge di bilancio ha previsto un blocco di 4 anni nella scuola dell’immissione in ruolo senza chiarire se questo vincolo riguardi anche le assegnazioni provvisorie.

Per quanto riguarda le utilizzazioni in altro ruolo dei docenti in esubero avverranno innanzitutto a domanda volontaria e poi anche d’ufficio sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, ma solo in via residuale e nel caso non vi siano posti disponibili nell’organico di fatto, nemmeno su posto-orario inferiore all’orario contrattualmente previsto. (art. 5 c. 6).

Chi può produrre domanda di utilizzazione?

I docenti dichiarati in soprannumero rispetto all’organico della scuola di titolarità.